MISE: cooperative – contributo per le spese relative all’attività di vigilanza – biennio 2019-2020

MISE

Il Ministro dello Sviluppo Economico ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 96 del 24 aprile 2019, il Decreto 27 febbraio 2019 con il contributo per le spese relative all’attività di vigilanza dovuto dalle società cooperative, dalle banche di credito cooperativo e dalle società di mutuo soccorso, per il biennio 2019-2020.

Il contributo dovuto dalle societa’ cooperative per lo svolgimento dell’attivita’ di vigilanza sugli stessi enti e’ corrisposto, per il biennio 2019-2020, sulla base dei parametri e nella misura indicata nella tabella a seguire, con le modalita’ di accertamento e di riscossione e nel termine di versamento stabiliti dal decreto ministeriale 18 dicembre 2006, il quale prevede il versamento del contributo con modello F24 entro il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

    
+--+-----------------+---------------------------------------------+
|  |                 |                 Parametri                   |
|  | Fasce e importo +-------------+-------------+-----------------+
|  |                 |             |  Capitale   |                 |
|  |                 | Numero soci |sottoscritto |    Fatturato    |
+--+-----------------+-------------+-------------+-----------------+
|  |                 |             |   fino a    |     fino a      |
|a)|    € 280,00     | fino a 100  | € 5.160,00  |   € 75.000,00   |
+--+-----------------+-------------+-------------+-----------------+
|  |                 |             |da € 5.160,01| da € 75.000,01  |
|b)|    € 680,00     |da 101 a 500 |a € 40.000,00| a € 300.000,00  |
+--+-----------------+-------------+-------------+-----------------+
|  |                 | superiore a | superiore a | da € 300.000,01 |
|c)|   € 1.350,00    |     500     | € 40.000,00 |a € 1.000.000,00 |
+--+-----------------+-------------+-------------+-----------------+
|  |                 | superiore a | superiore a |da € 1.000.000.01|
|d)|   € 1.730,00    |     500     | € 40.000,00 |a € 2.000.000,00 |
+--+-----------------+-------------+-------------+-----------------+
|  |                 | superiore a | superiore a |   superiore a   |
|e)|   € 2.380,00    |     500     | € 40.000,00 | € 2.000.000,00  |
+--+-----------------+-------------+-------------+-----------------+

Per fatturato deve intendersi il «valore della produzione» di cui alla lettera A) dell’art. 2425 del codice civile.

Nelle cooperative edilizie il fatturato e’ determinato prendendo come riferimento il maggior valore tra l’eventuale incremento di valore dell’immobile – come rilevato rispettivamente nelle voci B-II (Immobilizzazioni materiali) e C-I (Rimanenze) dello Stato patrimoniale, di cui all’art. 2424 del codice civile – e la voce A (Valore della produzione) del Conto economico, di cui all’art. 2425 del codice civile.

I contributi sono aumentati del 50%, per le societa’ cooperative assoggettabili a revisione annuale ai sensi dell’art. 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e del 30% per le societa’ cooperative di cui all’art. 3 della legge 8 novembre 1991, n. 381.

L’aumento del 50% si applica anche alle societa’ cooperative iscritte all’Albo nazionale delle societa’ cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi, che non rientrano in alcuna delle altre fattispecie previste dal citato art. 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nel caso in cui le stesse
abbiano gia’ realizzato o avviato un programma edilizio.

Come disposto dall’art. 20, comma c) della legge 31 gennaio 1992, n. 59, i contributi sono maggiorati del 10% per le cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi, ivi compresi quelli aventi sede nelle regioni a statuto speciale.

Contributo delle banche di credito cooperativo

Il contributo dovuto dalle banche di credito cooperativo per lo svolgimento dell’attivita’ di vigilanza sugli stessi enti e’ corrisposto, per il biennio 2019-2020, sulla base dei parametri e nella misura indicata nella tabella a seguire, con le modalita’ di accertamento e di riscossione e nel termine di versamento stabiliti dal decreto ministeriale 18 dicembre 2006, il quale prevede il versamento del contributo con modello F24 entro il termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.

   
+----+-----------------+--------------------------------------------+
|    |                 |                 Parametri                  |
|    | Fasce e importo +-------------+------------------------------+
|    |                 |             |        Totale attivo         |
|    |                 | Numero soci |      (migliaia di euro)      |
+----+-----------------+-------------+------------------------------+
| a) |   € 1.980,00    | fino a 980  |        fino a 124.000        |
+----+-----------------+-------------+------------------------------+
| b) |   € 3.745,00    |da 981 a 1680|     da 124.001 a 290.000     |
+----+-----------------+-------------+------------------------------+
| c) |   € 6.660.00    | oltre 1680  |        oltre 290.000         |
+----+-----------------+-------------+------------------------------+
    

Contributo delle societa’ di mutuo soccorso

Il contributo dovuto dalle societa’ di mutuo soccorso per lo svolgimento dell’attivita’ di vigilanza sugli stessi enti e’ corrisposto, per il biennio 2019-2020, sulla base dei parametri e  nella misura indicata nella tabella a seguire, con le modalita’ di accertamento e di riscossione e nel termine di versamento stabiliti dal decreto ministeriale 18 dicembre 2006, il quale prevede il versamento del contributo con modello F24 entro il termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.

=====================================================================
|          |                   |   Numero  |Contributi mutualistici |
|   Fasce  | Importo (in euro) |   soci    |       (in euro)        |
+==========+===================+===========+========================+
|          |                   |   fino a  |                        |
|     a    |     € 280,00      |   1.000   |     fino a 100.000     |
+----------+-------------------+-----------+------------------------+
|          |                   | da 1.001 a|                        |
|     b    |     € 560,00      |  10.000   |  da 100.001 a 500.000  |
+----------+-------------------+-----------+------------------------+
|          |                   |   oltre   |                        |
|     c    |     € 840,00      |  10.000   |     oltre 500.000      |
+----------+-------------------+-----------+------------------------+
 

Calcolo del contributo

La collocazione in una delle fasce previste dalle tabelle richiede il possesso contestuale di tutti i parametri ivi previsti. Le societa’ cooperative, le banche di credito cooperativo e le societa’ di mutuo soccorso che superino anche uno solo dei parametri ivi previsti sono tenuti al pagamento del contributo fissato nella fascia nella quale e’ presente il parametro piu’ alto.

L’ammontare del contributo deve essere calcolato sulla base dei parametri rilevati dal bilancio al 31 dicembre 2018 ovvero dal bilancio chiuso nel corso del medesimo esercizio 2018.

 

Fonte: Gazzetta Ufficiale

 

 


 

Ministero dello Sviluppo Economico

DECRETO 27 febbraio 2019 

Contributo di vigilanza dovuto dalle societa’ cooperative, dalle banche di credito cooperativo e dalle societa’ di mutuo soccorso per il biennio 2019-2020.

 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Vista la legge 15 aprile 1886, n. 3818  e  successive  modifiche  e
integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio  dello  Stato  14
dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni e integrazioni, in
particolare l'art.  8  che  prevede  il  versamento  da  parte  delle
societa' cooperative di un contributo per le spese di revisione; 
  Vista la legge 8 novembre 1991, n. 381; 
  Vista la legge 31 gennaio 1992, n. 59, in particolare l'art. 15  in
materia di vigilanza e di  contributo  per  le  spese  relative  alle
ispezioni ordinarie; 
  Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 e in particolare
l'art. 1 in materia di vigilanza cooperativa; 
  Visto il decreto-legge 18 ottobre  2012,  n.  179,  convertito  con
modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; 
  Visto il decreto ministeriale 22 dicembre  2005,  che  all'art.  25
stabilisce  l'avvio  della  vigilanza   sulle   Banche   di   credito
cooperativo al 1° gennaio 2007; 
  Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 2006,  recante  modalita'
di accertamenti e di riscossione dei  contributi  dovuti  dagli  enti
cooperativi,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  32   dell'8
febbraio 2007, registrato alla Corte dei conti  in  data  17  gennaio
2007; 
  Visto il decreto ministeriale  6  marzo  2013,  recante  criteri  e
modalita' di  iscrizione  delle  societa'  di  mutuo  soccorso  nella
sezione del registro delle imprese relativa alle  imprese  sociali  e
nella apposita sezione dell'albo delle societa' cooperative; 
  Visto il decreto  ministeriale  30  ottobre  2014,  in  materia  di
vigilanza sulle societa' di mutuo soccorso; 
  Vista la circolare del Ministero dello sviluppo economico  n.  3958
del 19 dicembre 2006, in materia di recesso di  societa'  cooperative
dalle Associazioni nazionali riconosciute - ai sensi degli articoli 5
del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14  dicembre
1947, n. 1577, e 3 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 - di
rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo; 
  Ritenuto opportuno procedere alla determinazione della  misura  del
contributo dovuto dalle societa' cooperative, dalle banche di credito
cooperative e  dalle  societa'  di  mutuo  soccorso  per  il  biennio
2019/2020; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                Contributo delle societa' cooperative 
 
  1.  Il  contributo  dovuto  dalle  societa'  cooperative   per   lo
svolgimento  dell'attivita'  di  vigilanza  sugli  stessi   enti   e'
corrisposto, per il biennio 2019-2020, sulla  base  dei  parametri  e
nella misura indicata nella tabella a seguire, con  le  modalita'  di
accertamento e di riscossione e nel termine di  versamento  stabiliti
dal decreto ministeriale  18  dicembre  2006,  il  quale  prevede  il
versamento del contributo con modello F24 entro il termine di novanta
giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del  presente  decreto  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.  
    
+--+-----------------+---------------------------------------------+
|  |                 |                 Parametri                   |
|  | Fasce e importo +-------------+-------------+-----------------+
|  |                 |             |  Capitale   |                 |
|  |                 | Numero soci |sottoscritto |    Fatturato    |
+--+-----------------+-------------+-------------+-----------------+
|  |                 |             |   fino a    |     fino a      |
|a)|    € 280,00     | fino a 100  | € 5.160,00  |   € 75.000,00   |
+--+-----------------+-------------+-------------+-----------------+
|  |                 |             |da € 5.160,01| da € 75.000,01  |
|b)|    € 680,00     |da 101 a 500 |a € 40.000,00| a € 300.000,00  |
+--+-----------------+-------------+-------------+-----------------+
|  |                 | superiore a | superiore a | da € 300.000,01 |
|c)|   € 1.350,00    |     500     | € 40.000,00 |a € 1.000.000,00 |
+--+-----------------+-------------+-------------+-----------------+
|  |                 | superiore a | superiore a |da € 1.000.000.01|
|d)|   € 1.730,00    |     500     | € 40.000,00 |a € 2.000.000,00 |
+--+-----------------+-------------+-------------+-----------------+
|  |                 | superiore a | superiore a |   superiore a   |
|e)|   € 2.380,00    |     500     | € 40.000,00 | € 2.000.000,00  |
+--+-----------------+-------------+-------------+-----------------+
    
  2. Per fatturato deve intendersi il «valore  della  produzione»  di
cui alla lettera A) dell'art. 2425 del codice civile. 
  3. Nelle cooperative edilizie il fatturato e' determinato prendendo
come riferimento il maggior  valore  tra  l'eventuale  incremento  di
valore dell'immobile - come rilevato rispettivamente nelle voci  B-II
(Immobilizzazioni  materiali)   e   C-I   (Rimanenze)   dello   Stato
patrimoniale, di cui all'art. 2424 del codice civile - e  la  voce  A
(Valore della produzione) del Conto economico, di cui  all'art.  2425
del codice civile. 
  4. I contributi determinati ai sensi del comma 1 sono aumentati del
50%, per le societa' cooperative assoggettabili a  revisione  annuale
ai sensi dell'art. 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59  e  del  30%
per le societa' cooperative di cui all'art. 3 della legge 8  novembre
1991, n. 381. 
  5. L'aumento del 50% di cui  al  comma  4  si  applica  anche  alle
societa'  cooperative  iscritte  all'Albo  nazionale  delle  societa'
cooperative edilizie di abitazione  e  dei  loro  consorzi,  che  non
rientrano in alcuna delle altre fattispecie previste dal citato  art.
15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nel  caso  in  cui  le  stesse
abbiano gia' realizzato o avviato un programma edilizio. 
  6. Come disposto dall'art. 20, comma  c)  della  legge  31  gennaio
1992, n. 59, i contributi determinati ai sensi dei  precedenti  commi
1, 4 e 5 sono maggiorati del  10%  per  le  cooperative  edilizie  di
abitazione e loro consorzi, ivi compresi  quelli  aventi  sede  nelle
regioni a statuto speciale. 
                               Art. 2 
 
           Contributo delle banche di credito cooperativo 
 
  1. Il contributo dovuto dalle banche di credito cooperativo per  lo
svolgimento  dell'attivita'  di  vigilanza  sugli  stessi   enti   e'
corrisposto, per il biennio 2019-2020, sulla  base  dei  parametri  e
nella misura indicata nella tabella a seguire, con  le  modalita'  di
accertamento e di riscossione e nel termine di  versamento  stabiliti
dal decreto ministeriale  18  dicembre  2006,  il  quale  prevede  il
versamento del contributo con modello F24 entro il termine di novanta
giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del  presente  decreto  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    
+----+-----------------+--------------------------------------------+
|    |                 |                 Parametri                  |
|    | Fasce e importo +-------------+------------------------------+
|    |                 |             |        Totale attivo         |
|    |                 | Numero soci |      (migliaia di euro)      |
+----+-----------------+-------------+------------------------------+
| a) |   € 1.980,00    | fino a 980  |        fino a 124.000        |
+----+-----------------+-------------+------------------------------+
| b) |   € 3.745,00    |da 981 a 1680|     da 124.001 a 290.000     |
+----+-----------------+-------------+------------------------------+
| c) |   € 6.660.00    | oltre 1680  |        oltre 290.000         |
+----+-----------------+-------------+------------------------------+
    
                               Art. 3 
 
             Contributo delle societa' di mutuo soccorso 
 
  1. Il contributo dovuto dalle societa' di  mutuo  soccorso  per  lo
svolgimento  dell'attivita'  di  vigilanza  sugli  stessi   enti   e'
corrisposto, per il biennio 2019-2020, sulla  base  dei  parametri  e
nella misura indicata nella tabella a seguire, con  le  modalita'  di
accertamento e di riscossione e nel termine di  versamento  stabiliti
dal decreto ministeriale  18  dicembre  2006,  il  quale  prevede  il
versamento del contributo con modello F24 entro il termine di novanta
giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del  presente  decreto  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
=====================================================================
|          |                   |   Numero  |Contributi mutualistici |
|   Fasce  | Importo (in euro) |   soci    |       (in euro)        |
+==========+===================+===========+========================+
|          |                   |   fino a  |                        |
|     a    |     € 280,00      |   1.000   |     fino a 100.000     |
+----------+-------------------+-----------+------------------------+
|          |                   | da 1.001 a|                        |
|     b    |     € 560,00      |  10.000   |  da 100.001 a 500.000  |
+----------+-------------------+-----------+------------------------+
|          |                   |   oltre   |                        |
|     c    |     € 840,00      |  10.000   |     oltre 500.000      |
+----------+-------------------+-----------+------------------------+
 
                               Art. 4 
 
                       Calcolo del contributo 
 
  1. La collocazione in una delle fasce previste dalle tabelle di cui
agli articoli 1, 2 e 3 richiede il possesso contestuale  di  tutti  i
parametri ivi previsti. Le societa' cooperative, le banche di credito
cooperativo e le societa' di mutuo soccorso che  superino  anche  uno
solo  dei  parametri  ivi  previsti  sono  tenuti  al  pagamento  del
contributo fissato nella fascia nella quale e' presente il  parametro
piu' alto. 
  2. L'ammontare del contributo di cui agli articoli 1, 2  e  3  deve
essere calcolato sulla base dei parametri rilevati dal bilancio al 31
dicembre 2018 ovvero dal  bilancio  chiuso  nel  corso  del  medesimo
esercizio 2018. 
                               Art. 5 
 
                      Limitazioni ed eccezioni 
 
  1. Le societa' cooperative, le banche di credito cooperativo  e  le
societa' di mutuo soccorso che  deliberano  il  proprio  scioglimento
entro il termine di pagamento del contributo per il biennio 2019/2020
sono tenute al pagamento  del  contributo  minimo,  ferma  -  per  le
societa' cooperative,  ricorrendone  la  fattispecie,  l'applicazione
delle maggiorazioni di cui all'art. 1, commi 4, 5 e  6  del  presente
decreto. 
  2. Il termine del pagamento per le societa' cooperative, le  banche
di credito cooperativo e le  societa'  di  mutuo  soccorso  di  nuova
costituzione e' di  novanta  giorni  dalla  data  di  iscrizione  nel
registro delle imprese. La  fascia  contributiva,  in  tal  caso,  e'
determinata sulla base  dei  soli  parametri  rilevabili  al  momento
dell'iscrizione nel registro delle imprese. 
  3.  Sono  esonerate  dal  pagamento  del  contributo  le   societa'
cooperative, le banche di credito cooperativo e le societa' di  mutuo
soccorso iscritte nel registro delle  imprese  dopo  il  31  dicembre
2019. 
                               Art. 6 
 
Modalita' di versamento dei  contributi  dovuti  al  Ministero  dello
                         sviluppo economico 
 
  1.  I  contributi  di  pertinenza  del  Ministero  dello   sviluppo
economico sono riscossi esclusivamente per  il  tramite  dell'Agenzia
delle entrate, mediante versamento  sul  modello  F24  utilizzando  i
seguenti codici tributo: 
    
  ==================================================================
  |    Codice     |                  Descrizione                   |
  +===============+================================================+
  |               |contributo biennale                             |
  |               |-  maggiorazioni del contributo (ad esclusione  |
  |     3010      |   del 10% dovuta dalle cooperative edilizie)   |
  |               |-  interessi per ritardato pagamento            |
  +---------------+------------------------------------------------+
  |               |-  maggiorazione del 10% dovuta dalle           |
  |     3011      |   cooperative edilizie                         |
  |               |-  interessi per ritardato pagamento            |
  +---------------+------------------------------------------------+
  |     3014      |-  sanzioni                                     |
  +---------------+------------------------------------------------+
    
  2. Le societa' cooperative, le banche di credito cooperativo  e  le
societa' di mutuo soccorso non aderenti ad associazioni nazionali  di
rappresentanza possono utilizzare per il  pagamento  il  modello  F24
precompilato, disponibile collegandosi  e  registrandosi  al  portale
delle          cooperative,          all'indirizzo           internet
http://cooperative.mise.gov.it 
                               Art. 7 
 
   Contributi dovuti alle Associazioni nazionali di rappresentanza 
 
  1. I contributi  di  pertinenza  delle  Associazioni  nazionali  di
rappresentanza,  assistenza,  tutela  e   revisione   del   movimento
cooperativo, dovuti  dalle  societa'  cooperative,  dalle  banche  di
credito cooperativo e dalle societa' di mutuo soccorso che  risultano
ad esse associate, sono riscossi con  le  modalita'  stabilite  dalle
Associazioni stesse. 
  2. Le societa' cooperative, le banche di credito cooperativo  e  le
societa'  di  mutuo  soccorso  che  aderiscono  ad  una  Associazione
nazionale di  rappresentanza  prima  del  termine  stabilito  per  il
versamento del contributo sono  tenute  a  effettuare  il  versamento
all'Associazione.   Nel   caso   in   cui   tale   adesione   avvenga
successivamente al suddetto termine di versamento, il contributo deve
essere versato al Ministero dello sviluppo economico. 
                               Art. 8 
 
                    Ritardato od omesso pagamento 
 
  1. Per le societa' cooperative, le banche di credito cooperativo  e
le societa' di mutuo soccorso che ritardano od omettono -  in  misura
totale o parziale - di effettuare il pagamento dovuto si  provvedera'
ai sensi dell'art. 4, comma 2, e dell'art. 5 del decreto ministeriale
18 dicembre 2006 che stabilisce le modalita'  di  accertamento  e  di
riscossione dei contributi in questione. 
                               Art. 9 
 
              Termine per il versamento del contributo 
 
  1. Il termine per  il  versamento  del  contributo  e'  fissato  in
novanta giorni e decorre dalla data  di  pubblicazione  del  presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  a  norma
dell'art. 2 del decreto ministeriale 18 dicembre 2006. 
                               Art. 10 
 
                            Norme finali 
 
  1. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per  la
registrazione. 
  2. Il presente decreto verra' pubblicato integralmente sul sito web
del Ministero dello sviluppo economico, nella sottosezione  normativa
dedicata agli enti cooperativi, e  della  sua  adozione  verra'  data
notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 27 febbraio 2019 
 
                                                 Il Ministro: Di Maio 

Registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 2019 
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 254 
La Redazione

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