Min.Lavoro: RdC – tempistiche per la fruizione del beneficio

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 163 del 30 giugno 2020, il Decreto 2 marzo 2020, con le tempistiche per la fruizione del beneficio economico spettante ai nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza.

 

 

Fonte: Ministero del Lavoro

 

 


 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 2 marzo 2020 

Tempistiche per la fruizione del beneficio economico spettante ai nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza.

 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 81, comma 29 e seguenti del  decreto-legge  25  giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008, n. 133, ed, in particolare: 
    il comma 32, che dispone la concessione, ai cittadini che versano
in condizione di maggior disagio economico,  di  una  carta  acquisti
finalizzata all'acquisto di generi alimentari e  al  pagamento  delle
bollette energetiche e delle forniture di gas,  con  onere  a  carico
dello Stato; 
    il  comma  35,  lettera  b),  che  prevede   che   il   Ministero
dell'economia e delle finanze, ovvero uno dei soggetti di cui  questo
si avvale ai sensi del comma 34, individua il  gestore  del  servizio
integrato di gestione delle carte acquisti e  dei  relativi  rapporti
amministrativi,  tenendo  conto  della  disponibilita'  di  una  rete
distributiva  diffusa  in  maniera  capillare  sul  territorio  della
Repubblica,  che  possa  fornire  funzioni  di   sportello   relative
all'attivazione  della   carta   e   alla   gestione   dei   rapporti
amministrativi,  al  fine  di  minimizzare  gli   oneri,   anche   di
spostamento, dei titolari del beneficio, e tenendo conto altresi'  di
precedenti esperienze  in  iniziative  di  erogazione  di  contributi
pubblici; 
  Visto il decreto-legge 28  gennaio  2019,  n.  4,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, recante disposizioni
urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di  pensioni,  e,  in
particolare: 
    l'art. 3, concernente il beneficio economico spettante ai  nuclei
beneficiari del reddito di cittadinanza, che, tra l'altro,  al  comma
15 prevede che il beneficio sia ordinariamente fruito entro  il  mese
successivo a  quello  di  erogazione  e  che  a  decorrere  dal  mese
successivo alla data di entrata in  vigore  del  decreto  di  cui  al
citato comma 15,  l'ammontare  di  beneficio  non  speso  ovvero  non
prelevato, ad eccezione di arretrati, e' sottratto, nei limiti del 20
per cento del beneficio erogato, nella mensilita' successiva a quella
in cui il beneficio non e' stato interamente speso. Con  verifica  in
ciascun  semestre  di  erogazione,  e'   comunque   decurtato   dalla
disponibilita' della Carta  Rdc  l'ammontare  complessivo  non  speso
ovvero non prelevato nel semestre, fatta eccezione per una mensilita'
di beneficio riconosciuto; 
    l'art. 5, concernente le modalita' di  richiesta,  riconoscimento
ed erogazione del beneficio, che, tra l'altro, al comma 6 prevede che
il beneficio economico sia erogato attraverso la Carta Rdc.  In  sede
di prima applicazione e fino alla scadenza del termine  contrattuale,
l'emissione della  Carta  Rdc  avviene  in  esecuzione  del  servizio
affidato  ai  sensi  dell'art.  81,  comma   35,   lettera   b)   del
decreto-legge n. 112 del 2008,  relativamente  alla  carta  acquisti,
alle  medesime  condizioni  economiche  e  per  il  numero  di  carte
elettroniche necessarie per l'erogazione del beneficio; 
  Considerato che il citato art. 3, comma 15 del decreto-legge  n.  4
del 2019 prevede che con decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze,  sono  stabilite  le  modalita'   con   cui,   mediante   il
monitoraggio delle spese effettuate sulla Carta Rdc, si  verifica  la
fruizione del beneficio, le possibili  eccezioni,  nonche'  le  altre
modalita' attuative; 
  Acquisito in data 13 dicembre 2019 il parere  del  Garante  per  la
protezione di dati personali, reso nella  riunione  dell'11  dicembre
2019; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai soli fini del  presente  decreto  si  applicano  le  seguenti
definizioni: 
    a) «Carta  Rdc»:  la  carta  di  cui  all'art.  5,  comma  6  del
decreto-legge n. 4 del  2019,  attraverso  la  quale  e'  erogato  il
beneficio economico del reddito di cittadinanza; 
    b) «Gestore  del  servizio»:  soggetto  incaricato  del  servizio
integrato di gestione delle carte acquisti e  dei  relativi  rapporti
amministrativi di cui al citato art. 81, comma  35,  lettera  b)  del
decreto-legge n. 112 del 2008; 
    c) «Beneficio mensile spettante»: beneficio spettante nel mese di
competenza a decorrere dal mese successivo a quello della  richiesta,
ai sensi dell'art. 3, comma 5 del decreto-legge n. 4 del 2019; 
    d)  «Beneficio  mensile  effettivamente  erogato»:  il  beneficio
mensile effettivamente erogato, al netto  di  eventuali  decurtazioni
dal beneficio mensile spettante; 
    e) «Arretrati»: importi erogati in periodi successivi a quello di
competenza; 
    f)  «Semestre  di  erogazione   del   beneficio»:   il   semestre
individuato in relazione alla data  di  avvio  delle  erogazioni  per
ciascun beneficiario. 
                               Art. 2 
 
                        Decurtazione mensile 
 
  1.  Ai  sensi  dell'art.  3,  comma   15,   secondo   periodo   del
decreto-legge n. 4 del  2019,  l'ammontare  di  beneficio  non  speso
ovvero non prelevato dai beneficiari della Carta Rdc, ad eccezione di
arretrati, e' sottratto, nei limiti del 20 per  cento  del  beneficio
erogato, nella mensilita' successiva a quella in cui il beneficio non
e' stato interamente speso. La sottrazione  avviene  nelle  modalita'
indicate al comma 2. 
  2. Ai fini del calcolo dell'importo da sottrarre di cui al comma 1,
e' confrontato il valore del  saldo  nell'ultimo  giorno  di  ciascun
mese, al netto degli arretrati erogati nel semestre  in  corso  e  in
quello precedente, con il valore del beneficio mensile effettivamente
erogato nel medesimo mese. Nel caso in cui il valore  del  saldo  sia
superiore al valore del beneficio erogato nei termini di cui al primo
periodo, la differenza tra i due valori  e'  integralmente  sottratta
dal beneficio erogato nel mese successivo, ovvero, se  non  capiente,
dalla disponibilita' della carta fino a capienza. L'importo sottratto
non puo' comunque superare il limite del 20 per cento  del  beneficio
mensile spettante nel mese precedente al confronto di  cui  al  primo
periodo. La decurtazione di cui al presente articolo non opera se  di
ammontare inferiore al 20 per cento del  beneficio  minimo  ai  sensi
dell'art. 3, comma 4, ultimo periodo del decreto-legge n. 4 del 2019,
calcolato su base mensile. 
                               Art. 3 
 
                       Decurtazione semestrale 
 
  1. Ai sensi dell'art. 3, comma 15, terzo periodo del  decreto-legge
n. 4 del 2019, con verifica in ciascun  semestre  di  erogazione,  e'
decurtato  dalla   disponibilita'   della   Carta   Rdc   l'ammontare
complessivo non  speso  ovvero  non  prelevato  nel  semestre,  fatta
eccezione  per  una  mensilita'   di   beneficio   riconosciuto.   La
decurtazione avviene nelle modalita' indicate al comma 2. 
  2. Ai fini del calcolo dell'importo da decurtare di cui al comma 1,
e' confrontato il valore del  saldo  nell'ultimo  giorno  di  ciascun
semestre con il valore del beneficio mensile  massimo  spettante  nel
semestre. Il valore del saldo di cui al primo periodo e'  considerato
al  netto  degli  arretrati  erogati  nel  corso  del   semestre   di
riferimento  e  al   netto   del   valore   del   beneficio   mensile
effettivamente erogato nell'ultimo mese del semestre e dell'eventuale
importo da  sottrarre  dalla  disponibilita'  della  carta  ai  sensi
dell'art. 2. Nel caso in cui il valore del saldo, nei termini di  cui
al secondo periodo, sia superiore al  valore  del  beneficio  mensile
massimo percepito nel semestre, la differenza tra  i  due  valori  e'
integralmente sottratta dal beneficio erogato  nel  mese  successivo,
ovvero, se non capiente, dalla  disponibilita'  della  carta  fino  a
capienza. La decurtazione di cui al presente articolo non opera se di
ammontare inferiore al 20 per cento del  beneficio  minimo  ai  sensi
dell'art. 3, comma 4, ultimo periodo del decreto-legge n. 4 del 2019,
calcolato su base mensile. 
                               Art. 4 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Le decurtazioni di cui agli  articoli  2  e  3  si  applicano  a
decorrere dal mese successivo alla data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto. 
  2. In caso di interruzione delle erogazioni per rinnovo del Rdc  ai
sensi dell'art. 3, comma 6 del decreto-legge n. 4 del 2019, ovvero di
decurtazione di intere mensilita' di beneficio ai sensi dell'art.  7,
commi 7, 8 e 9, nonche' di sospensione delle erogazioni del beneficio
per altra motivazione, le decurtazioni di cui agli  articoli  2  e  3
sono sottratte dal beneficio spettante nel primo mese successivo alla
sospensione ovvero, se non capiente, dalla disponibilita' della carta
fino a capienza. 
  3. In  caso  di  cessazione  del  beneficio,  decorso  un  semestre
dall'ultima erogazione, la Carta Rdc e'  in  ogni  caso  disattivata,
indipendentemente dalla presenza di disponibilita' residue. 
  4. In sede di prima  applicazione,  per  i  benefici  in  corso  di
erogazione al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, il
semestre di erogazione del beneficio di  cui  all'art.  1,  comma  1,
lettera f), e' individuato a partire  dalla  prima  erogazione  utile
successiva all'entrata in vigore del presente decreto. 
  5. Al fine di permettere le operazioni di cui agli articoli 2 e  3,
all'inizio di ciascun mese il Gestore del servizio fornisce  all'Inps
il valore del saldo dell'ultimo  giorno  del  mese  precedente  delle
Carte Rdc attive. Il valore del saldo viene trasmesso  unitamente  al
codice fiscale del titolare della carta  e  all'identificativo  della
carta stessa, al fine di consentire il  corretto  abbinamento  con  i
dati del nucleo beneficiario. L'INPS tratta i relativi dati  al  fine
di  procedere  all'applicazione  delle  eventuali   decurtazioni   da
comunicare  al  Gestore  del  servizio  in  sede   di   invio   delle
disposizioni di accredito. 
  6. Lo scambio di dati tra l'Inps e il Gestore del servizio, di  cui
al comma 5, avviene con  le  medesime  modalita'  utilizzate  per  le
disposizioni di accredito sulle carte e per  la  rendicontazione  dei
pagamenti  e  comunque  adottando  misure  tecniche  e  organizzative
adeguate al rischio, volte  ad  assicurare  un  adeguato  livello  di
sicurezza con riferimento  ai  rischi  derivanti  dalla  distruzione,
dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non  autorizzata  o
dall'accesso, in  modo  accidentale  o  illegale,  a  dati  personali
trasmessi, conservati o comunque trattati, nel rispetto dell'art.  32
del regolamento (UE) 2016/679. 
  Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, previo visto e  registrazione  della  Corte  dei
conti. 
 
    Roma, 2 marzo 2020 
 
                                             Il Ministro del lavoro   
                                            e delle politiche sociali 
                                                    Catalfo           
Il Ministro dell'economia 
    e delle finanze 
      Gualtieri 

Registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 2020 
Ufficio  di  controllo  sugli  atti  del  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, del  Ministero  dei  beni  e  delle
attivita' culturali, del Ministero della salute,  del  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali, n. 490 

 

La Redazione

Autore: La Redazione

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