MISE: agevolazioni per nuove imprese a partecipazione giovanile o femminile

MISEIl Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 206 del 5 settembre 2015, il Decreto 30 luglio 2015 n. 140 con il regolamento – ai sensi di quanto  previsto dall’articolo 24 del decreto legislativo n. 185/2000 – contenente i criteri e  le modalità per la concessione delle agevolazioni volte a sostenere  nuova imprenditorialità, in tutto il territorio nazionale,  attraverso la creazione di micro e piccole  imprese  competitive, a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile,  e  a  sostenerne  lo sviluppo attraverso migliori condizioni per l’accesso al credito.

Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese:

  1.  costituite  in  forma  societaria,  ivi  incluse  le  società cooperative;
  2.  la cui compagine societaria è composta, per  oltre  la  metà numerica dei soci e di quote di partecipazione, da soggetti  di  età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni ovvero da donne;
  3. costituite  da  non  più  di  dodici  mesi  alla   data   di presentazione della domanda di agevolazione;
    di micro e  piccola  dimensione,  secondo  la  classificazione contenuta nel regolamento GBER nonché nel decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005.

Ai fini dell’accesso alle agevolazioni le imprese devono:

  1. essere regolarmente costituite ed essere iscritte nel Registro delle imprese;
  2. essere nel pieno e libero esercizio dei  propri  diritti,  non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
  3. non  rientrare  tra  le  imprese  che   hanno   ricevuto   e, successivamente, non rimborsato o depositato in  un  conto  bloccato, gli  aiuti  individuati  quali   illegali   o   incompatibili dalla Commissione europea.

Il possesso dei requisiti deve  essere dimostrato alla data di presentazione della domanda di  agevolazione, nel caso di imprese già costituite alla predetta data, ovvero  entro 45 giorni  dalla  data  della comunicazione  (prevista dall’articolo 10, comma 4, del Decreto) nel caso in cui la domanda  sia  presentata da persone fisiche che intendano costituire una nuova società.

Non sono ammesse agli aiuti le imprese controllate – ai sensi di quanto previsto all’articolo 2359  del codice civile – da soci controllanti imprese che abbiano  cessato, nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della  richiesta, un’attività  analoga  a  quella  cui  si  riferisce  la  domanda  di agevolazione.

Sono  ammissibili  alle  agevolazioni  le spese  necessarie  alle  finalità del programma di investimento  sostenute dall’impresa a decorrere  dalla data di presentazione della domanda ovvero dalla data di  costituzione  della società nel caso in cui la domanda sia presentata da persone fisiche.

Le spese ammissibili sono quelle relative all’acquisto  di  beni materiali  e  immateriali  e  servizi   rientranti   nelle   seguenti categorie:
a) suolo aziendale;
b)   fabbricati, opere edili/murarie, comprese le ristrutturazioni;
c) macchinari, impianti ed attrezzature varie nuovi di fabbrica;
d)  programmi informatici e servizi per le tecnologie dell’informazione  e  della  comunicazione  (TIC)  commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa;
e) brevetti, licenze e marchi;
f)  formazione  specialistica dei soci e dei dipendenti del soggetto beneficiario, funzionali alla realizzazione del progetto;
g) consulenze specialistiche.

Le agevolazioni sono concesse nei limiti del regolamento de minimis e assumono la forma di un finanziamento agevolato per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di 8 anni e di importo non superiore al 75% della spesa ammissibile.

Il finanziamento agevolato è restituito dall’impresa beneficiaria,  senza  interessi,  secondo  un  piano  di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate  scadenti  il  31 maggio e il 30 novembre di ogni anno, a decorrere dalla  prima  delle precitate date successiva a quella di erogazione dell’ultima quota a saldo del finanziamento concesso.

Fonte: Gazzetta Ufficiale

 

 


 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DECRETO 8 luglio 2015, n. 140

Regolamento  recante  criteri  e  modalità   di   concessione   alle
agevolazioni di cui al capo 0I del titolo I del  decreto  legislativo
21 aprile 2000, n. 185.
 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144 e, in particolare, l'articolo
45, comma 1, che delega il Governo ad  emanare  uno  o  piu'  decreti
legislativi contenenti norme intese a  ridefinire  il  sistema  degli
incentivi   all'occupazione,    ivi    compresi    quelli    relativi
all'autoimprenditorialita' e all'autoimpiego; 
  Visto il decreto legislativo 21 aprile 2000,  n.  185,  emanato  in
attuazione della predetta  disposizione,  e  successive  modifiche  e
integrazioni; 
  Viste, in particolare, le disposizioni di cui al Titolo I, Capo 0I,
del predetto decreto legislativo,  introdotte  dal  decreto-legge  23
dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge  21
febbraio 2014, n. 9, nonche' l'articolo 24, il quale prevede che,  in
relazione alle precitate disposizioni  del  Titolo  I,  Capo  0I,  il
Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze fissa con uno  o  piu'  regolamenti  da
emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3,  della  legge  23  agosto
1988, n. 400, e successive  modificazioni,  criteri  e  modalita'  di
concessione delle agevolazioni previste dal decreto medesimo; 
  Visto, altresi', l'articolo 23 del  medesimo  decreto  legislativo,
che, tra l'altro, attribuisce alla societa'  Sviluppo  Italia  S.p.a.
(ora Agenzia nazionale  per  l'attrazione  degli  investimenti  e  lo
sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia) il compito di provvedere  alla
selezione ed erogazione  delle  agevolazioni  previste  dallo  stesso
decreto; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  30
novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 14 del 19 gennaio 2005, e, in particolare, l'articolo  4,
relativo  all'istituzione  di  un  apposito  fondo  rotativo  per  la
gestione dei mutui  agevolati  concessi  dalla  suddetta  Societa'  a
favore dell'autoimprenditorialita' e dell'autoimpiego; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  123,  recante
«Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi  di  sostegno
pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera  c),
della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 18  aprile
2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n. 238 del 12 ottobre 2005,  recante  l'adeguamento  alla  disciplina
comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese; 
  Visto il regolamento (UE) n.  651/2014  della  Commissione  del  17
giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea
L 187 del 26 giugno 2014, che  dichiara  alcune  categorie  di  aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107
e 108 del trattato; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della  Commissione,  del  18
dicembre  2013,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   dell'Unione
europea n. L 352/1 del 24 dicembre  2013,  relativo  all'applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato sul  funzionamento  dell'Unione
europea agli aiuti «de minimis»; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n.  241,  recante:  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
  Visto il  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante:
«Riordino della disciplina riguardante gli obblighi  di  pubblicita',
trasparenza e diffusione di informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni»; 
  Visto l'art. 2, comma 5, del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n.
1, come sostituito dall'articolo 2 del decreto legislativo 14 gennaio
2000, n. 3 e poi modificato dall'articolo 1, comma 463,  della  legge
27 dicembre 2006, n.  296,  che  da'  facolta'  alle  amministrazioni
centrali dello Stato di stipulare convenzioni con l'Agenzia nazionale
per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a.  -
Invitalia  per  la  realizzazione  delle  attivita'   proprie   della
societa', nonche' delle attivita' a queste collegate, strumentali  al
perseguimento di finalita' pubbliche; 
  Vista la direttiva  27  marzo  2007,  emanata  dal  Ministro  dello
sviluppo economico ai sensi dell'articolo 1, comma 461,  della  legge
27 dicembre 2006, n. 296, che indica, al  punto  2.1.1,  la  predetta
Agenzia quale «ente strumentale dell'amministrazione centrale»; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato n. 215/2015, espresso  dalla
Sezione consultiva  per  gli  atti  normativi  nell'adunanza  del  15
gennaio 2015; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai
sensi dell'art. 17, comma 3, della legge  23  agosto  1988,  n.  400,
effettuata con nota n. 4634 del 26 febbraio 2015; 
 
                             A d o t t a 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente  regolamento,  sono  adottate  le  seguenti
definizioni: 
    a) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico; 
    b) «Soggetto gestore»: l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia; 
    c) «decreto legislativo n. 185/2000»: il decreto  legislativo  21
aprile 2000, n. 185, recante «Incentivi all'autoimprenditorialita'  e
all'autoimpiego, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, della legge
17 maggio 1999, n. 144»; 
    d) «regolamento GBER»: il  regolamento  (UE)  n.  651/2014  della
Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
dell'Unione europea L 187 del 26 giugno  2014,  che  dichiara  alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato; 
    e) «regolamento de minimis»: il  regolamento  (UE)  n.  1407/2013
della Commissione, del 18 dicembre  2013,  relativo  all'applicazione
degli articoli 107 e 108 del Trattato sul  funzionamento  dell'Unione
europea agli aiuti «de minimis». 
                               Art. 2 
 
 
         Ambito di applicazione e finalita' dell'intervento 
 
  1. Il presente regolamento stabilisce, ai sensi di quanto  previsto
dall'articolo 24 del decreto legislativo n. 185/2000, i criteri e  le
modalita' per la concessione delle agevolazioni di cui al Capo 0I del
Titolo I del medesimo decreto legislativo, volte  a  sostenere  nuova
imprenditorialita', in tutto il territorio nazionale,  attraverso  la
creazione di micro e piccole  imprese  competitive,  a  prevalente  o
totale partecipazione  giovanile  o  femminile,  e  a  sostenerne  lo
sviluppo attraverso migliori condizioni per l'accesso al credito. 
                               Art. 3 
 
 
                         Risorse finanziarie 
 
  1. La concessione delle agevolazioni di cui al presente regolamento
e' disposta a valere sulle disponibilita' del Fondo rotativo previsto
dall'articolo 4  del  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze 30 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  14
del 19  gennaio  2005.  Le  predette  disponibilita'  possono  essere
incrementate da  ulteriori  risorse  derivanti  dalla  programmazione
nazionale e comunitaria ai  sensi  dell'articolo  4-bis  del  decreto
legislativo n. 185/2000. Alle medesime agevolazioni  possono  essere,
altresi',  destinate  risorse  aggiuntive  regionali  attraverso   la
stipula di apposite intese tra il Ministero e la Regione interessata. 
  2. Il Soggetto  Gestore  provvede  al  monitoraggio  delle  risorse
disponibili, ai fini della relativa  informativa  al  Ministero,  con
cadenza almeno semestrale. 
                               Art. 4 
 
 
                          Soggetto gestore 
 
  1.   Gli   adempimenti   tecnici   e   amministrativi   riguardanti
l'istruttoria  delle  domande,  la  concessione,  l'erogazione  delle
agevolazioni, nonche', fermo restando quanto  previsto  dall'articolo
14, l'esecuzione dei monitoraggi e dei controlli di cui  al  presente
regolamento, sono svolti dal Soggetto gestore, che  a  tal  fine,  ai
sensi dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 185/2000,
stipula con il Ministero, sentito il Ministro delle economia e  delle
finanze  e  il  Ministro  della  coesione  territoriale,  un'apposita
convenzione con cui  sono  regolati  i  reciproci  rapporti.  Con  la
predetta  convenzione   sono,   altresi',   definiti   gli   obblighi
informativi a carico del Soggetto gestore, necessari al  monitoraggio
delle risorse disponibili per la concessione delle agevolazioni. 
  2. Gli oneri derivanti dalla convenzione prevista dal comma 1  sono
a carico  delle  risorse  di  cui  all'articolo  3,  nel  limite  del
corrispettivo gia' previsto nella convenzione relativa alla  gestione
delle misure di cui al  Titolo  I,  Capi  I,  II  e  IV  del  decreto
legislativo n. 185/2000, ridotto in misura non inferiore  al  20  per
cento. 
                               Art. 5 
 
 
                        Soggetti beneficiari 
 
  1. Possono  beneficiare  delle  agevolazioni  di  cui  al  presente
regolamento le imprese: 
    a) costituite  in  forma  societaria,  ivi  incluse  le  societa'
cooperative; 
    b) la cui compagine societaria e' composta, per  oltre  la  meta'
numerica dei soci e di quote di partecipazione, da soggetti  di  eta'
compresa tra i diciotto e i trentacinque anni ovvero da donne; 
    c)  costituite  da  non  piu'  di  dodici  mesi  alla   data   di
presentazione della domanda di agevolazione; 
    d) di micro e  piccola  dimensione,  secondo  la  classificazione
contenuta nel regolamento GBER nonche' nel decreto del Ministro delle
attivita' produttive 18 aprile 2005. 
  2. Ai fini  dell'accesso  alle  agevolazioni  di  cui  al  presente
regolamento, le imprese di cui al comma 1 devono: 
    a) essere regolarmente costituite ed essere iscritte nel Registro
delle imprese; 
    b) essere nel pieno e libero esercizio dei  propri  diritti,  non
essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure
concorsuali; 
    c)  non  rientrare  tra  le  imprese  che   hanno   ricevuto   e,
successivamente, non rimborsato o depositato in  un  conto  bloccato,
gli  aiuti  individuati  quali   illegali   o   incompatibili   dalla
Commissione europea. 
  3. Il possesso dei requisiti di cui ai commi  1  e  2  deve  essere
dimostrato alla data di presentazione della domanda di  agevolazione,
nel caso di imprese gia' costituite alla predetta data, ovvero  entro
quarantacinque  giorni  dalla  data  della   comunicazione   di   cui
all'articolo 10, comma 4, nel caso in cui la domanda  sia  presentata
da persone fisiche che intendano costituire una nuova societa'. 
  4. Non sono ammissibili agli aiuti di cui al  presente  regolamento
le imprese controllate, ai sensi di quanto previsto all'articolo 2359
del codice civile, da soci controllanti imprese che abbiano  cessato,
nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della  richiesta,
un'attivita'  analoga  a  quella  cui  si  riferisce  la  domanda  di
agevolazione. 
                               Art. 6 
 
 
                       Iniziative ammissibili 
 
  1. Sono  agevolabili,  fatti  salvi  i  divieti  e  le  limitazioni
stabiliti dal regolamento de minimis,  le  iniziative  che  prevedono
programmi di investimento non superiori a 1.500.000,00 euro relativi: 
    a)  alla  produzione  di   beni   nei   settori   dell'industria,
dell'artigianato, della trasformazione dei prodotti agricoli; 
    b) alla fornitura di servizi, in qualsiasi settore; 
    c) al commercio e al turismo; 
    d)  alle  attivita'  riconducibili  anche  a  piu'   settori   di
particolare  rilevanza  per   lo   sviluppo   dell'imprenditorialita'
giovanile, riguardanti: 
      1)  la  filiera  turistico-culturale,  intesa  come   attivita'
finalizzate alla  valorizzazione  e  alla  fruizione  del  patrimonio
culturale, ambientale e paesaggistico, nonche' al  miglioramento  dei
servizi per la ricettivita' e l'accoglienza; 
      2) l'innovazione sociale, intesa  come  produzione  di  beni  e
fornitura di  servizi  che  creano  nuove  relazioni  sociali  ovvero
soddisfano  nuovi  bisogni  sociali,   anche   attraverso   soluzioni
innovative. 
  2. La trasformazione dei prodotti  agricoli  di  cui  al  comma  1,
lettera a) e' costituita da  qualsiasi  trattamento  di  un  prodotto
agricolo in cui il prodotto ottenuto resta  pur  sempre  un  prodotto
agricolo,  eccezion  fatta  per  le  attivita'  svolte   nell'azienda
agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla
prima vendita. 
  3. I programmi di investimento di cui  al  comma  1  devono  essere
realizzati  entro  ventiquattro  mesi  dalla  data  di  stipula   del
contratto di finanziamento di cui all'articolo 11, comma 1,  pena  la
revoca delle agevolazioni concesse. Sulla base di motivata  richiesta
dell'impresa beneficiaria, il Soggetto gestore puo'  autorizzare  una
proroga non superiore a sei mesi. 
  4. Il Ministro dello  sviluppo  economico  puo'  emanare  direttive
volte a stabilire  specifiche  priorita'  di  intervento  nell'ambito
delle attivita'  e  dei  settori  di  cui  al  comma  1.  L'eventuale
emanazione delle predette direttive deve in ogni caso avvenire con un
congruo anticipo temporale rispetto al provvedimento di cui al  comma
2 dell'articolo 9, in materia di apertura dei termini e modalita'  di
presentazione delle domande. 
                               Art. 7 
 
 
                          Spese ammissibili 
 
  1.  Sono  ammissibili  alle  agevolazioni  di   cui   al   presente
regolamento le spese  necessarie  alle  finalita'  del  programma  di
investimento  sostenute  dall'impresa  a  decorrere  dalla  data   di
presentazione della domanda ovvero dalla data di  costituzione  della
societa' nel caso in cui la domanda sia presentata da persone fisiche
ai sensi dell'articolo 5, comma 3. 
  2. Le spese ammissibili sono quelle relative all'acquisto  di  beni
materiali  e  immateriali  e  servizi   rientranti   nelle   seguenti
categorie: 
    a) suolo aziendale; 
    b)   fabbricati,   opere   edili   /   murarie,    comprese    le
ristrutturazioni; 
    c) macchinari, impianti ed attrezzature varie nuovi di fabbrica; 
    d)  programmi   informatici   e   servizi   per   le   tecnologie
dell'informazione  e  della  comunicazione  (TIC)  commisurati   alle
esigenze produttive e gestionali dell'impresa; 
    e) brevetti, licenze e marchi; 
    f)  formazione  specialistica  dei  soci  e  dei  dipendenti  del
soggetto beneficiario, funzionali alla realizzazione del progetto; 
    g) consulenze specialistiche. 
                               Art. 8 
 
 
                      Agevolazioni concedibili 
 
  1. Le agevolazioni di cui al presente regolamento sono concesse  ai
sensi e nei limiti del regolamento de minimis e assumono la forma  di
un finanziamento agevolato per gli investimenti, a un  tasso  pari  a
zero, della durata massima di otto anni e di importo non superiore al
settantacinque per cento della spesa ammissibile. 
  2. Il finanziamento agevolato di  cui  al  comma  1  e'  restituito
dall'impresa beneficiaria,  senza  interessi,  secondo  un  piano  di
ammortamento a rate semestrali costanti posticipate  scadenti  il  31
maggio e il 30 novembre di ogni anno, a decorrere dalla  prima  delle
precitate date successiva a quella di erogazione dell'ultima quota  a
saldo del finanziamento concesso. 
  3. Il finanziamento agevolato e' assistito dalle garanzie  previste
dal codice  civile  acquisibili  nell'ambito  degli  investimenti  da
realizzare per un valore non superiore all'importo del  finanziamento
concesso, nonche' da privilegio speciale ai  sensi  dell'articolo  2,
comma 2, del decreto legislativo n. 185/2000. 
  4. L'impresa beneficiaria deve garantire la  copertura  finanziaria
del programma di investimento apportando un  contributo  finanziario,
attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno,  in
una forma priva di qualsiasi  tipo  di  sostegno  pubblico,  pari  al
venticinque per cento delle spese ammissibili complessive. 
  5. Fermo restando quanto previsto all'articolo 13, lettera g),  del
presente regolamento, nel caso di ritardo nel pagamento della rata di
ammortamento, decorre, senza necessita' di  intimazione  e  messa  in
mora, un interesse di mora pari al  tasso  ufficiale  di  riferimento
(TUR) vigente alla data di scadenza della  rata,  maggiorato  di  tre
punti percentuali. 
                               Art. 9 
 
 
                        Procedura di accesso 
 
  1. Le agevolazioni di cui al  presente  regolamento  sono  concesse
sulla base di una procedura valutativa con procedimento a  sportello,
secondo quanto stabilito dall'articolo 5 del decreto  legislativo  31
marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni. 
  2. L'apertura dei termini e le modalita' per la presentazione delle
domande di agevolazione sono definite dal Ministero con provvedimento
del Direttore generale per gli incentivi alle imprese, pubblicato nel
sito internet del Soggetto gestore www.invitalia.it e in  quello  del
Ministero www.mise.gov.it,  ferma  restando  la  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai  sensi  dell'articolo
5, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.  123.  Con  il
medesimo  provvedimento  sono   fornite   le   ulteriori   istruzioni
necessarie ai fini della migliore attuazione dell'intervento. 
  3. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del  decreto  legislativo  31
marzo 1998, n.  123,  le  imprese  hanno  diritto  alle  agevolazioni
esclusivamente  nei  limiti  delle  disponibilita'  finanziarie.   Il
Soggetto gestore comunica tempestivamente, con avviso  da  pubblicare
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana,   l'avvenuto
esaurimento delle risorse finanziarie disponibili e restituisce  alle
imprese che ne facciano richiesta, e le cui domande non  siano  state
soddisfatte, l'eventuale documentazione da esse inviata a loro spese. 
  4.  Qualora  le  risorse   residue   non   consentano   l'integrale
accoglimento delle  spese  ammissibili  previste  dalla  domanda,  le
agevolazioni sono concesse in misura parziale rispetto  all'ammontare
delle predette spese. 
                               Art. 10 
 
 
                      Istruttoria delle domande 
                      e criteri di valutazione 
 
  1. Le domande di agevolazione sono presentate al Soggetto  gestore,
che procede, nel rispetto dell'ordine cronologico  di  presentazione,
all'istruttoria  delle  domande  sulla  base  dei  seguenti   criteri
valutazione: 
    a) adeguatezza e coerenza delle competenze  possedute  dai  soci,
per grado  di  istruzione  ovvero  pregressa  esperienza  lavorativa,
rispetto alla specifica attivita' prevista dal piano d'impresa; 
    b)  capacita'  dell'iniziativa  di  presidiare  gli  aspetti  del
processo tecnico-produttivo e organizzativo; 
    c)  introduzione  di  soluzioni  innovative  sotto   il   profilo
organizzativo, produttivo o commerciale; 
    d)  potenzialita'   del   mercato   di   riferimento,   vantaggio
competitivo  dell'iniziativa  proponente  e  relative  strategie   di
marketing; 
    e) sostenibilita' economica e  finanziaria  dell'iniziativa,  con
particolare  riferimento  all'equilibrio  e   alla   coerenza   nella
composizione interna delle spese ammissibili. 
  2. Per ciascuno dei criteri di cui al  comma  1,  alla  domanda  e'
attribuito uno specifico punteggio, secondo le  istruzioni  impartite
con il provvedimento di cui all'articolo 9, comma 2, con il quale  il
Ministero fornisce, altresi', le ulteriori indicazioni in  ordine  ai
punteggi minimi necessari ai fini dell'accesso alle agevolazioni. 
  3. Le domande di agevolazione, complete dei  dati  richiesti,  sono
istruite in tempo  utile  perche'  possano  essere  deliberate  entro
sessanta  giorni  dalla  data  di  presentazione  dell'istanza  o  di
completamento della stessa. 
  4. Il Soggetto gestore comunica tempestivamente e, comunque,  entro
dieci giorni dalla sua conclusione, l'esito dell'istruttoria  di  cui
al comma  1  al  soggetto  che  ha  presentato  domanda,  richiedendo
contestualmente  l'eventuale  ulteriore  documentazione   necessaria,
anche ai fini della successiva verifica tecnica  sulla  funzionalita'
del programma di investimento e sulla pertinenza e  congruita'  delle
spese indicate in domanda. La verifica tecnica deve  essere  conclusa
entro trenta giorni dalla data della citata comunicazione ovvero  dal
completamento della documentazione eventualmente necessaria  ai  fini
dell'ammissione alle agevolazioni. 
  5. Nel caso di  esito  negativo  delle  attivita'  istruttorie,  la
domanda e' rigettata  previa  comunicazione  ai  sensi  dell'articolo
10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
                               Art. 11 
 
 
            Concessione ed erogazione delle agevolazioni 
 
  1. Le agevolazioni sono concesse dal Soggetto  gestore  ed  erogate
sulla base di un contratto, da stipularsi entro sessanta giorni dalla
data della delibera di cui all'articolo 10, comma 3, con il  soggetto
beneficiario, con il quale: 
    a)  sono  recepite  le  spese   ammesse   e   l'ammontare   delle
agevolazioni, eventualmente rideterminate sulla base  della  verifica
sul programma di investimento indicato dal soggetto richiedente nella
domanda di agevolazione; 
    b) sono disciplinati i rapporti giuridici  e  finanziari  tra  il
Soggetto gestore e il beneficiario, ivi  inclusi  i  termini  per  la
realizzazione  del  programma  di  investimento  e  gli  obblighi  di
mantenimento dei  beni  e  dell'attivita'  oggetto  di  agevolazione,
nonche' gli ulteriori obblighi la cui violazione costituisce causa di
revoca ai sensi dell'articolo 13 del presente regolamento. 
  2.   L'erogazione   delle   agevolazioni   avviene   su   richiesta
dell'impresa beneficiaria in non piu' di  tre  stati  di  avanzamento
lavori (di seguito SAL), il primo dei quali non puo' essere inferiore
al venticinque per cento dei  costi  ammessi.  Nel  caso  in  cui  le
agevolazioni siano erogate in relazione a due  o  tre  SAL,  l'ultima
erogazione non puo' essere inferiore al dieci  per  cento  dei  costi
ammessi. 
  3. La richiesta di erogazione relativa all'ultimo SAL deve avvenire
entro i termini individuati dal contratto di finanziamento di cui  al
comma 1 in relazione alla durata del  programma  di  investimento.  I
predetti termini non potranno,  in  ogni  caso,  essere  superiori  a
trenta mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento. Nel
caso in cui sia autorizzata la proroga del termine  di  realizzazione
del programma di investimento ai sensi dell'articolo 6, comma  3,  il
predetto  termine  di  trenta   mesi   e'   aumentato   del   periodo
corrispondente a quello della proroga autorizzata. 
  4. L'ultima erogazione e' effettuata a seguito di  un  accertamento
presso l'unita' produttiva da parte del  Soggetto  gestore,  volto  a
verificare l'avvenuta realizzazione del programma di investimento,  e
previo ricalcolo delle agevolazioni spettanti sulla  base  dell'esito
delle verifiche sulle spese  effettivamente  sostenute.  Il  Soggetto
gestore provvede  a  richiedere  all'impresa  beneficiaria  le  somme
erogate ed eventualmente non spettanti sulla base di quanto precisato
con il provvedimento di cui all'articolo 9, comma 2. 
  5. Per ciascuna richiesta  di  erogazione  deve  essere  presentata
idonea documentazione, relativa all'attivita'  svolta  e  alle  spese
sostenute, comprensiva delle fatture quietanziate. 
  6. E' fatta salva la possibilita'  per  l'impresa  beneficiaria  di
richiedere al Soggetto gestore l'erogazione di  una  prima  quota  di
agevolazione a titolo di anticipazione, non superiore al  venticinque
per cento, su presentazione di  idonea  garanzia,  alle  modalita'  e
condizioni indicate nel provvedimento di cui all'articolo 9, comma 2,
e nel contratto di finanziamento di cui al comma 1. 
  7. In alternativa alle modalita' di erogazione indicate ai commi  5
e 6, le singole erogazioni possono essere corrisposte sulla  base  di
fatture di acquisto non quietanzate, secondo modalita' stabilite  dal
provvedimento di cui all'articolo 9, comma 2,  e  previa  stipula  di
un'apposita convenzione tra  il  Ministero,  il  Soggetto  gestore  e
l'Associazione Bancaria  Italiana  per  l'adozione,  da  parte  delle
banche aderenti alla convenzione stessa, di uno  specifico  contratto
di conto corrente in grado di garantire il pagamento ai fornitori dei
beni  agevolati  in  tempi  celeri  e  strettamente  conseguenti   al
versamento sul predetto conto del finanziamento  agevolato  da  parte
del  Soggetto  gestore  e   della   quota   a   carico   dell'impresa
beneficiaria. 
                               Art. 12 
 
 
                      Cumulo delle agevolazioni 
 
  1.  Le  agevolazioni  di  cui  al  presente  regolamento  non  sono
cumulabili con altri aiuti pubblici concessi per le  medesime  spese,
incluse le  agevolazioni  concesse  sulla  base  del  regolamento  de
minimis. 
                               Art. 13 
 
 
                      Revoca delle agevolazioni 
 
  1. Le agevolazioni di cui al presente regolamento sono revocate, in
misura totale o parziale, nei seguenti casi: 
    a) verifica dell'assenza di  uno  o  piu'  requisiti,  ovvero  di
documentazione incompleta  o  irregolare,  per  fatti  imputabili  al
soggetto richiedente le agevolazioni e non sanabili; 
    b) mancato rispetto dei tempi previsti per la  realizzazione  del
programma  di  investimento  di  cui  all'articolo  6,  comma  3,   e
all'articolo 11, comma 3, salvo i casi di forza maggiore; 
    c) trasferimento, alienazione o destinazione ad  usi  diversi  da
quelli previsti nel programma di investimento, senza l'autorizzazione
del Soggetto gestore, dei beni mobili e dei diritti aziendali ammessi
alle agevolazioni, prima che siano trascorsi tre anni dalla  data  di
ultimazione del programma di investimento medesimo; 
    d) cessazione dell'attivita' dell'impresa  agevolata  ovvero  sua
alienazione,  totale  o  parziale,  o  concessione  in  locazione,  o
trasferimento all'estero prima che siano  trascorsi  tre  anni  dalla
data di ultimazione del programma di investimento; 
    e)  fallimento  dell'impresa  beneficiaria  ovvero  apertura  nei
confronti della stessa di altra procedura concorsuale prima che siano
trascorsi tre  anni  dalla  data  di  ultimazione  del  programma  di
investimento; 
    f) mancato adempimento agli obblighi di monitoraggio e  controllo
di cui all'articolo 14; 
    g) mancata restituzione protratta per oltre un anno di  una  rata
del finanziamento concesso; 
    h) negli ulteriori casi previsti nel contratto di finanziamento. 
                               Art. 14 
 
 
                 Monitoraggio, ispezioni e controlli 
 
  1. In ogni fase del procedimento il Soggetto gestore e il Ministero
possono effettuare controlli e ispezioni,  anche  a  campione,  sulle
iniziative agevolate, al fine di  verificare  le  condizioni  per  la
fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, nonche'  l'attuazione
degli interventi finanziati. 
  2.  Le  imprese  beneficiarie  delle  agevolazioni  trasmettono  al
Soggetto  gestore  la  documentazione  utile  al  monitoraggio  delle
iniziative, con le forme e modalita' definite  con  il  provvedimento
del Ministero di cui all'articolo 9, comma 2. 
  3.  Il  Ministro  dell'economia   e   delle   finanze,   ai   sensi
dell'articolo  26  del  decreto  legislativo  n.  185/2000,  presenta
annualmente al Parlamento una relazione sull'attuazione delle  misure
incentivanti previste  dal  presente  regolamento  sulla  base  degli
elementi forniti dal Ministero. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Roma, 8 luglio 2015 
 
                                                   Il Ministro        
                                             dello sviluppo economico 
                                                      Guidi           

Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze 
         Padoan 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 

Registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 2015 
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 3043
La Redazione

Autore: La Redazione

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