Agenzia Entrate: regime fiscale retribuzione anni precedenti

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 408 del 16 giugno 2021, ha fornito alcuni chiarimenti in merito al regime fiscale da applicare alle retribuzioni corrisposte per prestazioni maturate nell’anno precedente.

 

La risposta dell’Agenzia delle Entrate

In base al principio di cassa, sancito dall’articolo 51 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917 (Tuir), disciplinante la determinazione del reddito di lavoro dipendente, le somme e i valori percepiti dai lavoratori dipendenti sono imputati al periodo d’imposta in cui entrano nella disponibilità di questi ultimi.

Data la progressività delle aliquote IRPEF, per attenuare gli effetti negativi che sarebbero derivanti da una rigida applicazione del criterio di cassa, l’articolo 17, comma 1, lettera b), del Tuir prevede che sono soggetti a tassazione separata gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti (cd. cause giuridiche), o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti (cd. situazioni di fatto).

Affinché possa trovare applicazione la predetta modalità di tassazione è necessario, in primis, che gli emolumenti siano corrisposti in un periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata prestata l’attività lavorativa e che, inoltre, detto ritardo:

  • derivi da leggi, contratti collettivi, sentenze o atti amministrativi sopravvenuti; oppure,
  • sia riconducibile ad altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, ovvero il ritardo non sia fisiologico rispetto ai tempi giuridici e tecnici ordinariamente occorrenti per l’erogazione degli emolumenti.

Conseguentemente, la tassazione separata non può trovare applicazione qualora i compensi siano corrisposti nello stesso periodo d’imposta cui si riferiscono, oppure qualora la corresponsione in un periodo d’imposta successivo possa considerarsi fisiologica, in altre parole la stessa natura degli emolumenti fa sì che la loro erogazione, in assenza di cause giuridiche, debba avvenire in un periodo d’imposta successivo rispetto a quello di maturazione.

Pertanto, qualora ricorra una delle cause giuridiche di cui all’articolo 17, comma 1, lettera b), del Tuir, non deve essere effettuata alcuna indagine in ordine al ritardo nella corresponsione per valutare se il ritardo può o meno essere considerato fisiologico rispetto ai tempi tecnici occorrenti per l’erogazione degli emolumenti stessi; mentre la predetta indagine va sempre effettuata quando il ritardo è determinato da circostanze di fatto (cfr. risoluzioni 16 marzo 2004, n. 43/E e 13 dicembre 2017, n. 151/E).

In relazione alla fattispecie in esame, si osserva che gli emolumenti incentivanti per lo svolgimento di attività ispettive, svolte nel secondo semestre dell’anno, sono erogate nell’anno immediatamente successivo a quello di maturazione e che la mancata erogazione nel medesimo periodo d’imposta, al quale i predetti emolumenti si riferiscono, è dovuta ad una “causa giuridica” sopravvenuta, ovvero all’emanazione di un atto amministrativo qual è il decreto direttoriale.

Al riguardo, si evidenzia che l’articolo 17, comma 1, lettera b), del Tuir elenca, senza altra indicazione, quelle che sono le cause giuridiche il cui sopraggiungere legittima l’applicazione della tassazione separata.

Pertanto, dal momento che nella fattispecie in esame, secondo quanto rappresentato, il ritardo nella corresponsione è dovuta ad una “causa giuridica”, ovvero all’emanazione del decreto direttoriale dell’Amministrazione istante, che interviene l’anno successivo a quello cui i descritti emolumenti incentivanti si riferiscono, si è dell’avviso che nel caso in esame la retribuzione incentivante sia da assoggettare a tassazione separata ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera b), del Tuir.

 

Fonte: Agenzia Entrate

La Redazione

Autore: La Redazione

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