Min.Lavoro: prolungato il sostegno al reddito per gli esodati del 2010

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2017, il Decreto Interministeriale (Lavoro – Economia) n. 98616 del 7 marzo 2017 , il quale ha fissato in 90.000 euro la spesa per l’erogazione del prolungamento del sostegno del reddito a favore dei lavoratori che hanno cessato il rapporto entro il 30 aprile 2010 ma non sono rientrati nel contingente di coloro che hanno potuto andare in pensione con le finestre fisse antecedenti alla riforma del 2010.

 

Fonte: Gazzetta Ufficiale

 

 


 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 7 marzo 2017

Articolo 12, comma 5-bis, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122  -
Concessione  del  prolungamento  degli  interventi  di  sostegno  del
reddito. (Decreto n. 98616).  
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge  28  gennaio
2009, n. 2,  che  istituisce  il  Fondo  sociale  per  occupazione  e
formazione; 
  Visto  l'art.  12  del  decreto-legge  31  maggio  2010,   n.   78,
convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122  il
quale dispone, a decorrere dal 1° gennaio 2011, nuove decorrenze  dei
trattamenti pensionistici di vecchiaia e di anzianita'; 
  Visto il comma 5 dell'art. 12 di cui al  capoverso  precedente,  il
quale prevede che ai soggetti individuati nel  medesimo  comma  5  si
applicano le disposizioni in materia di  decorrenza  dei  trattamenti
pensionistici vigenti prima dell'entrata in vigore del  decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78; 
  Visto il comma 5-bis del medesimo art. 12, introdotto dall'art.  1,
comma 37, lettera b), della legge 13 dicembre 2010, n. 220,  in  base
al quale, «con riferimento ai lavoratori di cui alle lettere da a)  a
c) del comma 5, ancorche'  maturino  i  requisiti  per  l'accesso  al
pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011  e  comunque  entro  il
periodo di fruizione delle prestazioni di tutela del reddito  di  cui
alle medesime lettere, il  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
nei  limiti  delle  risorse  disponibili  del   Fondo   sociale   per
occupazione e formazione di cui all'art. 18, comma 1, lettera a), del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, puo'  disporre,  in
deroga alla normativa vigente, in alternativa a quanto  previsto  dal
citato comma 5, la concessione del prolungamento  dell'intervento  di
tutela  del  reddito  per  il  periodo   di   tempo   necessario   al
raggiungimento della decorrenza del trattamento  pensionistico  sulla
base di quanto stabilito dal presente articolo e, in ogni  caso,  per
una durata non superiore al periodo di  tempo  intercorrente  tra  la
data computata  con  riferimento  alle  disposizioni  in  materia  di
decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data  di
entrata in vigore del presente decreto e la data della decorrenza del
trattamento pensionistico computata sulla base  di  quanto  stabilito
dal presente articolo»; 
  Visto il comma 6 dell'art. 12 di cui ai  capoversi  precedenti,  in
base al quale: 
    l'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale   provvede   al
monitoraggio, sulla base della data di  cessazione  del  rapporto  di
lavoro, delle domande di pensionamento presentate dai  lavoratori  di
cui al comma 5 del  medesimo  art.  12  che  intendono  avvalersi,  a
decorrere dal 1° gennaio 2011, del regime delle  decorrenze  previste
dalla normativa vigente prima della data di  entrata  in  vigore  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78; 
    qualora dal predetto monitoraggio risulti il  raggiungimento  del
numero di 10.000 domande di pensione,  l'I.N.P.S.  non  prendera'  in
esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei
benefici previsti dal comma 5 del medesimo art. 12; 
  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 concernente norme
in materia di controllo della Corte dei conti; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  n.  63655
del 5 gennaio 2012, emanato ai sensi dell'art. 12, comma  5-bis,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
nella legge 30 luglio 2010, n. 122,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, con il quale: 
    e' stato concesso il prolungamento dell'intervento di tutela  del
reddito, con esclusione della  contribuzione  figurativa,  in  favore
di seicentosettantasette  lavoratori  che  nell'anno  2011  non  sono
rientrati nel contingente di 10.000 unita' di cui all'art. 12,  comma
5,  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, ancorche'  abbiano
maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento a  decorrere  dal
1° gennaio 2011 e, comunque, entro  il  periodo  di  fruizione  delle
prestazioni di tutela del reddito; 
    e' stato  autorizzato  l'I.N.P.S.  ad  erogare  il  prolungamento
dell'intervento di tutela del reddito in favore dei lavoratori  sopra
indicati che abbiano presentato domanda per  il  pensionamento  sulla
base delle disposizioni in  materia  di  decorrenza  dei  trattamenti
pensionistici  vigenti  prima  dell'entrata  in  vigore  del   citato
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  n.  68225
del 2 ottobre 2012, emanato ai sensi dell'art. 12, comma  5-bis,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
nella legge 30 luglio 2010, n. 122,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, con il quale: 
    e' stato concesso il prolungamento dell'intervento di tutela  del
reddito, con esclusione della  contribuzione  figurativa,  in  favore
di tremilaquattrocentonovantaquattro lavoratori che, nell'anno  2012,
non rientrano nel contingente di 10.000 unita' di  cui  all'art.  12,
comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122,  ancorche'  abbiano
maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento a  decorrere  dal
1° gennaio 2011 e, comunque, entro  il  periodo  di  fruizione  delle
prestazioni di tutela del reddito; 
    e' stato  autorizzato  l'I.N.P.S.  ad  erogare  il  prolungamento
dell'intervento di tutela del reddito in favore dei lavoratori  sopra
indicati che abbiano presentato domanda per  il  pensionamento  sulla
base delle disposizioni in  materia  di  decorrenza  dei  trattamenti
pensionistici  vigenti  prima  dell'entrata  in  vigore  del   citato
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  n.  76353
del 16 ottobre 2013, emanato ai sensi dell'art. 12, comma 5-bis,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
nella legge  30  luglio  2010,  n.  122,  e  successive  modifiche  e
integrazioni, con il quale: 
    e' stato concesso il prolungamento dell'intervento di tutela  del
reddito, con esclusione della contribuzione figurativa, in favore dei
lavoratori che, nell'anno  2013  non  rientrano  nel  contingente  di
10.000 unita' di cui all'art.  12,  comma  5,  del  decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni  nella  legge  30
luglio 2010, n. 122,  ancorche'  abbiano  maturato  i  requisiti  per
l'accesso al  pensionamento  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2011  e,
comunque, entro il periodo di fruizione delle prestazioni  di  tutela
del reddito; 
    il prolungamento e' stato concesso in favore dei lavoratori per i
quali il medesimo  prolungamento  abbia  avuto  inizio  in  una  data
ricompresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2013, per un numero  di
mensilita' non superiore al periodo di  tempo  intercorrente  tra  la
data computata  con  riferimento  alle  disposizioni  in  materia  di
decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data  di
entrata in vigore del citato decreto-legge n. 78 del 2010 e  la  data
della decorrenza del trattamento pensionistico computata  sulla  base
di quanto  stabilito  dall'art.  12  del  medesimo  decreto-legge,  e
comunque per un numero di mensilita' non oltre il 31 dicembre 2013; 
    e' stato  autorizzato  l'I.N.P.S.  ad  erogare  il  prolungamento
dell'intervento di tutela del reddito in favore dei lavoratori  sopra
indicati che abbiano presentato domanda per  il  pensionamento  sulla
base delle disposizioni in  materia  di  decorrenza  dei  trattamenti
pensionistici  vigenti  prima  dell'entrata  in  vigore  del   citato
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  n.  79413
del 14 febbraio 2014, emanato ai sensi dell'art. 12, comma 5-bis, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
nella legge  30  luglio  2010,  n.  122,  e  successive  modifiche  e
integrazioni, con il quale: 
    e' stato concesso il prolungamento dell'intervento di tutela  del
reddito, con esclusione della contribuzione figurativa, in favore dei
lavoratori gia' destinatari del decreto n. 76353 del 16 ottobre 2013; 
    il prolungamento e'  stato  concesso  in  favore  dei  lavoratori
innanzi citati limitatamente alle mensilita' residue nell'anno 2014 e
relative al prolungamento degli interventi  di  sostegno  al  reddito
autorizzati con decreto interministeriale n.  76353  del  16  ottobre
2013; 
    e' stato  autorizzato  l'I.N.P.S.  ad  erogare  il  prolungamento
dell'intervento di tutela del reddito in favore dei lavoratori  sopra
indicati che abbiano presentato domanda per  il  pensionamento  sulla
base delle disposizioni in  materia  di  decorrenza  dei  trattamenti
pensionistici  vigenti  prima  dell'entrata  in  vigore  del   citato
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  n.  85708
del 24 ottobre 2014, emanato ai sensi dell'art. 12, comma 5-bis,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
nella legge 30 luglio 2010, n. 122,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, con il quale: 
    e' stato concesso il prolungamento dell'intervento di tutela  del
reddito, con esclusione della contribuzione figurativa, in favore dei
lavoratori che, nell'anno  2014  non  rientrano  nel  contingente  di
10.000 unita' di cui all'art.  12,  comma  5,  del  decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni  nella  legge  30
luglio 2010, n. 122,  ancorche'  abbiano  maturato  i  requisiti  per
l'accesso al  pensionamento  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2011  e,
comunque, entro il periodo di fruizione delle prestazioni  di  tutela
del reddito; 
    il prolungamento e' stato concesso in favore dei lavoratori per i
quali il medesimo  prolungamento  abbia  avuto  inizio  in  una  data
ricompresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2014, per un numero  di
mensilita' non superiore al periodo di  tempo  intercorrente  tra  la
data computata  con  riferimento  alle  disposizioni  in  materia  di
decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data  di
entrata in vigore del citato decreto-legge n. 78 del 2010 e  la  data
della decorrenza del trattamento pensionistico computata  sulla  base
di quanto  stabilito  dall'art.  12  del  medesimo  decreto-legge,  e
comunque per un numero di mensilita' non oltre il 31 dicembre 2014; 
    e' stato  autorizzato  l'I.N.P.S.  ad  erogare  il  prolungamento
dell'intervento di tutela del reddito in favore dei lavoratori  sopra
indicati che abbiano presentato domanda per  il  pensionamento  sulla
base delle disposizioni in  materia  di  decorrenza  dei  trattamenti
pensionistici  vigenti  prima  dell'entrata  in  vigore  del   citato
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  n.  88332
del 9 marzo 2015, emanato ai sensi dell'art.  12,  comma  5-bis,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
nella legge  30  luglio  2010,  n.  122,  e  successive  modifiche  e
integrazioni, con il quale: 
    e' stato concesso il prolungamento dell'intervento di tutela  del
reddito, con esclusione della contribuzione figurativa, in favore dei
lavoratori gia' destinatari del decreto n. 85708 del 24 ottobre 2014; 
    il prolungamento e'  stato  concesso  in  favore  dei  lavoratori
innanzi citati limitatamente alle mensilita' residue nell'anno 2015 e
relative al prolungamento degli interventi  di  sostegno  al  reddito
autorizzati con decreto interministeriale n.  85708  del  24  ottobre
2014; 
    e' stato  autorizzato  l'I.N.P.S.  ad  erogare  il  prolungamento
dell'intervento di tutela del reddito in favore dei lavoratori  sopra
indicati che abbiano presentato domanda per  il  pensionamento  sulla
base delle disposizioni in  materia  di  decorrenza  dei  trattamenti
pensionistici  vigenti  prima  dell'entrata  in  vigore  del   citato
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  n.  92094
del 29 settembre 2015, emanato ai sensi dell'art.  12,  comma  5-bis,
del  decreto-legge  31  maggio   2010,   n.   78,   convertito,   con
modificazioni, nella legge 30  luglio  2010,  n.  122,  e  successive
modificazioni ed integrazioni, con il quale: 
    e' stato concesso il prolungamento dell'intervento di tutela  del
reddito, con esclusione della  contribuzione  figurativa,  in  favore
di millequattrocentonovanta lavoratori  che,  nell'anno   2015,   non
rientrano nel contingente di 10.000 unita' di cui all'art. 12,  comma
5,  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,   con
modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122,  ancorche'  abbiano
maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento a  decorrere  dal
1° gennaio 2011 e, comunque, entro  il  periodo  di  fruizione  delle
prestazioni di tutela del reddito; 
    e' stato  autorizzato  l'I.N.P.S.  ad  erogare  il  prolungamento
dell'intervento di tutela del reddito in favore dei lavoratori  sopra
indicati che abbiano presentato domanda per  il  pensionamento  sulla
base delle disposizioni in  materia  di  decorrenza  dei  trattamenti
pensionistici  vigenti  prima  dell'entrata  in  vigore  del   citato
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  n.  96512
del 1° luglio 2016, emanato ai sensi dell'art. 12, comma  5-bis,  del
decreto-legge  del  31  maggio   2010,   n.   78,   convertito,   con
modificazioni, nella legge 30  luglio  2010,  n.  122  e,  successive
modifiche ed integrazioni, con il quale: 
    e' stato concesso il prolungamento dell'intervento di tutela  del
reddito, con esclusione della  contribuzione  figurativa,  in  favore
di trentasei  lavoratori  che,  nell'anno  2016,  non  rientrano  nel
contingente di 10.000  unita'  di  cui  all'art.  12,  comma  5,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,  convertito,  con  modificazioni
nella legge 30 luglio 2010, n. 122, ancorche'  maturino  i  requisiti
per l'accesso al pensionamento a decorrere dal  1°  gennaio  2011  e,
comunque, entro il periodo di fruizione delle prestazioni  di  tutela
del reddito; 
    e' stato  autorizzato  l'I.N.P.S.  ad  erogare  il  prolungamento
dell'intervento di tutela del reddito in favore dei lavoratori  sopra
indicati che abbiano presentato domanda per  il  pensionamento  sulla
base delle disposizioni in  materia  di  decorrenza  dei  trattamenti
pensionistici  vigenti  prima  dell'entrata  in  vigore  del   citato
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78; 
  Considerato che dal monitoraggio effettuato  dall'I.N.P.S.  risulta
che, per l'anno 2017,  i  lavoratori  interessati  dal  prolungamento
dell'intervento di tutela del reddito sono complessivamente  pari  ad
undici lavoratori, tutti cessati dal servizio entro la  data  del  30
aprile 2010, per un costo a carico del Fondo sociale per  occupazione
e formazione pari ad euro 90.000,00; 
  Ritenuto di concedere il prolungamento  dell'intervento  di  tutela
del reddito in favore di undici  lavoratori  beneficiari  rientranti,
nell'anno 2017, nelle previsioni di cui all'art. 12, comma 5-bis, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
nella legge 20 luglio 2010, n. 122; 
  Ritenuto, pertanto, di autorizzare  l'I.N.P.S.  all'erogazione  del
prolungamento dell'intervento di tutela del  reddito  in  favore  dei
lavoratori beneficiari di cui al capoverso precedente, nel limite  di
spesa di euro 90.000, 00; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  E' concesso il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito,
con esclusione della contribuzione figurativa, in  favore  di  undici
lavoratori che, nell'anno 2017,  non  rientrano  nel  contingente  di
10.000 unita' di cui all'art.  12,  comma  5,  del  decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni  nella  legge  30
luglio 2010, n. 122, ancorche' maturino i requisiti per l'accesso  al
pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011 e, comunque,  entro  il
periodo di fruizione delle prestazioni di tutela del reddito. 
  Il prolungamento e'  concesso  per  un  numero  di  mensilita'  non
superiore al periodo di tempo intercorrente tra la data computata con
riferimento  alle  disposizioni  in   materia   di   decorrenza   dei
trattamenti pensionistici vigenti prima  della  data  di  entrata  in
vigore del citato decreto-legge n. 78  del  2010,  e  la  data  della
decorrenza del trattamento  pensionistico  computata  sulla  base  di
quanto stabilito dall'art. 12 del medesimo decreto-legge. 
                               Art. 2 
 
  L'I.N.P.S. e' autorizzato, nel limite di spesa di euro 90.000,00 ad
erogare il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito ad  un
numero massimo di undici lavoratori di cui all'art.  1  del  presente
decreto, che presentino domanda per il pensionamento sulla base delle
disposizioni in materia di decorrenza dei  trattamenti  pensionistici
vigenti prima dell'entrata in  vigore  del  decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78. 
                               Art. 3 
 
  Per l'anno 2017 gli oneri  finanziari  derivanti  dall'applicazione
del presente decreto, pari complessivamente ad  euro  90.000,00  sono
posti a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione di  cui
all'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008,
n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28  gennaio  2009,
n. 2. 
  Il presente  decreto  e'  trasmesso  agli  organi  di  controllo  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 7 marzo 2017 
 
                                              Il Ministro del lavoro  
                                            e delle politiche sociali 
                                                     Poletti          
 
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze 
          Padoan 

Registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 2017 
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC,  Min.  salute  e  Min.  lavoro  e
politiche sociali, reg.ne prev. n. 437 
La Redazione

Autore: La Redazione

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