Min.Lavoro: indennità di maternità alle lavoratrici iscritte alla gestione separata

ministero lavoroIl Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 5 aprile 2016, il Decreto InterMinisteriale del 24 febbraio 2016, in materia di attribuzione dell’indennità di maternità alle lavoratrici iscritte alla gestione separata.

In particolare, in caso di  adozione,  nazionale  o  internazionale,  e  di  affidamento preadottivo di un  minore,  le  lavoratrici  iscritte  alla  gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto  1995,  n. 335, hanno diritto all’indennita’ di maternita’  per  un  periodo  di cinque mesi, secondo le modalita’ previste dall’art. 26, commi 2, 3 e 5 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

L’Ente autorizzato, che ha  ricevuto  l’incarico  di  curare  la procedura di adozione internazionale, certifica la data  di  ingresso del minore e l’avvio presso il tribunale italiano delle procedure  di conferma  della   validità   dell’adozione o di riconoscimento dell’affidamento preadottivo.

 

Fonte: Ministero del Lavoro

 

 


 

 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 24 febbraio 2016 

Modifica del  decreto  4  aprile  2002  in  materia  di  attribuzione
dell'indennita' di maternita' alle lavoratrici iscritte alla gestione
separata di cui all'articolo 2, comma 26, della  legge  n.  335/1995.
 
 
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 59, comma 16, della legge 27 dicembre  1997,  n.  449,
che ha  previsto,  tra  l'altro,  l'estensione,  agli  iscritti  alla
gestione separata, della  tutela  relativa  alla  maternita'  e  agli
assegni al nucleo familiare  nei  limiti  delle  risorse  rinvenienti
dallo specifico contributo fissato nella misura dello 0,5 per cento; 
  Visto l'art. 80, comma 12, della legge 23 dicembre  2000,  n.  388,
che ha interpretato il citato art.  59,  comma  16,  della  legge  n.
449/1997,  nel  senso  che  la  tutela  ivi  prevista  relativa  alla
maternita' ed agli assegni al nucleo familiare avviene nelle forme  e
con le modalita' previste per il lavoro dipendente; 
  Vista la sentenza della Corte costituzionale n.  257/2012,  che  ha
dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 64, comma 2, del
decreto legislativo  26  marzo  2001,  n.  151,  come  integrato  dal
richiamo  al  decreto  ministeriale  4  aprile  2002,  pubblicato  in
Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 2002,  nella  parte  in  cui,
relativamente alle lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui
all'art. 2, comma 26, della  legge  n.  335/1995  che  adottassero  o
prendessero  in  affidamento   preadottivo   un   minore,   prevedeva
l'indennita' di maternita' per un periodo di  tre  mesi  anziche'  di
cinque mesi; 
  Visto l'art. 13 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80,  che
ha aggiunto l'art. 64-bis al decreto legislativo 26  marzo  2001,  n.
151,  a  mente  del  quale  in  caso   di   adozione,   nazionale   o
internazionale, alle lavoratrici di cui all'art. 2, comma  26,  della
legge n. 335/1995, non iscritte ad altre forme  obbligatorie,  spetti
un'indennita' per i cinque mesi successivi all'effettivo ingresso del
minore in famiglia "alle condizioni e secondo le modalita' di cui  al
decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  adottato  ai
sensi dell'art. 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449"; 
  Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 4 aprile 2002; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
           Modifica al decreto ministeriale 4 aprile 2002 
 
  1. L'art. 2 del decreto 4 aprile 2002 del  Ministro  del  lavoro  e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia  e
delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 giugno 2002, n.
136 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 2. (Indennita' in caso di adozione o  affidamento). -  1.  In
caso di  adozione,  nazionale  o  internazionale,  e  di  affidamento
preadottivo di un  minore,  le  lavoratrici  iscritte  alla  gestione
separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto  1995,  n.
335, hanno diritto all'indennita' di maternita'  per  un  periodo  di
cinque mesi, secondo le modalita' previste dall'art. 26, commi 2, 3 e
5 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. 
  2. L'Ente autorizzato, che ha  ricevuto  l'incarico  di  curare  la
procedura di adozione internazionale, certifica la data  di  ingresso
del minore e l'avvio presso il tribunale italiano delle procedure  di
conferma  della   validita'   dell'adozione   o   di   riconoscimento
dell'affidamento preadottivo.». 
    Roma, 24 febbraio 2016 
 
                                              Il Ministro del lavoro  
                                            e delle politiche sociali 
                                                      Poletti         
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze 
         Padoan 
La Redazione

Autore: La Redazione

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