Cassazione: impugnazione del licenziamento – 60 giorni anche per il dirigente

CorteSupremaCassazione

Con sentenza n. 22627 del 5 novembre 2015 la Corte di Cassazione ha affermato che il termine per impugnare un licenziamento è di 60 giorni anche nel caso si tratti di un  dirigente.

I giudici della Suprema Corte hanno evidenziato come, con l’introduzione del c.d. Collegato Lavoro (Legge n. 183/2010), il termine previsto dall’articolo 6 della Legge n. 604/1966 vada esteso anche ai dirigenti.

 


 

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO 

Sentenza 16 luglio – 5 novembre 2015, n. 22627

Svolgimento del processo

1. La Corte d’Appello di Milano, con la sentenza n. 1018/14, depositata il 6 novembre 2014, rigettava il reclamo proposto da D.C.C. nei confronti dell’Istituto Europeo di oncologia srl, in ordine alla sentenza n. 4901/14 emessa tra le parti dal Tribunale di Milano, che respingeva l’opposizione all’ordinanza 26 marzo 2014 di reiezione delle domande reintegratorie e risarcitorie proposte dalla medesima D.C., avverso il licenziamento intimatole il 25/30 luglio 2.013.

2. Per la cassazione della sentenza resa in grado di appello ricorre D.C.C. prospettando cinque motivi di ricorso.

3. Resiste con controricorso l’Istituto Europeo di oncologia srl.

4. Il controricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’udienza pubblica.

Motivi della decisione

1. Occorre premettere che in data 1 luglio 2013 D.C.C., medico specializzata in medicina nucleare che dal 2010 al 1 luglio 2013 è stata Co-direttore della Divisione di medicina nucleare dell’Istituto Europeo di oncologia srl, dirigente di fascia A4, riceveva per conoscenza dal suddetto Istituto Europeo di oncologia srl la comunicazione, diretta alla direzione territoriale del lavoro di Milano, in cui si esponeva che l’Istituto si trovava nella condizione di dover procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo della dott.ssa D.C., in ragione delle modifiche organizzative che si intendevano adottare con riguardo alla Divisione di cui la stessa era condirettore, al fine di far fronte alla riduzione di budget derivante dalla c.d. spending review (di. n. 95 del 2012), e non essendo possibile il repechage.

Tale comunicazione, esponeva l’IEO, revocava e sostituiva la precedente comunicazione di avvio della procedura di licenziamento del 5 giugno 2013, in virtù della quale era stato disposto l’incontro per il giorno 24 giugno, al quale non aveva partecipato alcun rappresentante dell’Istituto per mero disguido.

La comunicazione si concludeva con l’affermazione che, nel restare in attesa della convocazione per l’incontro previsto dall’art. 7, comma 3, della legge n. 604 del 1996, si chiedeva di inviare ogni comunicazione all’indirizzo della sede operativa dell’Istituto, come indicato.

Con la lettera del 4 luglio 2013 la lavoratrice impugnava e contestava la suddetta comunicazione.

Con lettera del 5 luglio 2013 l’IEO comunicava che, in attesa della definizione della procedura di licenziamento Intimato, la lavoratrice ferma restando la corresponsione della regolare retribuzione, era esonerata con effetto immediato dal prestare attività lavorative.

Con successiva lettera del 24 luglio 2013 le parti venivano convocate presso l’Ufficio di conciliazione della dtl di Milano e la procedura si concludeva con esito negativo.

Con lettera del 25 luglio 2013 l’IEO, con riferimento al procedimento di licenziamento attivato con nota del 1 luglio 2013, preso atto dell’incontro del 24 luglio 2013 ove non era stato raggiunto alcun accorso, procedeva a comunicare alla D.C. il licenziamento per giustificato motivo oggettivo con decorrenza dal 1 luglio 2013.

Il 31 dicembre 2013, la D.C. depositava il ricorso ex art. 1, comma 48, della legge n. 92 del 2012, dinanzi al Tribunale di Milano, con il quale deduceva il carattere discriminatorio e ritorsivo del licenziamento, benché irrogato per giustificato motivo oggettivo.

Il Tribunale, sia in fase di urgenza che in sede di opposizione, accoglieva l’eccezione di decadenza dall’impugnazione del licenziamento, in quanto non intervenuta nel termine perentorio di 60 giorni, ex art. 6 della legge n. 604 del 1966, come novellato, non spiegando effetti a tal fine la lettera della lavoratrice in data 4 luglio 2013.

1.1. La Corte d’Appello, nel confermare la decisione reclamata, ha affermato che la previsione che il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch’essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale (art. 6, comma 1, legge n. 604 del 1966, come novellato dall’art. 32, comma 1, della legge n. 183 del 2010), si estende, in ragione di quanto previsto dall’art. 32, comma 2, della legge n. 183 del 2010, a tutti i casi di invalidità, e che l’impugnazione della comunicazione del 1 giugno 2013, con lettera del 4 giugno 2013, non valeva come impugnativa del licenziamento, poiché quest’ultimo interveniva successivamente il 25 luglio 2013, era ricevuto dalla lavoratrice il 30 luglio 2013, e non era stato impugnato nel suddetto termine decadenziale.

2. Tanto premesso in fatto può passarsi all’esame dei motivi di ricorso.

Ha priorità logico-giuridica l’esame del quinto motivo di ricorso.

Con il quinto motivo di ricorso è dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 32, comma 2, e degli artt. 6 e 10 della legge n. 604 del 1966, in punto di applicabilità del termine di decadenza di 60 giorni per l’impugnativa del licenziamento del dirigente.

La ricorrente contesta la statuizione della Corte d’Appello secondo la quale “alcun pregio rivestono i richiami all’orientamento giurisprudenziale che esclude la necessità dell’impugnativa a pena di decadenza del licenziamento nel termine di sessanta giorni per lacune tipologie di recesso, dal momento che il testo dell’art. 32, comma 2, della legge n. 183 del 2010, la estende a tutti i casi di invalidità”.

La ricorrente ricorda la giurisprudenza di legittimità secondo la quale al dirigente non è applicabile la disciplina limitativa prevista dalla legge 604 del 1966 e, quindi, non è applicabile la norma sulla decadenza entro sessanta giorni dal licenziamento, ove difetti una formale impugnazione (è richiamata Cass., n. 20763 del 2012).

Erroneamente, la Corte d’Appello avrebbe esteso al dirigente una decadenza che, incidendo sul diritto di proporre la domanda giudiziale è un istituto eccezionale, in quanto contrastante con il diritto costituzionalmente protetto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti (art.24 Cosi), nonché con quello del giusto processo (art. 111 Cost.), volto a tutelare l’effettività dei mezzi di azione e difesa.

2.1. Il motivo non è fondato e deve essere rigettato.

Occorre premettere che l’art. 10 della legge n. 604 del 1966 prevede “le norme della presente legge si applicano nei confronti dei prestatori di lavoro che rivestano la qualifica di impiegato e di operaio, ai sensi dell’articolo 2095 del Codice civile e, per quelli assunti in prova, si applicano dal momento in cui l’assunzione diviene definitiva e, in ogni caso, quando sono decorsi sei mesi dall’inizio del rapporto di lavoro”.

L’art. 32, comma 2, della legge n. 183 del 2010 (il cui comma 1, come modificato, ha sostituito l’art. 6 della legge n. 604 del 1966, stabilendo il termine di decadenza di 60 giorni per l’impugnazione stragiudiziale del licenziamento e il termine di inefficacia di 180 giorni per la proposizione del ricorso giurisdizionale) ha stabilito “le disposizioni di cui all’articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche a tutti i casi di invalidità del licenziamento”.

L’art. 6, così richiamato, dispone, ai commi 1 e 2 “il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch’essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l’intervento dell’organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso. L’impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di centottanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilità di produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso. Qualora la conciliazione o l’arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l’accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo”.

I suddetti termini di decadenza e di inefficacia dell’impugnazione, dunque, devono trovare applicazione quando si deduce l’invalidità del licenziamento, come nella specie prospettandone la nullità in quanto discriminatorio, non assumendo rilievo la categoria legale di appartenenza del lavoratore.

Peraltro, occorre ricordare come già la giurisprudenza di legittimità, nel previgente quadro normativo, nel ricostruire l’ambito di non applicabilità della disciplina limitativa del potere di licenziamento di cui alla legge n. 604 del 1966 e alla legge n. 300 del 1970, aveva, comunque, escluso da tale ambito i c.d. pseudo dirigenti, cioè quei lavoratori che seppure hanno di fatto il nome ed il trattamento dei dirigenti, per non rivestire nell’organizzazione aziendale un ruolo di incisività e rilevanza analogo a quelli dei c.d. dirigenti convenzionali (dirigenti apicali, medi o minori), non sono classificabili come tali dalla contrattazione collettiva – e tanto meno da un contratto individuale – non essendo praticabile uno scambio tra pattuizione di benefici economici (e di più favorevole trattamento) e la tutela garantistica ad essi assicurata, al momento del recesso datoriale, dalle leggi n. 604 del 1966 e n. 300 del 1970 (Cass., S.U., n. 7880 del 2007).

La ratio della disciplina introdotta dall’art. 6 della legge n. 604 del 196(+Altri) , in combinato disposto con l’art. 32, comma 2, della legge n.183 del 2010, si rinviene nella esigenza di garantire la speditezza dei processi attraverso la previsione di termini di decadenza ed inefficacia in precedenza non previsti, in aderenza e non in contrasto con l’art. 111 Cost..

Il legislatore ha così operato, facendo riferimento ad un criterio oggettivo, un non irragionevole bilanciamento tra l’indispensabile esigenza di tutela della certezza delle situazioni giuridiche e il diritto di difesa del lavoratore.

Correttamente, pertanto la Corte d’Appello ha ritenuto che l’estensione dei termini di decadenza ed inefficacia dell’impugnazione del licenziamento, disposta dall’art. 32, comma 2, della legge n. 183 del 2010, opera con riguardo ad dato oggettivo costituito dalla invalidità del licenziamento, e quindi al fuori della limitazione posta dal citato art. 10 della legge n. 604 del 1966, con riguardo alla posizione lavorativa dell’interessato.

3. Con il primo motivo di ricorso è dedotta omessa pronuncia, ex art. 112 cpc, su un motivo di appello ritualmente dedotto con riguardo al rilievo assolutamente risolutorio della comunicazione effettuata dallo IEO alla dtl il 1 luglio 2013.

La Corte d’Appello non si sarebbe pronunciata sul motivo di gravame avente ad oggetto la non corretta applicazione delle regole ermeneutiche degli art. 1362 e ssg., con riguardo alla suddetta comunicazione.

Detta comunicazione, infatti, ad avviso della ricorrente aveva un obiettivo contenuto risolutore atteso che nella stessa si affermava che l’Istituto si trovava nella condizione di dover procedere al licenziamento della D.C. per giustificato motivo.

4. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 1324 e 1362 cc e ssg. in punto di interpretazione della missiva dello IEO del 1 luglio 2013 come lettera di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, alla luce degli atti successivi coerenti con la volontà risolutoria già deliberata.

Erroneamente, la Corte d’Appello non avrebbe dato rilievo alla circostanza che la comunicazione del 5 luglio 2013 confermava, offrendone interpretazione autentica, quella del 1 luglio del 2013, rispetto alla quale interveniva tempestivamente l’impugnazione della D.C. con lettera del 4 luglio 2013.

In sintesi, la difesa della D.C. qualifica come atto con il quale veniva ultimato il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, in ragione della volontà risolutiva del rapporto contenuta nello stessa, la lettera dello IEO del 1 luglio 2013, effettuata alla Direzione territoriale del lavoro e trasmessa per conoscenza alla stessa lavoratrice.

Ciò prospetta, sia in ragione del tenore letterale della stessa, sia della successiva lettera del 5 luglio 2013, a proprio avviso, confermativa della precedente.

Dalla lettera del 1 luglio 2013, quindi, andavano computati il termine per l’impugnazione stragiudiziale del licenziamento e il termine per la proposizione del ricorso.

Il ricorso della lavoratrice, intervenuto entro 180 giorni dal 4 luglio 2013 era pertanto tempestivo dovendo ricondursi il licenziamento alla lettera datoriale del 1 luglio 2013, così come tempestiva, essendo stata ritualmente formulata entro il termine di 60 giorni, era l’impugnativa del licenziamento effettuato dalla D.C.

5. Con il terzo motivo di ricorso è dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 6 della legge n. 604 del 1966, in punto di tempestività dell’impugnazione del licenziamento e, comunque, insussistenza della necessità di ribadire una impugnativa già espressa con riferimento ad una comunicazione di avvio ex art. 7, comma 1, della legge n. 604 del 1966, che già contenga una obiettiva volontà risolutoria del datore di lavoro.

La ricorrente contesta la statuizione della Corte d’Appello secondo la quale il retroagire degli effetti del recesso al momento di avvio della procedura non rileva al fine di qualificare come intimazione del licenziamento stesso la comunicazione di avvio, ai fini del computo dei termini di impugnazione.

A sostegno delle proprie deduzioni la ricorrente ricorda che la lettera del 25 luglio 2013 era speculare a quella del 1 luglio, interveniva dopo solo un giorno dal tentativo di conciliazione, e nella stessa non erano svolte nuove e ulteriori valutazioni.

6. Con il quarto motivo di ricorso è dedotta omessa pronuncia, ex art. 112 cpc, su un motivo di appello ritualmente dedotto in punto di decorrenza del termine per l’impugnativa della comunicazione dei motivi non contestuale, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 604 del 1966 (art. 360, c. 1, n. 4, cpc).

La ricorrente riproduce la parte della sentenza in cui veniva riportata dalla Corte d’Appello la censura relativa alla tempestività dell’impugnazione dei motivi del licenziamento comunicati con la lettera del 1 luglio, effettuata con la lettera del 4 luglio, in conformità a quanto previsto dal citato art. 6, deducendo che il giudice di appello non si sarebbe pronunciato in merito, come avrebbe dovuto svolgendo un’interpretazione evolutiva dell’art. 6 in questione, e ritenendo, pertanto, l’impugnazione valida.

7. I primi quattro motivi di ricorso devono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione. Gli stessi non sono fondati e devono essere rigettati.

Osserva il Collegio che non sussistono le dedotte violazioni dell’art. 112 cpc. Costituisce ius receptum che sussiste il vizio di omessa pronuncia, con violazione dell’art. 112 cpc, allorché manchi completamente l’esame di una censura mossa al giudice di primo grado, mentre tale violazione non ricorre invece nel caso, quale quello in esame, in cui il giudice d’appello fondi la decisione su una costruzione logico-giuridica incompatibile con la domanda (Cass., n. 452 del 2015).

Nella specie, la stessa ricorrente da atto, riportando i relativi passi della sentenza, che la Corte d’Appello prendeva in considerazione le censure del cui mancato esame si duole, e le stesse, come si rileva dalla motivazione della sentenza, hanno costituito oggetto di esame nel complessivo iter argomentativo della pronuncia, che nel ritenere che la lettera del 1 luglio 2013 non costituiva intimazione del licenziamento, né integrava i motivi di un licenziamento non contestuale, escludeva che la lettera della D.C.     del 4 luglio 2013 costituiva impugnazione ai sensi dell’art. 6, comma 1, della legge n. 604 del 1966, come sostituito dall’art. 32, comma 1, della legge n. 183 del 2010.

Correttamente, e con accertamento di merito non sindacabile in sede di legittimità in quanto congruamente motivato, la Corte d’Appello ha ritenuto fondata l’eccezione di decadenza per mancata impugnazione stragiudiziale del licenziamento nel termine perentorio di sessanta giorni stabilito dal citato art. 6, comma 1, della legge n. 604 del 1966.

Ed infatti, il giudice di secondo grado, facendo corretta applicazione delle disposizioni normative che vengono in rilievo, ha escluso che la comunicazione del 1 luglio 2013, indirizzata al dtl costituiva l’atto di recesso; ciò, atteso, tra l’altro, che la comunicazione deve necessariamente contenere l’intenzione di procedere al licenziamento e l’indicazione dei motivi del licenziamento medesimo ma, ai fini di un funzionale espletamento della procedura conciliativa, in esito alla quale non è soluzione obbligata il licenziamento, e, dunque, detti contenuti non sono dirimenti.

La Corte d’Appello, ha ritenuto, pertanto, che non era intervenuta detta impugnazione nel termine di 60 giorni atteso che la lettera di impugnazione alla quale ha fatto riferimento la D.C.     interveniva prima dell’atto di recesso del 25 luglio 2013. Né, in ragione di quanto sopra esposto, può assumere rilievo il riferimento alla lettera dello IEO del 5 luglio 2013, che la ricorrente prospetta ricognitiva di quella del 1 luglio 2013; il breve tempo intercorso tra tentativo di conciliazione e il licenziamento, atteso che il primo aveva comunque consumato il suo effetto senza esito favorevole; il retroagire degli effetti.

8. Il ricorso deve essere rigettato.

9. Le spese eseguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma I-bis, dello stesso art. 13.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. 

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in Euro tremila per compensi professionali, Euro cento per esborsi, oltre spese generali. 

Ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater del d.P.R. n. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma I-bis, dello stesso art. 13.

 

 

La Redazione

Autore: La Redazione

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