Agenzia Entrate: codici tributo per l’imposta sostitutiva sugli incrementi retributivi

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 3 del 29 gennaio 2026, ha istituito i codici tributo per il versamento, mediante il modello F24, dell’imposta sostitutiva sugli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti del settore privato.
Si tratta degli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti nell’anno 2026, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, assoggettati, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, a un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 5% (articolo 1, comma 7, della legge n. 199/2025).
L’imposta sostitutiva in argomento si applica soltanto ai lavoratori del settore privato con un reddito di lavoro dipendente, nell’anno 2025, non superiore a 33.000 euro.
Questi i codici tributo:
- “1075” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sugli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti – Sostituto di imposta – articolo 1, comma 7, legge 30 dicembre 2025, n. 199”;
- “1609” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sugli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti dovuta in Sicilia e versata fuori regione – Sostituto di imposta – articolo 1, comma 7, legge 30 dicembre 2025, n. 199”;
- “1926” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sugli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti dovuta in Sardegna e versata fuori regione – Sostituto di imposta – articolo 1, comma 7, legge 30 dicembre 2025, n. 199”;
- “1927” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sugli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti dovuta in Valle d’Aosta e versata fuori regione – Sostituto di imposta – articolo 1, comma 7, legge 30 dicembre 2025, n. 199”;
- “1310” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sugli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti versata in Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta e dovuta fuori dalla regione in cui è effettuato il versamento – Sostituto di imposta – articolo 1, comma 7, legge 30 dicembre 2025, n. 199”.
In sede di compilazione del modello F24, tali codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati”, indicando quale “Mese di riferimento” il mese in cui il sostituto d’imposta effettua la trattenuta (00MM) e quale “Anno di riferimento” l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento (AAAA).
Fonte: Agenzia Entrate




