INPS: cir. 122 – Gestione Separata – nuove aliquote contributive

L’INPS ha emanato la circolare n. 122 del 28 luglio 2017, con la quale informa che con l’introduzione dell’art. 7 della legge 22 maggio 2017, n. 81 (c.d. Jobs Act Autonomi), sono state introdotte importanti modifiche riguardanti le aliquote contributive dovute dall’anno 2017 per alcune tipologie di iscritti alla Gestione Separata.

In particolare, la norma ha aggiunto all’articolo 15, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, il comma 15-bis: «15-bis. A decorrere dal 1º luglio 2017 la DIS-COLL è riconosciuta ai soggetti di cui al comma 1 nonché agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla stessa data. Con riguardo alla DIS-COLL riconosciuta per gli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1º luglio 2017 non si applica la disposizione di cui al comma 2, lettera c), e i riferimenti all’anno solare contenuti nel presente articolo sono da intendersi riferiti all’anno civile. A decorrere dal 1º luglio 2017, per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto di percepire la DIS-COLL, nonché per gli amministratori e i sindaci di cui al comma 1, è dovuta un’aliquota contributiva pari allo 0,51 per cento”.

Ne consegue che, a decorrere dal 1 luglio 2017, per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio, i titolari degli uffici di amministrazione, i sindaci e revisori, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, non pensionati e privi di partita IVA, è dovuta un’aliquota contributiva aggiuntiva pari allo 0,51 per cento.

Tale aliquota, infatti, si aggiunge a quelle attualmente in vigore, pari a:

–      32,00 per cento, così come stabilito dall’art. 2, comma 57, della legge 28 giugno 2012, n. 92;

–      0,50 per cento, stabilita dall’art. 59, comma 16, della Legge n. 449/1997 (utile per il finanziamento dell’onere derivante dalla estensione della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia, anche in caso di non degenza ospedaliera, così come disposto dall’art. 1, comma 788 della citata legge finanziaria 2007);

–      0,22 per cento disposto dall’art. 7 del Decreto Ministeriale 12 luglio 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, in attuazione di quanto previsto dal comma 791, articolo unico, della finanziaria 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296.

 

Soggetti interessati ed esclusi

Per espressa previsione normativa, sono interessati dalla modifica delle aliquote contributive i soggetti privi di altra copertura previdenziale obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA e i cui compensi derivano da:

–      Uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica (così come disciplinato dall’art. 50 – comma 1, lett. c bis, DPR n. 917/1986);

–      tutte le collaborazione coordinate e continuative, anche a progetto, incluse le collaborazione occasionali;

–      dottorato di ricerca, assegno, borsa di studio.

Ne deriva che restano esclusi dall’aumento dell’aliquota contributiva pari allo 0,51 per cento i compensi corrisposti come:

–      Componenti commissioni e collegi;

–      Amministratori di enti locali (D.M. 25.5.2001);

–      Venditori porta a porta (art. 19, D. lgs 114/1998);

–      Rapporti occasionali autonomi (legge 326/2003 art. 44);

–      Associati in partecipazione (non ancora cessati);

–      Medici in Formazione specialistica (legge 23 dicembre 2005, n. 266, finanziaria dell’anno 2006, all’articolo 1, comma 300).

Per effetto delle disposizioni sopra richiamate, le aliquote contributive dovute alla Gestione Separata dalle aziende Committenti, di cui all’art. 2, comma 26, legge n. 335/1995, sono fissate come segue:

Codice Tipo rapporto . Soggetti senza altra copertura previdenziale obbligatoria, non titolari di pensione e di P.IVA Aliquote
    IVS Mal,mat, anf maternità dis-coll totale
1A  – 1E AMMINISTRATORE DI SOCIETA, ASSOCIAZIONE E ALTRI ENTI CON O SENZA PERSONALITA GIURIDICA 32 0,5 0,22 0,51 33,23
 
1B SINDACO DI SOCIETA, ASSOCIAZIONE E ALTRI ENTI CON O SENZA PERSONALITA GIURIDICA 32 0,5 0,22 0,51 33,23
 
1C REVISORE DI SOCIETA, ASSOCIAZIONE E ALTRI ENTI CON O SENZA PERSONALITA GIURIDICA 32 0,5 0,22 0,51 33,23
 
1D LIQUIDATORE DI SOCIETA’ 32 0,5 0,22 0,51 33,23
 
02 COLLABORATORE DI GIORNALI, RIVISTE, ENCICLOPEDIE E SIMILI 32 0,5 0,22 0,51 33,23
 
03 PARTECIPANTE A COLLEGI E COMMISSIONI 32 0,5 0,22 32,72
 
04 AMMINISTRATORE DI ENTI LOCALI (D.M. 25.5.2001) 32 0,5 0,22 32,72
 
05 DOTTORATO DI RICERCA, ASSEGNO, BORSA DI STUDIO EROGATA DA… 32 0,5 0,22 0,51 33,23
 
06 CO. CO. CO. (CON CONTRATTO A PROGETTO/PROGRAMMA DI LAVORO/FASE) 32 0,5 0,22 0,51 33,23
 
07 VENDITORE PORTA A PORTA 32 0,5 0,22 32,72
 
09 RAPPORTI OCCASIONALI AUTONOMI (LEGGE 326/2003 ART. 44) 32 0,5 0,22 32,72
 
10 CO. CO. E CO. DEI TITOLARI DI PENSIONE DI VECCHIAIA O ULTRASESSANTACINQUENNI  
 
11 COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE PRESSO PP.AA. 32 0,5 0,22 0,51 33,23
 
12 RAPPORTI DI CO. CO. CO. PROROGATI 32 0,5 0,22 0,51 33,23
 
13 ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE ( dal 2004 al 2015) 32 0,5 0,22 32,72
 
14 FORMAZIONE SPECIALISTICA 32 0,5 0,22 32,72
 
17 CONSULENTE PARLAMENTARE 32 0,5 0,22 0,51 33,23
 
18 COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE – D.LGS. N. 81/2015 32 0,5 0,22 0,51 33,23

 

Rimane immutata la ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente nella misura rispettivamente di un terzo e di due terzi.

 

Massimale annuo della base contributiva

Le aliquote sopra riportate sono applicabili facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento del massimale di reddito previsto dall’art. 2,  comma 18, della legge n. 335/1995 (per l’anno 2017 pari a € 100.324,00).

 

L’aliquota del 33,23 per cento esplica la sua efficacia a partire dai compensi corrisposti dal 1 luglio 2017.

 

Fonte: INPS

 

 


 

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Autore: La Redazione

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