Articolo: Ispezione del lavoro: circolari e interpelli 2014

articolo di approfondimento di Fabrizio Pirelli e Iunio Valerio Romano – Funzionari del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

 

“Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, così come delineato all’art. 1 del d.lgs. 23 aprile 2004, n. 124, assume e coordina le iniziative di contrasto del lavoro sommerso e irregolare, di vigilanza in materia di rapporti di lavoro, rendendosi artefice di attività volte alla prevenzione e alla promozione dell’osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro. Tali funzioni sono svolte per il tramite del personale ispettivo che, nei limiti del servizio cui è destinato, opera anche in qualità di ufficiale di Polizia giudiziaria, nel rispetto delle regole stabilite dal Codice di procedura penale e dalle leggi speciali, secondo quanto sancito dal comma 2 dell’art. 6 del predetto decreto, ponendo in essere i compiti previsti dal successivo art. 7.
1.1. I nuovi indirizzi deontologici, inerenti precipuamente all’attività ispettiva, contenuti nel testo aggiornato del Codice di comportamento ad uso degli ispettori del lavoro, sono analizzati nella circ. Min. lav. 4 marzo 2014, n. 6. Si definiscono accessi “a vista” le modalità di visite alternative e non ordinarie, al fine di concentrare maggiormente l’attività su soggetti già noti come potenziali trasgressori ed evitare possibili duplicazioni di accertamento; il c.d. accesso breve come attività finalizzata al solo accertamento dell’impiego di lavoratori “in nero”, circostanza da verificare nel corso dell’accesso ispettivo, la cui assenza comporterà la conclusione immediata degli accertamenti.
Le richieste d’intervento dovranno essere acquisite nella maniera più dettagliata possibile, unitamente alla documentazione necessaria a sostenere le ragioni del denunciante, al fine di agevolare la successiva attività ispettiva.
Quest’ultima dovrà normalmente eseguirsi con un accesso ispettivo, che può risultare non necessario qualora si debba procedere “d’ufficio” con il solo esame di specifica documentazione o dare seguito ad accertamenti già avviati da parte di altre amministrazioni. L’ispezione deve essere condotta nel rispetto del c.d. effetto sorpresa, per non vanificare la genuinità di quanto accertato e visto sul momento, utilizzando ogni massima cautela per garantire la riservatezza delle operazioni di accertamento ed interferire il meno possibile con il regolare svolgimento dell’attività lavorativa in essere.
Dopo aver reso edotto il datore di lavoro o chi ne fa le veci della facoltà di farsi assistere dal proprio consulente di fiducia abilitato, gli ispettori procedono con l’individuazione «di tutte o alcune delle persone presenti sul luogo di lavoro», in relazione alle dimensioni aziendali ed alle  precise finalità dell’accertamento stesso, analizzando e, se del caso, acquisendo la necessaria documentazione eventualmente presente sul luogo di lavoro. Nel corso dell’accesso, inoltre, sarà cura degli ispettori fornire ogni più ampio chiarimento in merito ad inosservanze o profili di non corretta applicazione di norme lavoristiche e previdenziali «da cui non derivi l’adozione di sanzioni penali o amministrative», nel rispetto degli ufficiali e vincolanti orientamenti interpretativi espressi dal Ministero con circolari ed interpelli, ponendo in essere quelle attività di “prevenzione e promozione” disciplinate dall’art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 124/2004….continua la lettura

Fabrizio Pirelli

Autore: Fabrizio Pirelli

Avvocato, Dottore di Ricerca in Relazioni Internazionali di Lavoro, Funzionario presso la Direzione Territoriale del Lavoro di Lecce

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