TICKET LICENZIAMENTO

ultima modifica il 29 gennaio 2024a cura di Roberto Camera

 

Il contributo NASpI deve essere erogato dal datore di lavoro privato in caso di licenziamento del lavoratore assunto a tempo indeterminato. E comunque, in qualsiasi caso in cui il rapporto termina senza una volontà del lavoratore (es. dimissioni per giusta causa).

Il contributo è dovuto anche qualora il lavoratore non abbia maturato i requisiti soggettivi per l’accesso alla NASpI, ovvero qualora il datore di lavoro abbia conoscenza della ricollocazione del lavoratore presso altro impiego.

L’importo dovuto è pari al 41% del massimale mensile NASpI per ogni 12 mesi di durata del rapporto di lavoro. Per i periodi di lavoro inferiori all’anno il contributo deve essere determinato in proporzione al numero dei mesi di durata del rapporto di lavoro (si considerano mesi interi quelli in cui la prestazione lavorativa si sia protratta per almeno 15 giorni di calendario).

Il contributo va versato, in un’unica soluzione, entro il giorno 16 del secondo mese successivo al licenziamento.

 

2024

Il contributo, per l’anno 2024, è pari a 635,67* euro (41% di 1.550,42* euro) per ogni anno di lavoro effettuato, fino ad un massimo di 3 anni (l’importo massimo del contributo è pari a 1.907,01* euro – arrotondato alle 2 cifre – per rapporti di lavoro di durata pari o superiore a 36 mesi).

Il contributo deve essere calcolato in proporzione ai mesi di anzianità aziendale e senza operare alcuna distinzione tra tempo pieno e part-time. Infine, vanno calcolati i mesi superiori a 15 giorni: la quota mensile è pari a 52,97* euro/mese (635,67/12).

2023

Il contributo, per l’anno 2023, è pari a 603,10* euro (41% di 1.470,99* euro) per ogni anno di lavoro effettuato, fino ad un massimo di 3 anni (l’importo massimo del contributo è pari a 1.809,30* euro – arrotondato alle 2 cifre – per rapporti di lavoro di durata pari o superiore a 36 mesi).

Il contributo deve essere calcolato in proporzione ai mesi di anzianità aziendale e senza operare alcuna distinzione tra tempo pieno e part-time. Infine, vanno calcolati i mesi superiori a 15 giorni: la quota mensile è pari a 50,26* euro/mese (603,10/12).

2022

Il contributo, per l’anno 2022, è pari a 557,92* euro (41% di 1.360,77* euro) per ogni anno di lavoro effettuato, fino ad un massimo di 3 anni (l’importo massimo del contributo è pari a 1.673,76* euro – arrotondato alle 2 cifre – per rapporti di lavoro di durata pari o superiore a 36 mesi).

2021

Il contributo, per l’anno 2021, è pari a 547,51* euro (41% di 1.335,40* euro) per ogni anno di lavoro effettuato, fino ad un massimo di 3 anni (l’importo massimo del contributo è pari a 1.642,53* euro – arrotondato alle 2 cifre – per rapporti di lavoro di durata pari o superiore a 36 mesi).

*i valori di calcolo sono puramente indicativi e non rappresentano alcuna garanzia circa la corretta interpretazione della norma di legge.

 

Risoluzioni individuali per le quale è dovuto il Ticket licenziamento

Tipologia di risoluzione da rapporto a tempo indeterminato Ticket dovuto
Licenziamento per giustificato motivo oggettivo SI
Licenziamento per giustificato motivo soggettivo SI
Licenziamento per giusta causa SI
Licenziamento durante o al termine del periodo di prova SI
Licenziamento per superamento del periodo di comporto SI
Licenziamento lavoratore intermittente (esclusivamente per i giorni lavorati che concorrono al computo dell’anzianità aziendale) SI
Licenziamento personale domestico NO
Recesso, del datore di lavoro, dal rapporto di apprendistato al termine del periodo formativo SI
Dimissioni volontarie NO
Dimissioniper giusta causa SI
Dimissioninel periodo tutelato per maternità SI
Dimissionidel lavoratore padre che ha fruito del congedo obbligatorio o alternativo (artt. 27bis e 28 D.L.vo n. 151/2001).

La tutela è prevista nel periodo dai 2 mesi antecedenti la data presunta del parto, sino al compimento di anno di vita del bambino.

SI
Risoluzione consensuale dinanzi la Commissione di conciliazione ITL (articolo 410 c.p.c.) NO
Risoluzione consensuale in sede sindacale (articolo 411 c.p.c.) NO
Risoluzione consensuale a seguito di Conciliazione obbligatoria per GMO presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro (per aziende in tutela reale – articolo 18 Legge 300/70). Non si applica nei confronti dei rapporti a tempo indeterminato a Tutele Crescenti SI
Risoluzione consensuale prevista in sede cd. “protetta”, dovuta al rifiuto del lavoratore al trasferimento oltre 50 Km (o 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblico) dalla sua residenza SI
Licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dal ccnl NO
Interruzione di rapporto a tempo indeterminato nel settore delle costruzioni edili per completamento delle attività e chiusura del cantiere  NO
Cessazione dell’attività di impresa SI
Decesso del lavoratore NO
Le società in liquidazione giudiziale o in amministrazione straordinaria destinatarie negli anni 2022 e 2023 di provvedimenti di CIGS, e limitatamente ai lavoratori ammessi all’integrazione salariale. NO
(solo per il 2023 e 2024)

 

 

Licenziamenti collettivi

Nell’ambito di una procedura di licenziamento collettivo, i datori di lavoro sono tenuti a versare il contributo che è costituito da una somma pari all’82% del massimale mensile NASpI per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni (articolo 1, comma 137, della legge n. 205/2017).

Per l’anno 2024, essendo il massimale mensile NASpI pari a 1.550,42* euro, per ogni 12 mesi di anzianità aziendale, la contribuzione da versare è pari a 1.271,34* euro (1.550,42 x 82%). Per i lavoratori con anzianità pari o superiore a 36 mesi il contributo è pari a 3.814,02* euro (1.271,34 x 3).

Nei casi di licenziamento collettivo in cui la dichiarazione di eccedenza del personale (articolo 4,comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223), non abbia formato oggetto di accordo sindacale, la misura del contributo è moltiplicata per 3 volte.

Il contributo deve essere rideterminato in proporzione al numero dei mesi di durata del rapporto di lavoro.

 

Per l’anno 2023, essendo il massimale mensile NASpI pari a 1.470,99* euro, per ogni 12 mesi di anzianità aziendale, la contribuzione da versare è pari a 1.206,21* euro (1.470,99 x 82%). Per i lavoratori con anzianità pari o superiore a 36 mesi il contributo è pari a 3.618,63* euro (1.206,21 x 3).

 

Per l’anno 2022, essendo il massimale mensile NASpI pari a 1.360,77* euro, per ogni 12 mesi di anzianità aziendale, la contribuzione da versare è pari a 1.115,83* euro (1.360,77x 82%). Per i lavoratori con anzianità pari o superiore a 36 mesi il contributo è pari a 3.347,49* euro (1.115,83 x 3).

 

*i valori di calcolo sono puramente indicativi e non rappresentano alcuna garanzia circa la corretta interpretazione della norma di legge.


 

La prassi di riferimento

Importo massimo dell’indennità di disoccupazione NASpI

 


Articolo 2 – Legge 92/2012

31. Nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all’ASpI, intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, e’ dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41 per cento del massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi di anzianita’ aziendale negli ultimi tre anni. Nel computo dell’anzianita’ aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto e’ proseguito senza soluzione di continuita’ o se comunque si e’ dato luogo alla restituzione di cui al comma 30. 

32. Il contributo di cui al comma 31 e’ dovuto anche per le interruzioni dei rapporti di apprendistato diverse dalle dimissioni o dal recesso del lavoratore, ivi incluso il recesso del datore di lavoro ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera m), del testo unico dell’apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167.

33. Il contributo di cui al comma 31 non e’ dovuto, fino al 31 dicembre 2016, nei casi in cui sia dovuto il contributo di cui all’articolo 5, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

34. A decorrere dal 1º gennaio 2013, il contributo di cui al comma 31 non e’ dovuto nei seguenti casi: a) licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuita’ occupazionale prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale; b) interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attivita’ e chiusura del cantiere. Alle minori entrate derivanti dal presente comma, valutate in 12 milioni di euro per l’anno 2013 e in 38 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

35. A decorrere dal 1° gennaio 2017, nei casi di licenziamento collettivo in cui la dichiarazione di eccedenza del personale di cui all’articolo 4, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, non abbia formato oggetto di accordo sindacale, il contributo di cui al comma 31 del presente articolo e’ moltiplicato per tre volte.

Roberto Camera

Autore: Roberto Camera

Esperto di diritto del Lavoro, relatore in corsi di formazione e aggiornamento professionale in materia di lavoro e ideatore del sito Dottrina Per il Lavoro (ex DPLModena) - @CameraRoberto

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