Dottrina Per il Lavoro: Quarantena – le casistiche del 2022

La gestione delle quarantene è cambiata con l’introduzione del decreto legge n. 229 del 30 dicembre 2021. In base alla norma ed alla circolare del Ministero della Salute (prot. n. 60136 del 30 dicembre 2021), queste le casistiche introdotte*.

                                                                                 

La quarantena preventiva non si applica nei seguenti casi:

  • alle persone che hanno completato il ciclo vaccinale “primario” (prima e seconda dose) nei 120 giorni precedenti;
  • alle persone che sono guarite dal COVID-19 nei 120 giorni precedenti;
  • alle persone che hanno ricevuto la dose di richiamo del vaccino (cosiddetta “terza dose”).

Queste persone possono continuare l’attività lavorativa, indossando la mascherine FFP2 fino al decimo giorno successivo all’ultima esposizione al soggetto positivo al COVID-19.

A dette persone si applica una auto-sorveglianza di 5 giorni, che prevede l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto.

Nel caso in cui il test sia effettuato presso centri privati abilitati, è necessario trasmettere alla Asl il referto negativo, anche con modalità elettroniche, per determinare la cessazione del periodo di auto-sorveglianza.

 

La quarantena è ridotta a 5 giorni nei seguenti casi:

  • per le persone che hanno completato il ciclo vaccinale “primario” (prima e seconda dose) da più di 120 giorni e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici.

Queste persone hanno l’obbligo di effettuare un test molecolare o antigenico negativo al quinto giorno.

 

La quarantena (isolamento) è pari a 7 giorni nei seguenti casi:

  • per le persone contagiate che hanno precedentemente ricevuto la dose booster o che hanno completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni.

In questo caso, il soggetto deve essere stato asintomatico o risultare asintomatico da almeno 3 giorni. Inoltre, il soggetto deve aver eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.

 

La quarantena è pari a 10 giorni nei seguenti casi:

  • per le persone non vaccinate;
  • per le persone che non hanno completato il ciclo vaccinale “primario” o che hanno completato il ciclo vaccinale “primario” da meno di 14 giorni.

Queste persone hanno l’obbligo di effettuare un test molecolare o antigenico negativo al decimo giorno.

 

In tutti i casi descritti, per la cessazione della quarantena è necessario l’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare. Nel caso in cui il test sia effettuato presso centri privati abilitati, è necessario trasmettere alla Asl il referto negativo, anche con modalità elettroniche.

 

 


* Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza.

Roberto Camera

Autore: Roberto Camera

Esperto di diritto del Lavoro, relatore in corsi di formazione e aggiornamento professionale in materia di lavoro e ideatore del sito Dottrina Per il Lavoro (ex DPLModena) - @CameraRoberto

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