Tribunale di Milano: condotta antisindacale anche se riguarda i collaboratori

tribunale2Il Tribunale di Milano, con decreto del 28 marzo 2021, ha riconosciuto la condotta antisindacale ex art. 28 della legge n. 300/1970 di un’impresa che aveva invitato, attraverso un video messaggio, i propri collaboratori, ad iscriversi ad una organizzazione sindacale, e ad informarla della adesione al fine di stipulare un accordo collettivo di settore.

Il Tribunale ha evidenziato che:

  1. Il video messaggio faceva riferimento alla organizzazione sindacale specifica, come interlocutore indispensabile per la definizione dell’accordo.
  2. L’art. 2 del decreto legislativo n. 81/2015 ha esteso l’applicazione delle disposizioni relative ai lavoratori subordinati ai rapporti di collaborazione di natura personale, intrattenuti con committenti che ne organizzano la prestazione.
  3. Risultano violato gli articoli 17 ed 8 della legge n. 300/1970 che vietano di sostenere le associazioni sindacali e che vietano all’imprenditore di raccogliere qualsiasi informazione relativa alle opinioni ed alle scelte di natura sindacali dei prestatori.
La Redazione

Autore: La Redazione

Condividi questo articolo su