Parlamento: riforma del rapporto di lavoro sportivo

Il Parlamento ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 191 del 16 agosto 2019, la Legge n. 86 dell’8 agosto 2019, contenente le deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione.

In particolare, per quanto riguarda la materia lavoro, è stato redatto l’articolo 5, che tratta del riordino e della riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché del rapporto di lavoro sportivo, e che qui in basso si riporta integralmente.

 

Fonte: Gazzetta Ufficiale

 

 


 

Art. 5 
 
Delega al Governo per il riordino e la riforma delle disposizioni  in
  materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonche'
  del rapporto di lavoro sportivo. 
 
  1. Allo scopo di garantire l'osservanza dei principi di parita'  di
trattamento e di non discriminazione nel  lavoro  sportivo,  sia  nel
settore  dilettantistico  sia  nel  settore  professionistico,  e  di
assicurare la stabilita' e la sostenibilita' del sistema dello sport,
il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla  data  di
entrata  in  vigore  della  presente  legge,  uno  o   piu'   decreti
legislativi di riordino e di riforma delle disposizioni in materia di
enti  sportivi  professionistici   e   dilettantistici   nonche'   di
disciplina del  rapporto  di  lavoro  sportivo,  secondo  i  seguenti
principi e criteri direttivi: 
    a) riconoscimento del carattere  sociale  e  preventivo-sanitario
dell'attivita'  sportiva,  quale  strumento  di  miglioramento  della
qualita' della vita e della salute, nonche' quale mezzo di educazione
e di sviluppo sociale; 
    b) riconoscimento del principio della specificita' dello sport  e
del rapporto di lavoro sportivo come definito a livello  nazionale  e
dell'Unione europea, nonche' del principio delle  pari  opportunita',
anche per le  persone  con  disabilita',  nella  pratica  sportiva  e
nell'accesso al lavoro sportivo sia nel settore  dilettantistico  sia
nel settore professionistico; 
    c) individuazione, senza nuovi o maggiori oneri  per  la  finanza
pubblica e fermo restando quanto previsto dal  comma  4,  nell'ambito
della specificita' di cui alla lettera b) del presente  comma,  della
figura del lavoratore sportivo, ivi compresa la figura del  direttore
di gara, senza alcuna distinzione di genere, indipendentemente  dalla
natura dilettantistica  o  professionistica  dell'attivita'  sportiva
svolta,  e  definizione  della   relativa   disciplina   in   materia
assicurativa, previdenziale e fiscale e delle regole di gestione  del
relativo fondo di previdenza; 
    d) tutela della salute e della sicurezza dei minori che  svolgono
attivita' sportiva, con la  previsione  di  specifici  adempimenti  e
obblighi informativi da parte delle  societa'  e  delle  associazioni
sportive con le quali i medesimi svolgono attivita'; 
    e) valorizzazione della formazione dei  lavoratori  sportivi,  in
particolare dei  giovani  atleti,  al  fine  di  garantire  loro  una
crescita non solo sportiva, ma anche culturale ed  educativa  nonche'
una preparazione professionale che favorisca l'accesso  all'attivita'
lavorativa anche alla fine della carriera sportiva; 
    f)  disciplina  dei  rapporti  di  collaborazione  di   carattere
amministrativo  gestionale  di  natura  non  professionale   per   le
prestazioni rese in favore delle  societa'  e  associazioni  sportive
dilettantistiche, tenendo conto delle peculiarita' di queste ultime e
del loro fine non lucrativo; 
    g)  riordino  e  coordinamento  formale   e   sostanziale   delle
disposizioni di legge, compresa  la  legge  23  marzo  1981,  n.  91,
apportando le modifiche e le integrazioni necessarie  per  garantirne
la coerenza giuridica, logica e sistematica, nel rispetto delle norme
di diritto internazionale  e  della  normativa  dell'Unione  europea,
nonche' per adeguarle ai principi riconosciuti del diritto sportivo e
ai consolidati orientamenti della giurisprudenza; 
    h)  riordino  della  disciplina  della  mutualita'  nello   sport
professionistico; 
    i) riconoscimento giuridico della figura del laureato in  scienze
motorie e dei soggetti forniti  di  titoli  equipollenti  di  cui  al
decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178; 
    l) revisione  e  trasferimento  delle  funzioni  di  vigilanza  e
covigilanza esercitate dal Ministero della difesa su enti sportivi  e
federazioni  sportive  nazionali,  in  coerenza  con  la   disciplina
relativa agli altri enti  sportivi  e  federazioni  sportive,  previa
puntuale  individuazione   delle   risorse   umane,   strumentali   e
finanziarie da trasferire; 
    m) trasferimento delle funzioni connesse all'agibilita' dei campi
e degli impianti di tiro  a  segno  esercitate  dal  Ministero  della
difesa all'Unione italiana tiro a segno, anche con la  previsione  di
forme di collaborazione  della  stessa  con  il  predetto  Ministero,
previa puntuale individuazione delle  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie da trasferire; 
    n) riordino della normativa applicabile alle discipline  sportive
che prevedono l'impiego di animali, avendo riguardo, in  particolare,
agli aspetti sanitari, al trasporto, alla tutela e al benessere degli
animali impiegati in attivita' sportive. 
  2. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  1  sono  adottati  su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del
lavoro e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze e, limitatamente ai criteri di  cui  al
comma 1, lettere a) ed e),  rispettivamente  con  il  Ministro  della
salute e con il Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca, acquisita l'intesa in sede di Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano. Gli schemi dei decreti legislativi  sono  trasmessi  alle
Camere per  l'espressione  del  parere  da  parte  delle  Commissioni
parlamentari competenti per materia e per i  profili  finanziari,  da
rendere entro il termine  di  quarantacinque  giorni  dalla  data  di
trasmissione, decorso il quale  i  decreti  possono  essere  comunque
emanati. Se il termine per l'espressione del parere scade nei  trenta
giorni che precedono la scadenza del termine di  cui  al  comma  1  o
successivamente, quest'ultimo termine e' prorogato di novanta giorni. 
  3. Entro ventiquattro mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  di
ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto  dei
principi e criteri direttivi e con la procedura previsti dai commi  1
e 2, il Governo puo' adottare disposizioni integrative  e  correttive
dei decreti medesimi. 
  4. Dall'attuazione della delega  di  cui  al  comma  1  non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza  pubblica.
Qualora uno o piu' decreti legislativi determinino nuovi  o  maggiori
oneri che non trovino compensazione al  proprio  interno  o  mediante
utilizzo  delle  risorse  di  cui  all'articolo  13,  comma  5,   del
decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  9  agosto  2018,  n.  96,  essi   sono   emanati   solo
successivamente  o  contestualmente   all'entrata   in   vigore   dei
provvedimenti  legislativi  che  stanzino   le   occorrenti   risorse
finanziarie, in conformita' all'articolo 17, comma 2, della legge  31
dicembre 2009, n. 196.

 

La Redazione

Autore: La Redazione

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