Appalti

Elementi da valutare per un appalto genuino.

Le regole a cui i lavoratori dell’appaltatore devono attenersi perché possa essere considerato autentico un contratto di appalto.

  • svolgere esclusivamente l’attività a “monte” o a “valle” del processo produttivo;
  • deve ricevere ordini e direttive esclusivamente dal datore di lavoro/appaltatore;
  • non deve ricevere disposizioni sul lavoro giornaliero da parte dell’azienda committente ma esclusivamente da preposti dell’appaltatore;
  • la disposizione oraria del lavoro deve essere organizzata (es. turni) dall’appaltatore senza alcuna ingerenza da parte del committente;
  • non deve interagire direttamente con il personale del committente;
  • devono operare in aree separate rispetto al personale del committente;
  • le verifiche sul lavoro svolto da parte dei lavoratori dell’appaltatore devono essere effettuate esclusivamente da soggetti dello stesso appaltatore;
  • devono operare in costante presenza dei responsabili dell’appaltatore;
  • l’eventuale timbraggio di cartellini (badge) deve avvenire su macchinari di esclusiva titolarità dell’appaltatore;
  • devono ricevere le richieste di lavoro straordinario esclusivamente dai responsabili dell’appaltatore;
  • devono utilizzare spogliatoi a loro riservati;
  • devono indossare abiti da lavoro e DPI (Dispositivi di Protezione individuali) forniti dall’appaltatore;
  • utilizzano carrelli ed attrezzature fornite dall’appaltatore (fanno eccezione eventuali macchine fisse, imbullonate al pavimento degli stabilimenti e facenti parte della struttura degli stessi);

La responsabilità solidale

Qui in basso troverete notizie riguardanti la materia dell’appalto.

Responsabilità solidale di appaltatori e subappaltatori in materia fiscale

L’appaltatore risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti dell’ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all’erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di subappalto.La responsabilità solidale può essere superata e viene pertanto meno se l’appaltatore, prima di pagare il corrispettivo, verifica la regolarità degli adempimenti di cui sopra, scaduti alla data del versamento, acquisendo la relativa documentazione. L’attestazione dell’avvenuto adempimento degli obblighi di versamento delle ritenute dovute può essere anche rilasciata con un’asseverazione da parte di uno dei soggetti abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni fiscali, fra cui consulenti del lavoro e commercialisti (soggetti di cui all’art. 35, comma 1, D.Lgs. n. 241/1997, e all’art. 3, comma 3, lettera a), del regolamento di cui al D.P.R. n. 322/1998).

Responsabilità solidale di appaltatori e subappaltatori in materia retributiva e contributiva

La responsabilità solidale negli appalti del settore privato è disciplinata dall’art. 29, D.L.vo n. 276/2003, il quale dispone che – in caso di appalto di opere o di servizi – il committente imprenditore o datore di lavoro (non il committente una persona fisica che non esercita attività d’impresa o professionale) è obbligato in solido con l’appaltatore, entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, i contributi previdenziali ed i premi assicurativi dovuti in relazione all’attività prestata nell’appalto. Per le retribuzioni, che comprendono anche la quota di TFR maturata, l’obbligazione in solido interessa non solo i dipendenti ma altresì gli altri soggetti impiegati nell’appalto con diverse tipologie contrattuali, quali i lavoratori a progetto o gli associati in partecipazione con apporto di lavoro.I contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, possono stabilire modalità e adempimenti in grado di garantire la regolarità dell’appaltatore e dei subappaltatori, al fine di liberare l’appaltatore dalla solidarietà.