Dottrina per il Lavoro: cambia la valutazione del risarcimento del danno nei contratti a termine
Con la vigenza del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, viene prevista una modifica all’articolo 28 del decreto legislativo n. 81/2015 (Testo unico sui contratti di lavoro).
In particolare, cambia la valutazione del risarcimento del danno nei contratti a termine considerati, dal giudice, illegittimi.
Quello che segue è il nuovo articolo 28, dopo le modifiche del decreto-legge n. 131/2024.
Art. 28 – Decadenza e tutele
- L’impugnazione del contratto a tempo determinato deve avvenire, con le modalità previste dal primo comma dell’articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, entro centottanta giorni dalla cessazione del singolo contratto. Trova altresì applicazione il secondo comma del suddetto articolo 6.
- Nei casi di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno a favore del lavoratore stabilendo un’indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell’articolo 8 della legge n. 604 del 1966. Resta ferma la possibilità per il giudice di stabilire l’indennità in misura superiore se il lavoratore dimostra di aver subito un maggior danno. La predetta indennità ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso tra la scadenza del termine e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro.
- [abrogato Decreto Legge n. 131/2024]