INPS: cir.62/15 – liquidazione anticipata di ASpI e mini-ASpI per attività di lavoro autonomo

inps2L’Inps, con la circolare n. 62 del 19 marzo 2015pdf_icon,  fornisce le istruzioni operative e gli aspetti procedurali per la liquidazione anticipata in un’unica soluzione degli importi non ancora percepiti delle prestazioni di disoccupazione ASpI e mini-ASpI, al fine dello svolgimento di attività di lavoro autonomo.

Ferma restando la titolarità del diritto alle indennità di disoccupazione in ambito ASpI, all’assicurato può essere riconosciuta la liquidazione anticipata in unica soluzione degli importi non ancora percepiti delle predette indennità, al fine di intraprendere un’attività di lavoro autonomo ovvero per avviare un’attività in forma di auto impresa o di micro impresa o per associarsi in cooperativa.

Il lavoratore che intende avvalersi dell’anticipazione deve inoltrare telematicamente all’INPS specifica domanda entro la fine del periodo di fruizione della prestazione mensile ASpI o mini ASpI e, comunque, entro  60  giorni dalla data di inizio dell’attività autonoma o parasubordinata o dell’associazione in cooperativa.

Ai fini procedurali, le Strutture dell’Istituto dovranno accertare preventivamente la sussistenza in capo ai richiedenti di una indennità di disoccupazione ASpI o mini ASpI oppure del diritto a fruire dell’indennità di disoccupazione ASpI o mini ASpI.

Accertata la sussistenza dell’indennità, oppure – nel caso di domande di prestazione mensile e di prestazione anticipata presentate contestualmente – riconosciuto il diritto all’indennità, le Strutture dovranno accertare – basandosi sull’idoneità degli elementi forniti nella domanda mediante dichiarazioni sostitutive delle certificazioni e dell’atto di notorietà di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445 del 2000 o sull’idoneità della documentazione prodotta – se i richiedenti abbiano titolo ad ottenere l’anticipazione. In caso positivo, in procedura informatica DSWeb verrà posta la corrispondente prestazione mensile di ASpI o miniASpI con il “codice di stato” “D” (Definita), con decadenza impostata al giorno di presentazione della domanda di anticipazione.

Sempre in ordine a detta prestazione mensile nel campo relativo al reddito previsto derivante dall’attività autonoma andrà impostato il valore 0 ad indicare l’ininfluenza di questo ai fini della definizione della domanda di anticipazione. Tuttavia, nel caso in cui, al momento della presentazione della domanda di anticipazione, il richiedente stia percependo la prestazione mensile ridotta in proporzione al reddito presunto dichiarato per lo  svolgimento di un’attività autonoma, il valore del predetto reddito presunto indicato nell’apposito campo non deve essere modificato.

Le Strutture territoriali, quindi, dovranno procedere alla determinazione dell’importo da corrispondere a titolo di anticipazione erogando in un’unica soluzione i ratei spettanti nel periodo compreso tra la data di presentazione della domanda di anticipazione e il termine di spettanza dell’indennità di disoccupazione ASpI o miniASpI, detraendo i ratei già eventualmente pagati nello stesso periodo. La procedura DSWEB provvederà in automatico al calcolo dell’importo da mettere in pagamento, secondo le istruzioni riportate nel paragrafo 2.6 della circolare n. 145 del 2013.

 

Fonte: Inps

 

La Redazione

Autore: La Redazione

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