MISE: restituzione dei contributi in conto capitale erogati alle imprese in caso di delocalizzazione in uno Stato non UE

MISEIl Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 2016, la Direttiva 25 novembre 2015, con le modalità e tempi di restituzione dei contributi in conto capitale erogati alle imprese in caso di delocalizzazione della produzione in uno Stato non appartenente all’Unione europea.

La disposizione si applica ai provvedimenti di concessione di contributi in conto capitale adottati dal 1° gennaio 2014. Mentre, non riguarda:

a)  i  provvedimenti  di  concessione  di  contributi  in  conto capitale adottati entro il 31 dicembre 2013;
b) le agevolazioni concesse nelle forme di cui all’art.  7  del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, diverse dal contributo  in conto capitale;
c) le agevolazioni concesse nella  forma  del  contributo  alla spesa, in quanto concesso in  conto  esercizio  e  a  sostegno  della ricerca e dell’innovazione e non della produzione di beni;
d) i contributi di cui all’art. 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  9 agosto 2013, n. 98, in quanto assimilabili  al  contributo  in  conto interessi previsto dal citato art. 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123;
e) le  agevolazioni  di  cui  al  decreto  del  Ministro  dello sviluppo  economico  29  luglio  2013,  pubblicato   nella   Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  dell’8  ottobre  2013,  n.  236, limitatamente alla quota rimborsabile.

 

Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico

 

 


 

 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Direttiva – 25 novembre 2015

Modalità e tempi di restituzione dei contributi  in  conto  capitale
erogati alle imprese in caso di delocalizzazione della produzione  in
uno Stato non appartenente all'Unione europea.  
 
 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto l'art. 1, comma 60, della legge  27  dicembre  2013,  n.  147
(legge di stabilita' 2014), che ha disposto  che,  per  i  contributi
erogati a decorrere dal 1°  gennaio  2014,  le  imprese  italiane  ed
estere operanti nel territorio nazionale che abbiano  beneficiato  di
contributi pubblici in conto capitale, qualora, entro tre anni  dalla
concessione degli stessi, delocalizzino  la  propria  produzione  dal
sito incentivato a uno Stato non appartenente all'Unione europea, con
conseguente riduzione del  personale  di  almeno  il  50  per  cento,
decadono dal beneficio stesso  e  hanno  l'obbligo  di  restituire  i
contributi in conto capitale ricevuti; 
  Visto il comma 61 del medesimo articolo  della  legge  n.  147  del
2013, che  prevede  che  siano  i  soggetti  erogatori  dei  predetti
contributi a disciplinare le modalita' e i tempi di restituzione; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  123,  recante
"Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi  di  sostegno
pubblico alle imprese, a norma dell'art.  4,  comma  4,  lettera  c),
della legge 15 marzo 1997, n. 59"; 
  Visto, in particolare, l'art. 7 del predetto decreto legislativo n.
123 del 1998, che prevede le forme  nelle  quali  sono  attribuiti  i
benefici determinati  dagli  interventi  di  sostegno  pubblico  alle
imprese, tra le quali il contributo in conto capitale; 
  Ritenuto di dover impartire, ai sensi del citato comma 61 dell'art.
1 della legge n. 147 del 2013, le opportune direttive agli uffici del
Ministero dello  sviluppo  economico  titolari  dei  procedimenti  di
concessione di contributi in conto capitale, ai fini  dell'attuazione
della normativa in  materia  di  delocalizzazione  sopra  richiamata,
disciplinando, in particolare le modalita' e i tempi di  restituzione
dei contributi; 
  Visto l'art. 4, comma 1, lettera a),  del  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165,  recante  "Norme  generali  sull'ordinamento  del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; 
 
                             A d o t t a 
 
 
                       la seguente direttiva: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini della presente  direttiva,  sono  adottate  le  seguenti
definizioni: 
    a) "contributo in conto capitale": forma  di  beneficio  prevista
dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  123,
concesso ed erogato per la realizzazione di progetti e  opere  e  per
l'acquisto di beni  strumentali  con  effetto  durevole  sull'impresa
beneficiaria, calcolato in percentuale sul totale  dell'investimento,
non prevedente restituzione di capitale o pagamento di interessi; 
    b) "delocalizzazione": avvio, entro tre anni dalla concessione da
parte del Ministero dello sviluppo  economico  di  un  contributo  in
conto capitale e presso un'unita' produttiva ubicata in uno Stato non
appartenente all'Unione europea,  della  produzione  di  uno  o  piu'
prodotti gia' realizzati, con il sostegno pubblico, presso  un'unita'
produttiva  ubicata  in  Italia,  da  parte  della  medesima  impresa
beneficiaria del contributo stesso o di altra impresa con la quale vi
sia un rapporto di controllo o collegamento ai sensi  dell'art.  2359
del codice civile, in  concomitanza  con  la  riduzione  dei  livelli
produttivi presso la predetta  unita'  in  Italia  e  la  conseguente
riduzione dell'occupazione pari almeno al 50 per cento; 
    c)  "uffici  del  Ministero":  gli  uffici  del  Ministero  dello
sviluppo  economico  titolari  di  procedimenti  di  concessione   di
contributi in conto capitale. 
                               Art. 2 
 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. La presente direttiva si applica ai provvedimenti di concessione
di contributi in conto capitale adottati dal 1° gennaio 2014. 
  2. La presente direttiva non si applica: 
    a)  ai  provvedimenti  di  concessione  di  contributi  in  conto
capitale adottati entro il 31 dicembre 2013; 
    b) alle agevolazioni concesse nelle forme di cui all'art.  7  del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, diverse dal contributo  in
conto capitale; 
    c) alle agevolazioni concesse nella  forma  del  contributo  alla
spesa, in quanto concesso in  conto  esercizio  e  a  sostegno  della
ricerca e dell'innovazione e non della produzione di beni; 
    d) ai contributi di cui all'art. 2, comma 4, del decreto-legge 21
giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  9
agosto 2013, n. 98, in quanto assimilabili  al  contributo  in  conto
interessi previsto dal citato art. 7 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 123; 
    e) alle  agevolazioni  di  cui  al  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo  economico  29  luglio  2013,  pubblicato   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana  dell'8  ottobre  2013,  n.  236,
limitatamente alla quota rimborsabile. 
                               Art. 3 
 
 
        Modalita' di calcolo della riduzione dell'occupazione 
 
  1. La misura della riduzione degli occupati nell'unita'  produttiva
ubicata in Italia, interessata dalla delocalizzazione, e'  verificata
attraverso il confronto fra il numero  medio  di  occupati  rilevato,
sulla base delle  dichiarazioni  presentate  dall'impresa  all'INAIL,
nell'anno in cui e' intervenuta  la  concessione  del  contributo  in
conto capitale  e  il  numero  medio  di  occupati  conseguente  alla
delocalizzazione. 
                               Art. 4 
 
 
              Menzione nei provvedimenti di concessione 
 
  1. Gli  uffici  del  Ministero  introducono  nei  provvedimenti  di
concessione di contributi in conto capitale adottati a partire  dalla
data di ricezione della presente direttiva i riferimenti  alla  norma
recata dall'art. 1, comma 60, della legge 27 dicembre 2013,  n.  147,
nonche' la conseguente causa di revoca  delle  agevolazioni,  con  la
precisazione che restano confermate tutte le altre  cause  di  revoca
previste dalla specifica normativa in base alla quale  il  contributo
e' concesso. 
  2. Per quanto riguarda i provvedimenti di concessione adottati  nel
periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2014 e la data  di  ricezione
della presente direttiva da parte  degli  uffici  del  Ministero,  la
notifica della causa di revoca  introdotta  dall'art.  1,  comma  60,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, alle imprese  destinatarie  dei
predetti provvedimenti e'  assolta  tramite  la  pubblicazione  della
presente direttiva nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
e nel sito istituzionale  del  Ministero  dello  sviluppo  economico,
www.mise.gov.it. 
                               Art. 5 
 
 
        Dichiarazione da richiedere all'impresa beneficiaria 
 
  1. Gli uffici del Ministero provvedono ad  acquisire  dai  soggetti
beneficiari del  contributo,  in  occasione  di  ciascuna  erogazione
dell'agevolazione e fino al compimento del terzo anno dalla  data  di
concessione, una dichiarazione sostitutiva di atto di  notorieta'  ai
sensi degli articoli  47  e  76  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445,  nella  quale  e'  attestata
l'assenza  di  delocalizzazione  e  assunto  l'impegno  a  comunicare
tempestivamente ai predetti uffici l'eventuale delocalizzazione  e  a
restituire, in tal caso, con le modalita'  indicate  all'art.  6,  il
contributo in conto capitale concesso dall'Amministrazione. 
                               Art. 6 
 
 
     Modalita' di restituzione del contributo in conto capitale 
 
  1. In caso di delocalizzazione, gli uffici del Ministero provvedono
tempestivamente  a  notificare   al   soggetto   beneficiario   delle
agevolazioni, con le procedure previste dalla  vigente  normativa  in
materia di procedimento amministrativo, il  provvedimento  di  revoca
totale  del  solo  contributo  in  conto  capitale,  specificando  le
modalita'  di  restituzione  delle  eventuali  quote  del  contributo
medesimo gia' erogate, che sono maggiorate di un  interesse  pari  al
tasso ufficiale di riferimento vigente alla data  dell'ordinativo  di
pagamento, maggiorato di cinque punti percentuali ai sensi  dell'art.
9, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.  Le  somme
restituite sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. 
  2. In applicazione dell'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 123, all'eventuale recupero dei  crediti  si  provvede
con l'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 67, comma 2, del decreto
del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43,  delle  somme
oggetto di restituzione nonche' delle somme a titolo di interessi. 
  La presente direttiva sara' trasmessa alla Corte dei conti  per  la
registrazione e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana. 
 
    Roma, 25 novembre 2015 
 
                                                   Il Ministro: Guidi 
 

Registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 2016 
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF reg.ne prev. n. 223

 

La Redazione

Autore: La Redazione

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