MIT: erogazione risorse per investimenti a favore delle imprese di autotrasporto – anno 2016

Ministero-delle-Infrastrutture-e-dei-TrasportiIl Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato, sulla Gazzetta n. 216 del 15 settembre 2016, il Decreto 19 luglio 2016 con le modalità di erogazione delle risorse per investimenti a favore delle imprese di autotrasporto, per l’annualità 2016.

In particolare, il Decreto disciplina la ripartizione e le modalità di erogazione delle risorse finanziarie relative all’anno 2016, nel limite di spesa pari a 25.347.868 euro.

 

Fonte: Gazzetta Ufficiale

 

 


 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 19 luglio 2016 

Modalita' di erogazione delle risorse per investimenti a favore delle
imprese di autotrasporto, per l'annualita' 2016. (16A06713)
 
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Visto l'art. 1, comma 150 della legge 23 dicembre 2014, n. 190  che
autorizza, a decorrere dall'anno 2015 e per un triennio, la spesa  di
250 milioni di euro  annui  per  interventi  in  favore  del  settore
dell'autotrasporto; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
adottato di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
29 aprile  2015,  n.  130,  recante  la  ripartizione  delle  risorse
destinate al settore dell'autotrasporto per il triennio 2015-2017, in
applicazione del suddetto art. 1, comma 150 della legge  23  dicembre
2014, n. 190; 
  Visto in particolare l'art. 1,  comma  1,  lettera  d)  del  citato
decreto interministeriale che destina 40 milioni  di  euro  a  favore
degli investimenti nel settore dell'autotrasporto; 
  Vista la legge 28 dicembre  2015,  n.  209,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2016  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2016-2018», ed in particolare la  tabella
10 allegata alla suddetta legge; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  28
dicembre 2015 recante «ripartizione in capitoli delle unita' di  voto
parlamentare relative al  bilancio  di  previsione  dello  Stato  per
l'anno finanziario 2016 e per il  triennio  2016-2018»,  che  prevede
l'iscrizione, per l'anno 2016 di € 35.347.868  sul  capitolo  7309  -
Fondo per gli interventi a favore dell'autotrasporto - dello stato di
previsione della spesa  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti; 
  Considerato pertanto che, in relazione agli  stanziamenti  disposti
ai sensi del  citato  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze 28 dicembre 2015,  i  fondi  destinati  per  l'anno  2016  al
finanziamento delle  misure  a  favore  degli  investimenti,  di  cui
all'art. 1, comma 1, lettera  d)  del  decreto  interministeriale  29
aprile 2015, sono pari a € 35.347.868; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 5
luglio 2016, n. 231 che ha  modificato,  per  l'annualita'  2016,  la
ripartizione delle risorse di cui al predetto decreto 29 aprile 2015,
n. 130 e che, pertanto, la somma destinata  per  l'anno  corrente  al
finanziamento delle misure a favore degli investimenti e' ridotta a €
25.347.868; 
  Visto il regolamento (UE) n.  651/2014  della  Commissione  del  17
giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il
mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato,
ed, in particolare, l'art. 2, paragrafo 1, punto 29 e l'art.  17  che
consentono aiuti agli investimenti a favore  delle  piccole  e  medie
imprese, nonche' gli articoli 36  e  37  che  consentono  aiuti  agli
investimenti per innalzare  il  livello  della  tutela  ambientale  o
l'adeguamento anticipato a future norme dell'Unione europea; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013  della  Commissione  del  18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di  importo
minore «de minimis»; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  25  gennaio  2016
recante «Nuova  disciplina  per  la  concessione  ed  erogazione  del
contributo in relazione a finanziamenti  bancari  per  l'acquisto  di
nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e medie
imprese», ed, in particolare, l'art. 5, commi 3 e  8,  relativi  agli
investimenti ammissibili e l'art. 7, comma 1, concernenti  il  cumulo
delle agevolazioni; 
  Preso atto della perdurante  esigenza  di  prevedere  misure  volte
all'incentivazione del processo di rinnovo del parco veicolare  delle
imprese di autotrasporto ed in particolare di incentivare  l'acquisto
di veicoli industriali a motorizzazione alternativa a gas naturale  e
biometano onde assicurare un minor livello  di  emissioni  inquinanti
nei territori piu' sensibili, nonche' per le piu' lunghe percorrenze,
al fine di massimizzare gli effetti benefici sull'ambiente; 
  Ritenuto  opportuno  incentivare  l'acquisizione  di   rimorchi   e
semirimorchi volti al rinnovo del parco veicolare e  a  diversificare
la produzione, massimizzando l'utilizzo di modalita'  alternative  al
trasporto stradale, nonche' l'acquisto di beni capitali destinati  al
trasporto intermodale, ovvero casse  mobili  e  rimorchi  portacasse,
anche al fine di ottimizzare la catena logistica; 
  Considerato che  l'incentivazione  per  l'acquisto  di  rimorchi  e
semirimorchi intermodali, dotati di dispositivi innovativi non ancora
obbligatori, atti a conseguire maggiori standard di  sicurezza  e  di
efficienza energetica, nonche' di casse  mobili  in  connessione  con
l'acquisto di rimorchi portacasse, puo' essere  diretta  a  tutte  le
imprese nel limite  del  40  per  cento  dei  costi  di  investimento
necessari per innalzare il livello di tutela ambientale o per  andare
oltre le norme dell'Unione europea; 
  Preso atto che, ai fini della individuazione dei costi  ammissibili
e dei relativi contributi,  ai  sensi  del  Regolamento  generale  di
esenzione (UE) n. 651/2014 della  Commissione  del  17  giugno  2014,
occorre fare riferimento, in via generale, al sovraccosto  necessario
per acquisire la  tecnologia  piu'  evoluta  da  un  punto  di  vista
tecnologico ed ambientale; 
  Visto l'art. 10, comma 2, del  regolamento  (CE)  n.  595/2009  del
Parlamento europeo e del  Consiglio  del  18  giugno  2009,  relativo
all'omologazione dei veicoli a motore  e  dei  motori  riguardo  alle
emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) che prevede  la  possibilita'
della concessione di  incentivi  finanziari  per  la  demolizione  di
veicoli non conformi al regolamento stesso; 
  Considerata la  necessita'  che  la  previsione  della  radiazione,
tramite rottamazione o  esportazione,  al  di  fuori  del  territorio
dell'Unione europea, dei veicoli piu' obsoleti  si  coniughi  con  il
rinnovo  del  parco  veicolare,  ottimizzando   cosi'   gli   effetti
favorevoli  sull'ambiente  e  sulla  sicurezza   della   circolazione
stradale; 
  Ritenuto che l'insieme degli interventi di cui sopra, unito ad  una
maggiorazione degli incentivi a favore  delle  reti  di  imprese  che
effettuano gli investimenti  previsti,  consente  di  dare  un  primo
impulso al rinnovamento ed alla  ristrutturazione  del  settore,  con
particolare riferimento alla tutela dell'ambiente, allo sviluppo  dei
servizi  logistici  ed  al  riequilibrio  modale,  anche  andando  ad
incidere sulla attuale polverizzazione che connota il settore stesso; 
  Visto l'art. 6  della  legge  25  febbraio  2008,  n.  34,  recante
«Disposizioni    per    l'adempimento    di    obblighi     derivanti
dall'appartenenza  dell'Italia   alle   Comunita'   europee»   (Legge
comunitaria 2007), che prevede l'onere, per gli aspiranti ai benefici
finanziari, di dichiarare di  non  rientrare  tra  coloro  che  hanno
ricevuto e, successivamente, non rimborsato, o depositato in un conto
bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili  dalla
Commissione europea; 
  Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 201, che
prevede che le amministrazioni dello Stato, cui sono  attribuiti  per
legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente  la
gestione,  nel  rispetto  dei   principi   comunitari   e   nazionali
conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico,  sulle  quali
le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a  quello
esercitato su propri servizi e  che  svolgono  la  propria  attivita'
quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato; 
  Sentite le principali associazioni di categoria dell'autotrasporto; 
  Vista la nota della direzione generale per il trasporto stradale  e
l'intermodalita' n. 12742 del 5 luglio 2016; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                 Finalita' e ambito di applicazione 
 
  1.  Le  disposizioni   del   presente   decreto   disciplinano   la
ripartizione e le modalita' di erogazione delle  risorse  finanziarie
relative all'anno 2016, nel limite di spesa pari a  €  25.347.868.  A
valere sulle suddette risorse, sono accantonati € 347.868 in un fondo
di riserva  a  copertura  di  eventuali  contenziosi  giurisdizionali
connessi con la gestione della presente misura. 
  2. Le risorse di cui al comma 1, per € 25.000.000,  sono  destinati
ad incentivi, a beneficio delle imprese di autotrasporto di merci per
conto di terzi attive sul territorio italiano, regolarmente  iscritte
al registro elettronico nazionale e all'Albo degli  autotrasportatori
di  cose  per  conto  di  terzi,  per  il  rinnovo  e   l'adeguamento
tecnologico  del  parco  veicolare,  per   l'acquisizione   di   beni
strumentali  per  il  trasporto  intermodale,  nonche'  per  favorire
iniziative di collaborazione e di aggregazione  fra  le  imprese  del
settore, nei limiti  e  secondo  le  modalita'  di  cui  al  presente
decreto. 
  3. Le misure  di  incentivazione  sono  erogate  nel  rispetto  dei
principi generali e delle  disposizioni  settoriali  del  regolamento
generale di esenzione (UE)  n.  651/2014  della  Commissione  del  17
giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti  compatibili  con
il mercato comune in  applicazione  degli  articoli  107  e  108  del
trattato, nonche',  ove  del  caso,  nel  rispetto  delle  condizioni
generali previste dall'art. 10 del regolamento (CE) n.  595/2009  del
Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009. 
  4. Ad ogni tipologia dei seguenti investimenti sono  destinati  gli
importi di seguito specificati, corrispondenti  ad  una  quota  parte
delle risorse globalmente disponibili, pari a € 25.000.000: 
    a) 7 milioni di euro per acquisizione, anche  mediante  locazione
finanziaria, di autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti al  trasporto
di merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore  a  3,5
tonnellate  a  trazione  alternativa  a  metano  CNG,  gas   naturale
liquefatto LNG e elettrica (Full Electric); 
    b) 6,5 milioni di euro per  radiazione  per  rottamazione  o  per
esportazione al di  fuori  del  territorio  dell'Unione  europea,  di
veicoli pesanti di massa complessiva a pieno carico pari o  superiore
a 11,5 tonnellate, con contestuale acquisizione di veicoli  nuovi  di
fabbrica conformi alla normativa euro VI di massa complessiva a pieno
carico pari o superiore a 11,5 tonnellate; 
    c) 9 milioni di euro per acquisizione  anche  mediante  locazione
finanziaria, di rimorchi e semirimorchi, nuovi di  fabbrica,  per  il
trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC  596-5
e  per  il  trasporto  combinato  marittimo  dotati  di  ganci   nave
rispondenti alla normativa  IMO,  dotati  di  dispositivi  innovativi
volti a conseguire maggiori standard di  sicurezza  e  di  efficienza
energetica; 
    d)  2,5  milioni  di  euro  per  l'acquisizione,  anche  mediante
locazione finanziaria, di casse  mobili  e  rimorchi  o  semirimorchi
portacasse,  cosi'  da  facilitare  l'utilizzazione   di   differenti
modalita' di trasporto in combinazione fra loro, senza alcuna rottura
di carico. 
  5. I  contributi,  di  cui  al  comma  4,  sono  erogabili  fino  a
concorrenza delle risorse  disponibili  per  ogni  raggruppamento  di
tipologie  di  investimenti.  La  ripartizione   degli   stanziamenti
nell'ambito delle predette aree di intervento puo' essere  rimodulata
con decreto del direttore della direzione generale per  il  trasporto
stradale e per l'intermodalita' qualora, per  effetto  delle  istanze
presentate, si rendano disponibili risorse a favore di aree in cui le
stesse non risultino sufficienti. 
  6. Ove, a causa  dell'esaurimento  delle  risorse  disponibili  per
ciascuna area anche dopo l'eventuale rimodulazione di cui al comma 5,
il  numero  delle  imprese  ammesse   al   beneficio   non   consenta
l'erogazione degli importi a  ciascuna  spettanti,  con  decreto  del
direttore della direzione generale per il trasporto  stradale  e  per
l'intermodalita'  si  procedera'  alla  riduzione  proporzionale  dei
contributi fra le stesse imprese collocate nelle aree  rispetto  alle
quali le risorse si sono rivelate insufficienti. 
  7. Al fine di garantire il rispetto delle soglie di notifica di cui
all'art. 4 del  citato  regolamento  (UE)  n.  651/2014,  nonche'  di
garantire che la platea dei beneficiari presenti sufficienti  margini
di rappresentativita' del settore, l'importo massimo ammissibile  per
gli investimenti di cui al comma  4  per  singola  impresa  non  puo'
superare € 600.000,00. Qualora l'importo  superi  tale  limite  viene
ridotto fino al raggiungimento della soglia ammessa. Tale soglia  non
e' derogabile anche in caso di accertata disponibilita' delle risorse
finanziarie  rispetto   alle   richieste   pervenute   e   dichiarate
ammissibili. 
  8. Al fine di evitare il superamento delle  intensita'  massime  di
aiuto previste dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del
17  giugno  2014,  e'  esclusa  la  cumulabilita',  per  le  medesime
tipologie di investimenti e per i  medesimi  costi  ammissibili,  dei
contributi previsti  dal  presente  decreto  con  altre  agevolazioni
pubbliche, incluse quelle concesse a titolo de minimis ai  sensi  del
regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013. 
  9. Non  si  procede  all'erogazione  del  contributo  nel  caso  di
trasferimento della disponibilita' dei beni oggetto  degli  incentivi
nel periodo intercorrente fra la data di presentazione della  domanda
e la data di pagamento del beneficio. Resta fermo che i beni  di  cui
al comma 4 non  possono  essere  alienati  e  devono  rimanere  nella
disponibilita' del beneficiario del contributo fino  al  31  dicembre
2019, pena la revoca del contributo erogato. 
                               Art. 2 
 
              Importi dei contributi, costi ammissibili 
                        e intensita' di aiuto 
 
  1. Gli investimenti di cui al presente  decreto  sono  finanziabili
esclusivamente  se  avviati  in  data   posteriore   alla   data   di
pubblicazione del presente decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana ed ultimati entro il 15 aprile 2017. 
  2. In relazione agli investimenti  di  cui  all'art.  1,  comma  4,
lettera a), del presente decreto, sono finanziabili le  acquisizioni,
anche mediante locazione finanziaria, di: 
    a) automezzi industriali pesanti nuovi  di  fabbrica  a  trazione
alternativa a metano CNG e elettrica di  massa  complessiva  a  pieno
carico pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a  7  tonnellate.  Il
contributo e' determinato in € 3.500 per ogni  veicolo  CNG  e  in  €
10.000  per  ogni  veicolo  elettrico,   considerando   la   notevole
differenza di costo con i veicoli ad alimentazione diesel; 
    b) automezzi industriali pesanti nuovi  di  fabbrica  a  trazione
alternativa a metano CNG e  gas  naturale  liquefatto  LNG  di  massa
complessiva a pieno carico  pari  o  superiore  a  7  tonnellate.  Il
contributo e' determinato in € 8.000  per  ogni  veicolo  a  trazione
alternativa a metano CNG ed in € 20.000 per ogni veicolo  a  trazione
alternativa a gas naturale liquefatto LNG, considerando  la  notevole
differenza di costo con i veicoli ad alimentazione diesel. 
  3. In relazione agli investimenti  di  cui  all'art.  1,  comma  4,
lettera b), del presente decreto, e' finanziabile la  radiazione  per
rottamazione  o  per  esportazione  al  di   fuori   del   territorio
dell'Unione europea, di automezzi di massa complessiva a pieno carico
pari o superiore a 11,5  tonnellate,  con  contestuale  acquisizione,
anche  mediante  locazione  finanziaria,  di  automezzi   industriali
pesanti nuovi di  fabbrica,  adibiti  al  trasporto  merci  di  massa
complessiva a pieno  carico  pari  o  superiore  a  11,5  tonnellate,
conformi alla normativa anti inquinamento Euro VI. Il  contributo  e'
determinato in € 7.000 per ogni veicolo radiato avuto riguardo,  alla
luce di quanto previsto dall'art. 10, comma 3 del Regolamento (CE) n.
595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18  giugno  2009,
al sovra costo necessario per  la  acquisizione  di  un  veicolo  che
soddisfi i limiti di emissione Euro  VI  in  sostituzione  di  quello
radiato. 
  4. In relazione agli investimenti  di  cui  all'art.  1,  comma  4,
lettera c) del presente decreto, sono  finanziabili  le  acquisizioni
anche mediante locazione finanziaria,  di  rimorchi  e  semirimorchi,
nuovi di fabbrica, per il trasporto combinato ferroviario rispondenti
alla normativa UIC 596-5  e  per  il  trasporto  combinato  marittimo
dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO, dotati di almeno
un dispositivo innovativo di cui all'allegato 1 al presente  decreto.
Il contributo viene determinato: 
    a) per le acquisizioni effettuate da piccole e medie imprese  nel
limite del 10 per cento del costo di acquisizione in  caso  di  medie
imprese e del 20 per cento di tale costo per le piccole imprese,  con
un tetto massimo di € 5.000 per ogni semirimorchio.  Le  acquisizioni
sono ammissibili qualora sostenute nell'ambito  di  un  programma  di
investimenti destinato a creare un nuovo stabilimento,  ampliare  uno
stabilimento  esistente,   diversificare   la   produzione   di   uno
stabilimento  mediante  prodotti  nuovi  aggiuntivi   o   trasformare
radicalmente il processo produttivo complessivo di  uno  stabilimento
esistente; 
    b) per le acquisizioni effettuate da imprese  che  non  rientrano
tra le piccole e medie imprese  in  €  1.500,  tenuto  conto  che  e'
possibile incentivare il 40 per cento della differenza di  costo  tra
tali veicoli intermodali dotati di almeno un dispositivo innovativo e
veicoli equivalenti stradali; 
  5. In relazione agli investimenti  di  cui  all'art.  1,  comma  4,
lettera d) del presente decreto, sono finanziabili  le  acquisizioni,
effettuate anche mediante locazione finanziaria, di gruppi di 8 casse
mobili e 1 rimorchio o semirimorchio portacasse. Il contributo  viene
determinato, tenuto conto dei costi aggiuntivi rispetto  all'acquisto
di veicoli equivalenti stradali, in € 8.500 per l'acquisto di ciascun
insieme di 8 casse e 1 rimorchio o semirimorchio. 
  6. I contributi di cui ai commi precedenti sono maggiorati  del  10
per cento in caso di acquisizioni effettuate da parte  di  piccole  e
medie imprese, ove gli interessati ne  facciano  espressa  richiesta,
nei seguenti casi: 
    a) per le acquisizioni di cui ai commi 2, 3 e 5. A tal  fine  gli
interessati trasmettono, all'atto della presentazione  della  domanda
di ammissione ai benefici, dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi
e per gli effetti del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, attestante il numero delle  unita'  di  lavoro
dipendenti (ULA) e il volume  del  fatturato  conseguito  nell'ultimo
esercizio fiscale; 
    b) per le acquisizioni di cui al presente articolo, se effettuate
da  imprese  aderenti  ad  una  rete  di  imprese.  A  tal  file  gli
interessati trasmettono, all'atto della presentazione  della  domanda
di ammissione ai benefici, oltre alla dichiarazione di cui  al  punto
a), copia del contratto di rete redatto nelle forme di  cui  all'art.
3, comma 4 ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; 
  Le maggiorazioni di cui al presente  comma  sono  cumulabili  e  si
applicano entrambe sull'importo netto del contributo. 
                               Art. 3 
 
         Modalita' di dimostrazione dei requisiti richiesti 
 
  1. In relazione alla acquisizione dei beni di cui  all'art.  2  gli
aspiranti  ai  benefici  hanno  l'onere  di  fornire,   a   pena   di
inammissibilita',  la  prova  documentale  che   i   beni   acquisiti
possiedono  le  caratteristiche  tecniche  richieste   dal   presente
decreto. 
  2. Con decreto  del  direttore  della  direzione  generale  per  il
trasporto stradale e per l'intermodalita', da emanarsi entro quindici
giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del  presente  decreto,
sono definite le modalita' di dimostrazione dei  suddetti  requisiti.
Con il medesimo decreto sono definite le modalita'  di  presentazione
delle domande, secondo quanto previsto all'art. 4. 
                               Art. 4 
 
                  Destinatari della misura di aiuto 
 
  1. Possono proporre domanda le imprese di autotrasporto di cose per
conto  di  terzi,  nonche'  le   strutture   societarie,   risultanti
dall'aggregazione di dette imprese, costituite a norma del  libro  V,
titolo VI, capo I, o del libro V, titolo X, capo  II,  sezioni  II  e
II-bis del codice civile, iscritte al Registro elettronico  nazionale
istituito dal Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo  e
del Consiglio del 21 ottobre 2009. 
  2. Le modalita' di presentazione  delle  domande  e  i  conseguenti
adempimenti  gestionali  relativi  all'istruttoria  delle   richieste
pervenute sono stabilite con il decreto di cui all'art. 3, comma 2. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla  sua
pubblicazione. 
    Roma, 19 luglio 2016 
 
                                                  Il Ministro: Delrio 

Registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2016 
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare,
registro n. 1, foglio n. 2771 
                                                           Allegato 1 
      
 
                    =============================
                    |  Dispositivi innovativi   |
                    |     (art. 2, comma 4)     |
                    +===========================+
                    | Spoiler laterali (ammesse |
                    | dal Reg. UE N. 1230/2012, |
                    |    masse e dimensioni)    |
                    +---------------------------+
                    |  Appendici aerodinamiche  |
                    |        posteriori         |
                    +---------------------------+
                    |  Dispositivi elettronici  |
                    |gestititi da centraline EBS|
                    |(Electronic Braking System)|
                    | per la distribuzione del  |
                    |carico sugli assali in caso|
                    | di carchi parziali o non  |
                    |uniformemente distribuiti. |
                    +---------------------------+
                    |Pneumatici di classe C3 con|
                    |coefficiente di resistenza |
                    |   al rotolamento, RRC,    |
                    | inferiore a 8,0 kg/t (che |
                    |corrisponde alle classi di |
                    |efficienza energetica da A |
                    |   ad E) dotati di Tyre    |
                    |Pressure Monitoring System |
                    |          (TPMS)           |
                    +---------------------------+
                    |  Telematica indipendente  |
                    |     collegata all'EBS     |
                    |(Electronic Braking System)|
                    |   in grado di valutare    |
                    |l'efficienza di utilizzo di|
                    |  rimorchi e semirimorchi  |
                    |           (tkm)           |
                    +---------------------------+
                    |  Dispositivi elettronici  |
                    |gestititi da centraline EBS|
                    |(Electronic Braking System)|
                    |  per ausilio in sterzata  |
                    +---------------------------+
                    |  Sistema elettronico di   |
                    |controllo dell'usura delle |
                    |      pastiglie freno      |
                    +---------------------------+
                    |  Sistema elettronico di   |
                    |controllo dell'altezza del |
                    |       tetto veicolo       |
                    +---------------------------+
 
La Redazione

Autore: La Redazione

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