INPS: Apprendistato di 1° livello – sgravio contributivo

L’INPS, con la circolare n. 87 del 18 giugno 2021, riassume la normativa del contratto di apprendistato di primo livello, il regime contributivo applicabile alle assunzioni, le condizioni per l’applicazione dello sgravio e fornisce le istruzioni per la compilazione del flusso UNIEMENS.

La legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha disposto uno sgravio contributivo integrale per le assunzioni con contratto di apprendistato (per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, detto anche apprendistato di primo livello) in favore dei datori di lavoro che assumono alle proprie dipendenze un numero di lavoratori pari o inferiore a nove.

Lo sgravio si applica per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto; per gli anni di contratto successivi al terzo, invece, resta ferma l’aliquota contributiva del 10%. L’esenzione contributiva è stata prorogata per il 2021.

 

Fonte: INPS

 


 

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Autore: La Redazione

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