Ccnl Legno industria: accordo sui contratti a termine, somministrazione e apprendistato

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FederlegnoArredo e le associazioni sindacali FeNEAL UIL, FILCA CISL e FILLEA CGIL hanno sottoscritto, in data 4 febbraio 2015, un accordopdf_icon contenente alcune novità in materia di contratti a tempo determinato, di somministrazione e di apprendistato professionalizzante.

Le modifiche sono state implementate al fine di aggiornare il contratto collettivo alle modifiche legislative intervenute con la Legge n. 78/2014.

Contratto a tempo determinato ordinario ed in somministrazione

L’art. 30 del vigente CCNL viene abrogato e sostituito dalla seguente disciplina transitoria che avrà vigenza fino alla scadenza del CCNL 11 settembre 2013 e cioè fino al 31 marzo 2016:

L’assunzione con contratto a tempo determinato e con contratto di somministrazione avviene ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Il numero dei lavoratori che possono essere occupati con contratto a termine e con contratto di somministrazione senza causale, non potrà complessivamente superare il 30% dei lavoratori occupati a tempo indeterminato nell’unità produttiva. Tale percentuale è da computarsi sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato (esclusi gli apprendisti) in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione e come media nell’arco dell’anno (1 gennaio – 31 dicembre).

Le aziende nel mese di gennaio e nel mese di luglio informeranno nel corso di un apposito incontro, le RSU o le OO.SS. territoriali sull’andamento dei contratti a tempo determinato e di somministrazione in essere.

Le parti concordano, altresì, di rinviare alla contrattazione di secondo livello la modifica dei limiti quantitativi rispetto alla percentuale suddetta.”

 

Apprendistato

Nella Parte Settima dedicata alla Regolamentazione dell’Apprendistato professionalizzante (per gli apprendisti assunti dal 26 aprile 2012) si apporta la seguente modifica all’ultimo comma del paragrafo introduttivo relativo alla clausola di stabilizzazione:

Per le aziende che occupano alle loro dipendenze un numero di lavoratori pari od inferiore a 50 unità la percentuale del comma precedente viene ridotta al 30%”.

La Redazione

Autore: La Redazione

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