INPS: benefici fiscali a favore delle vittime del dovere e dei loro familiari superstiti

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L’Inps, con il messaggio n. 1412 del 29 marzo 2017, fornisce le istruzioni procedurali circa l’esenzione dall’imposta sui redditi relativa ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti.

A decorrere dal 1° gennaio 2017, sono esenti dall’imposta sui redditi i trattamenti pensionistici spettanti:

–      alle vittime del dovere;

–      alle categorie “equiparate” alle vittime del dovere come individuate dai commi 563 e 564 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

–      ai loro familiari superstiti, limitatamente alle prestazioni che trovano giustificazione nel suddetto evento, con esclusione delle pensioni dirette spettanti ai familiari il cui diritto è autonomo rispetto a quello del de cuius, vittima del dovere o equiparata.

L’Istituto precisa che il regime di esenzione fiscale in argomento è applicabile limitatamente ai trattamenti pensionistici erogati in favore dell’interessato, a causa dello svolgersi di fatti ed eventi previsti dalle normative richiamate dall’articolo 1, comma 211 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per i quali viene certificato lo status di vittima del dovere o equiparato.

Profili procedurali

  1. Per i soggetti per i quali le informazioni erano disponibili presso questo Istituto, l’esenzione delle ritenute a titolo di IRPEF e di acconto dell’addizionale comunale è stata applicata d’ufficio a decorrere dai ratei pensionistici in pagamento nel mese di aprile 2017. Sulla successiva rata di maggio si provvederà al rimborso delle ritenute ai fini IRPEF, già applicate sui ratei di pensione a far data dal mese di gennaio 2017, nonché dell’acconto dell’addizionale comunale trattenuto nel mese di marzo.
  2. i soggetti non individuati d’ufficio possono presentare istanza all’Istituto con le modalità per le quali si rinvia al paragrafo successivo. L’esenzione verrà applicata dal primo rateo di pensione utile, fermo restando il successivo rimborso delle ritenute fiscali applicate sui ratei di pensione a far data dal mese di gennaio 2017.

 

Modalità di presentazione dell’istanza da parte degli interessati

Possono inviare istanza alla sede INPS territorialmente competente:

– le vittime del dovere (feriti);

– le categorie “equiparate” alle vittime del dovere come individuate dai commi 563 e 564 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

– i loro familiari superstiti.

La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, tramite gli intermediari abilitati oppure direttamente dall’interessato accedendo alla sezione servizi online del sito www.inps.it.

L’INPS rammenta che per accedere è necessario essere in possesso di SPID ovvero di pin dispositivo rilasciato da Inps oppure della carta nazionale dei servizi.

Il format di domanda, identico per i pensionati di tutte le gestioni, chiede tra l’altro di indicare la prestazione sulla quale effettuare l’esenzione e di compilare una dichiarazione di responsabilità con gli estremi del provvedimento di riconoscimento dello status.

 

 

Fonte: Inps

 


 

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Autore: La Redazione

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