INPS: Covid-19 – conguaglio delle somme anticipate dai datori di lavoro ai lavoratori in quarantena sanitaria

L’INPS, con il messaggio n. 3871 del 23 ottobre 2020, fornisce le istruzioni operative riguardanti il conguaglio delle somme anticipate dai datori di lavoro ai lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia, in attuazione dell’articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Ai fini del riconoscimento della tutela c.d. quarantena, il lavoratore deve produrre il certificato di malattia attestante il periodo di quarantena nel quale il medico curante dovrà indicare gli estremi del provvedimento emesso dall’operatore di sanità pubblica (comma 3 dell’articolo 26).

I datori di lavoro potranno conguagliare gli importi anticipati a titolo di “quarantena” – nella misura massima dell’importo equivalente a quello dell’indennità di malattia o di degenza ospedaliera – laddove sussistente il relativo diritto dei lavoratori, ed entro i limiti del monitoraggio della spesa, così come previsto dall’articolo 26 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020.

In ragione della complessità della disciplina in argomento e dei chiarimenti in atto con i Ministeri vigilanti sulla gestione della spesa relativa anche agli oneri a carico dei datori di lavoro, per consentire il suddetto monitoraggio e, quindi, una prudente gestione dei conguagli, in questa prima fase sarà possibile conguagliare gli eventi di “quarantena” a carico dell’Inps con prognosi che si sia conclusa entro il 30 settembre 2020. Con successivo messaggio saranno fornite le istruzioni per i periodi successivi alla predetta data.

 

Fonte: INPS

 


 

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Autore: La Redazione

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