TAR Campania: diligenza imprenditoriale e non riconoscimento dei presupposti per la CIGO

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Il TAR della Campania, con sentenza n. 5039/2015 ha affermato che non spetta la CIGO in caso di interruzione dell’attività a seguito di un incendio avvenuto in azienda se esso risulta essere stato agevolato dal non funzionamento dell’impianto antincendio.

 


 

La Sentenza

N. 05039/2015 REG.PROV.COLL.

N. 01653/2014 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1653 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Società “La Scarpa Italiana s.r.l.”., in persona del legale rappresentante pro tempore, Nicola Renella, con sede in Aversa, via Aldo Moro n. 23, rappresentato e difeso dall’avv. Egidio Lamberti, con domicilio eletto in Napoli, via Costantino n. 52 presso lo studio del dott. Massimo Lamberti;

contro

– Inps – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – in persona del Direttore generale pro tempore,, rappresentato e difeso dagli avv. Vincenzo Di Maio, Gianluca Telone, Giuseppe Lenguito e Vincenzo Stumpo, con domicilio eletto in Napoli, via Medina, n. 61 presso l’Ufficio legale INPS;
– Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,
– Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Caserta, in persona del comandante, legale rappresentante pro tepore,
rappresentati e difesi, per legge, dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, con essa domiciliati in Napoli, via Diaz n. 11;

per l’annullamento,

quanto al ricorso introduttivo, notificato il 28 febbraio 2014 e depositato il successivo 21 marzo, e quanto al ricorso per motivi aggiunti, notificato il 23 settembre 2014 e depositato il successivo 21 ottobre:

1) del provvedimento del 17 dicembre 2013, notificato il successivo 30, con il quale il direttore dell’INPS di Aversa ha rigettato la domanda di integrazione salariale presentata dalla società ricorrente in data 26 giugno 2013;

2) del provvedimento del 17 dicembre 2013, notificato il 30 successivo con il quale il direttore dell’INPS di Aversa ha rigettato la domanda di integrazione salariale presentata dalla società ricorrente in data 5 settembre 2013;

3) del verbale redatto dai Vigili del Fuoco di Caserta in data 7 giugno 2013;

per l’accertamento;

del diritto della ricorrente alla concessione del trattamento economico previsto per la CIG, ai sensi della L. 164/1975 e successive modifiche ed in conformità delle istanze di concessione presentate in data 26 giugno 2013 e 5 settembre 2013,

e per la condanna dell’istituto ad erogare, nei modi e nei termini previsti nell’istanza di CIG, avanzata dalla società ricorrente, le indennità richieste.

 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti ed i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Inps – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e le memorie;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura distrettuale dello Stato per conto del Ministero e dei Vigili del fuoco intimati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2015 il dott. Gianmario Palliggiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

1.- Riferisce la ditta ricorrente di essere operante da anni nel settore calzaturiero.

A seguito di incendio, avvenuto nei locali produttivi nella notte del 7 giugno 2013, alle ore 3,00 è stata costretta a richiedere l’ammissione al beneficio della Cassa Integrazione, ai sensi dell’art. 1 L. 164/1975, con istanze prodotte all’INPS nelle date del:

– 26 giugno 2013, per un periodo di n. 13 settimane decorrenti dal 10 giugno 2013 al 7 settembre 2013;

– 5 settembre 2013, per un ulteriore periodo di n. 13 settimane decorrenti dal 9 settembre 2013 al 7 dicembre 2013.

2.- Con due provvedimenti del 17 dicembre 2013, entrambi notificatati il successivo 30, l’INPS di Aversa ha ritenuto di dovere rigettare le domande di integrazione salariale in quanto l’impianto antincendio, sebbene esistente, non era però funzionante.

I suddetti provvedimenti sono stati impugnati con l’odierno ricorso, notificato il 28 febbraio 2014 e depositato il successivo 21 marzo.

3.- In seguito alla proposizione del ricorso, con nota del 10 giugno 2014, il direttore dell’INPS di Caserta, nel premettere che “la Commissione provinciale CIG/ord ha respinto le richieste di cig/ord relative ai periodi come in calce evidenziati”, ha richiesto “il pagamento della contribuzione sulle somme spettanti ai dipendenti per i quali era stata richiesta la Cassa Integrazione”.

La società ricorrente ha impugnato tale provvedimento con ricorso per motivi aggiunti, notificato il 23 settembre 2014 e depositato il successivo 21 ottobre.

4.- Si è costituita in giudizio l’INPS che ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza.

Si è costituita anche l’Avvocatura distrettuale dello Stato, per conto del Ministero e del Comando dei Vigili del fuoco, che non ha presentato memorie ma ha depositato documentazione.

Alla pubblica udienza dell’8 ottobre 2015, la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

1.- Il ricorso ed i relativi motivi aggiunti sono infondati.

La ricorrente ha dedotto col ricorso introduttivo e ribadito con ricorso per motivi aggiunti:

1) violazione degli art. 7 e 10-bis L. n. 241/1990, violazione del giusto procedimento e del principio del contraddittorio;

2) violazione degli artt. 1, 3, 4, 24, 41 e 97 Costituzione, violazione e falsa applicazione dell’art. 1 L. n. 164/1975; violazione e falsa applicazione dell’art. 3 L. n. 241/1990 per difetto di motivazione, eccesso di potere, difetto d’istruttoria, mancanza dei presupposti essenziali.

2.- Giova premettere che, in base all’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, le relative disposizioni non trovano applicazione ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali, tra i quali è da comprendere appunto il procedimento per la concessione della CIG (cfr. Cons. St., sez. VI, 2/5/2012, n. 2503). Peraltro l’art. 21-octies della stessa legge esclude che per un vizio formale del procedimento possa essere annullato un provvedimento avente carattere vincolato o comunque quando sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.

Infatti, l’art. 1 legge 20 maggio 1975 n. 164 e l’art. 14 L. 23 luglio 1991 n. 223/1991 prevedono l’accesso alla CIGO e l’erogazione dei conseguenti importi all’azienda in difficoltà, in presenza di sospensioni o riduzioni di attività contingenti nonché di crisi temporanee di mercato conseguenti a situazioni determinate da eventi transitori, non imputabili all’imprenditore o ai lavoratori, rivolta tra gli altri anche alle industrie manifatturiere, nell’ambito delle quali rientra l’impresa ricorrente.

3.- In linea con le sopra indicate disposizioni, i presupposti positivi per accedere all’integrazione salariale ordinaria sono i seguenti:

– la sussistenza di un rapporto di lavoro di tipo subordinato preesistente da almeno tre mesi;

– la sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario di lavoro giornaliero;

– la previsione fondata e certa di ripresa dell’attività lavorativa.

Il presupposto negativo è che l’evento transitorio non deve essere imputabile all’imprenditore o ai lavoratori.

La disciplina normativa dettata in materia di cassa integrazione guadagni non può che reputarsi di stretta interpretazione, tenuto conto delle finalità sociali e assistenziali dell’istituto e del connesso impiego di risorse pubbliche, ad attenuazione del rischio di impresa.

In quest’ottica, il contributo presuppone una situazione di temporanea crisi aziendale, non riconducibile a responsabilità dell’imprenditore e rimessa alla valutazione discrezionale, sotto questo profilo, dell’amministrazione competente. La norma basilare dettata in materia (art. 1 della menzionata L. n. 165/1975) – nel riferirsi a “situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all’imprenditore o agli operai” – implica l’assoluta estraneità dell’evento rispetto alla sfera psichica e causale dei soggetti interessati, per i profili sia della prevedibilità dell’evento stesso sia della responsabilità, con sostanziale riconduzione dell’applicazione della norma a situazioni di forza maggiore (cfr. Cons. St., sez. VI, 22/4/2014, n. 2009, concernente peraltro il caso di un analogo sinistro verificatosi presso un’azienda in possesso di un certificato di prevenzione incendi scaduto).

E consegue che i fatti dai quali sia derivata una contrazione o una sospensione dell’attività d’impresa debbono risultare estranei anche alla sfera di responsabilità di soggetti diversi dall’imprenditore, al quale possa ricondursi, a titolo risarcitorio, la responsabilità dell’evento interruttivo e la riparazione delle conseguenze patrimoniali pregiudizievoli (cfr. in tal senso, fra le tante, Cass. civ., sez. lav., 20.11.1986, n. 6872, 16.12.1986, n. 7572, e 10.4.2002, n. 5101; Cons. St., sez. VI, 22.4.2014, n. 2009; 22.11.2010, n. 8130, 21.12.1990, n. 1069 e 23.2.2011, n. 1131).

4.- Ciò chiarito in linea generale, nel caso in esame, il provvedimento di diniego dell’INPS trova il proprio fondamento nelle specifiche circostanze dell’accadimento, quali emergono dalla relazione del 13 giugno 2013, redatta dal funzionario tecnico del comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Caserta, successivamente all’intervento presso il calzaturificio per sedare l’incendio.

Risulta che, già prima dell’arrivo della squadra dei vigili del fuoco, allertata alle ore 3.05, sul posto erano giunti i carabinieri della Stazione di Gricignano che “avevano tentato di adoperarsi, insieme ai proprietari, con un primo tentativo di spegnimento attraverso l’uso dell’esistente impianto antincendio il quale, però, non era funzionante”. Il mancato funzionamento era poi constatato dagli stessi vigili del fuoco.

E’ chiarito quindi che “il mancato funzionamento dell’impianto idrico antincendio non ha agevolato le operazioni di spegnimento…effettuato con le risorse mobili degli automezzi di soccorso del Comando VV.FF.”

5.- Il diniego alla concessione del trattamento di integrazione salariale nasce quindi dalla constatazione che l’interruzione dell’attività di impresa è riconducibile a fatto del datore di lavoro, il quale, in presenza di un conclamato non funzionamento dell’impianto antincendio, non ha dimostrato di avere predisposto a monte la necessaria attività di manutenzione ordinaria e di controllo dell’impianto medesimo.

La competente commissione, preposta alla valutazione delle domande di integrazione salariale, non ha potuto prescindere dalla constatazione che l’imprenditore non ha osservato le norme precauzionali in tema di incendi, aspetto che di per sé costituisce un fattore di imprudenza e di negligenza di per sé sufficiente per imputare a carico dell’imprenditore medesimo la sospensione forzata dell’attività lavorativa.

6.- Parte ricorrente sostiene, al riguardo (pag. 7 del ricorso), che l’INPS, una volta riscontrato il mancato funzionamento dell’impianto antincendio, avrebbe dovuto ricostruirne le esatte ragioni.

L’assunto non può essere condiviso perché è onere del richiedente l’integrazione salariale dimostrare di avere a monte predisposto la necessaria attività di manutenzione ordinaria e di controllo dell’impianto medesimo.

Parte ricorrente, a proprio discarico, allega al ricorso, altresì, una nota dell’Enel, Divisione Infrastrutture e reti, del 19 luglio 2013, nella quale, con riferimento all’interruzione del servizio elettrico, comunica che in data 7 giugno 2013 “in seguito a ticket SM32985 delle ore 4.55, il nostro personale intervenuto, ha riscontrato un guasto al Vs impianto sito in località Zona ASI Carinaro …derivato da cabina Moscato codice 2-00128 (U02), pertanto ha provveduto a sezionare lo stesso alle ore 6,36 circa.”.

In virtù di tale nota, la società ricorrente sostiene in definitiva che il mancato funzionamento sarebbe “esclusivamente riconducibile alle modalità di propagazione dell’incendio stesso che ha colpito la centralina dell’Enel dalla quale dipendeva l’erogazione della corrente su tutta l’area ove insisteva il calzaturificio precludendo in tal modo all’impianto antincendio di assolvere adeguatamente alla sua funzione”.

Anche questa tesi non appare condivisibile perché sembra invertire la logica scansione degli eventi.

La ricorrente medesima afferma che l’incendio si è sviluppato fino a colpire la centralina dell’Enel; con ciò, implicitamente ammette che, a quel momento, l’impianto antincendio non aveva affatto funzionato. E’ ovvio che, una volta che l’incendio si era propagato al punto da aggredire la centralina dell’Enel, la situazione era ormai irrimediabilmente compromessa, in assenza di erogazione della corrente elettrica.

In altri termini, è l’incendio a precedere e causare la mancata erogazione dell’energia elettrica, non il contrario. In questo senso, la nota dell’Enel non muta la cronologia dei fatti.

Inoltre quand’anche fosse dimostrabile e dimostrato che il mancato funzionamento dell’impianto antincendio fosse dovuto ad un guasto imputabile ad altro soggetto (il che comunque non risulta dagli atti di causa), ciò determinerebbe una responsabilità risarcitoria che comunque escluderebbe la concessione della CIG.

7.- Per quanto sopra, il ricorso va respinto.

Le spese seguono la soccombenza nei confronti dell’INPS. Appare equo compensarle nei confronti del Ministero degli Interni e del Comando provinciale dei vigili del fuoco, in relazione al loro ruolo meramente istruttorio e non decisionale, rivestito nel procedimento relativo all’integrazione salariale.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sul ricorso e sui relativi motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li rigetta.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell’INPS, delle spese del giudizio che liquida in complessivi € 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori come per legge.

Compensa nei confronti dei resistenti Ministero e Comando provinciale dei Vigili del Fuoco.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2015 con l’intervento dei magistrati:

Fabio Donadono, Presidente

Vincenzo Cernese, Consigliere

Gianmario Palliggiano, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 26/10/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

 

La Redazione

Autore: La Redazione

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