Min.Lavoro: salvaguardia dei lavoratori dall’incremento dei requisiti pensionistici

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21 gennaio 2013, il Decreto 8 ottobre 2012 relativo alla salvaguardia dei lavoratori dall’incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico.

Il decreto disciplina le modalità di attuazione dell’art. 22, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, individuando la ripartizione del numero complessivo dei soggetti interessati ai fini della concessione dei benefici nel limite dei 55.000 soggetti, così come suddivisi:

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 8 ottobre 2012

Attuazione dell'articolo 22, comma  1,  del  decreto-legge  6  luglio
2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012,   n.   135,   relativo   alla   salvaguardia   dei   lavoratori
dall'incremento dei requisiti di accesso  al  sistema  pensionistico.
(13A00505)
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 

                           di concerto con 

                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 

  Visto l'art. 24, commi 14 e 15, del decreto-legge 6 dicembre  2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,
n. 214, come modificato dall'art. 6, comma 2-quater, primo periodo  e
comma  2-septies  del  decreto-legge  29  dicembre  2011,   n.   216,
convertito con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14; 
  Visti l'art. 6,  comma  2-ter,  nonche'  l'art.  6-bis  del  citato
decreto-legge   29   dicembre   2011,   n.   216,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  del  1°
giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 luglio  2012,  n.
171, che ha determinato in sessantacinquemila il numero dei  soggetti
interessati dalla concessione del  beneficio  di  cui  alle  predette
disposizioni; 
  Visto l'art. 22, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  in
base  al  quale,  ferme  restando  le  disposizioni  di  salvaguardia
stabilite  dai  sopra  citati  commi  14  e  15  dell'art.   24   del
decreto-legge n. 201  del  2011,  e  dai  menzionati  commi  2-ter  e
2-quater dell'art. 6 del decreto-legge n. 216 del  2011,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  n.  14  del   2012,   nonche'   le
disposizioni, i presupposti e le  condizioni  di  cui  al  suindicato
decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 1°  giugno
2012, le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di  regime
delle decorrenze vigenti prima della data di entrata  in  vigore  del
citato decreto-legge n. 201 del 2011 continuano  ad  applicarsi,  nel
limite di ulteriori 55.000 soggetti, ancorche' maturino  i  requisiti
per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 201: 
    a) ai lavoratori per i quali le imprese abbiano stipulato in sede
governativa entro  il  31  dicembre  2011  accordi  finalizzati  alla
gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori
sociali ancorche' alla data del 4 dicembre 2011 gli stessi lavoratori
ancora non risultino cessati dall'attivita' lavorativa e collocati in
mobilita' ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio  1991,
n. 223, e successive modificazioni, i quali in ogni caso  maturino  i
requisiti  per  il  pensionamento  entro  il  periodo  di   fruizione
dell'indennita' di mobilita' di cui all'art. 7, commi 1  e  2,  della
legge 23 luglio 1991, n. 223 ovvero, ove  prevista,  della  mobilita'
lunga ai sensi dell'art. 7, commi 6 e 7, della predetta legge n.  223
del 1991. Ai lavoratori di cui  alla  presente  lettera  continua  ad
applicarsi la disciplina in materia di  indennita'  di  mobilita'  in
vigore alla data del 31 dicembre 2011, con  particolare  riguardo  al
regime della durata; 
    b) nei limiti di  ulteriori  1.600  soggetti  rispetto  a  quanto
indicato dall'art. 6 del citato decreto ministeriale  del  1°  giugno
2012 ai lavoratori che, alla data del  4  dicembre  2011,  non  erano
titolari  di  prestazione  straordinaria  a  carico  dei   fondi   di
solidarieta' di settore di cui all'art. 2, comma 28, della  legge  23
dicembre 1996, n. 662, ma per  i  quali  il  diritto  all'accesso  ai
predetti fondi era previsto da accordi stipulati alla suddetta data e
ferma restando la permanenza nel fondo fino al  sessantaduesimo  anno
di eta'; 
    c) ai lavoratori di cui all'art. 24, comma  14  lettera  d),  del
decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con  modificazioni,  dalla
legge n. 214 del 2011, nonche' di cui all'art. 2, comma 1, lettera d)
del  citato  decreto   ministeriale   del   1°   giugno   2012   che,
antecedentemente  alla  data  del  4  dicembre  2011,   siano   stati
autorizzati alla prosecuzione  volontaria  della  contribuzione,  che
perfezionano i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare
la decorrenza del trattamento pensionistico,  secondo  la  disciplina
vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge  6  dicembre
2011, n. 201, nel periodo  compreso  fra  il  ventiquattresimo  e  il
trentaseiesimo mese successivo alla data di  entrata  in  vigore  del
medesimo decreto-legge; 
    d)  ai  lavoratori  di  cui  all'art.   6,   comma   2-ter,   del
decreto-legge n. 216 del 2011, convertito, con  modificazioni,  dalla
legge n. 14  del  2012,  che  risultino  in  possesso  dei  requisiti
anagrafici e contributivi che, in base alla disciplina  pensionistica
vigente  prima  della  data  di  entrata   in   vigore   del   citato
decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con  modificazioni,  dalla
legge n.  214  del  2011,  avrebbero  comportato  la  decorrenza  del
trattamento medesimo nel periodo compreso fra il  ventiquattresimo  e
il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore  del
decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con  modificazioni,  dalla
legge n. 214 del 2011; 
  Visto il comma 2, primo periodo,  del  surrichiamato  art.  22  del
decreto-legge n. 95 del 2012, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge n. 135 del 2012, laddove dispone che con decreto  del  Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze,  da  adottare  entro  sessanta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
medesimo decreto-legge n. 95 del 2012, sono definite le modalita'  di
attuazione del precedente comma 1 dell'art. 22; 
  Visti, altresi', il secondo e del il terzo periodo del comma 2  del
summenzionato art. 22, laddove e' previsto  che  l'INPS  provvede  al
monitoraggio, sulla base della data di  cessazione  del  rapporto  di
lavoro, delle domande di pensionamento presentate dai  lavoratori  di
cui al comma 1 del medesimo art.  22,  che  intendono  avvalersi  dei
requisiti di accesso e del  regime  delle  decorrenze  vigenti  prima
della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n.  201  del
2011  e  che   qualora   dal   predetto   monitoraggio   risulti   il
raggiungimento  del  limite  numerico  delle  domande   di   pensione
determinato ai sensi del comma 1 dell'art. 22, il predetto  ente  non
prendera' in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate  ad
usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al medesimo
comma 1; 
  Tenuto  conto  dell'elaborazione  effettuata  dall'INPS  -  per  le
lettere c) e d) del comma 1 dell'art. 22 del decreto-legge  6  luglio
2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 135, e dalla direzione generale delle relazioni  industriali
e dei rapporti di lavoro del Ministero del lavoro e  delle  politiche
sociali - per la lettera a) del comma 1 del medesimo art. 22 -  sulla
base dei relativi elementi amministrativi di competenza, elaborazioni
trasposte nella tabella riportata nel  presente  decreto,  che  hanno
consentito di verificare la congruita' del limite  numerico  indicato
dal  comma  1  dell'art.  22  del  decreto-legge  n.  95  del   2012,
convertito, con modificazioni, dalla  legge  n.  135  del  2012,  con
riferimento ai soggetti rientranti in ciascuna  delle  categorie  dei
soggetti beneficiari ivi elencate; 

                              Decreta: 

                               Art. 1 

  1. Il  presente  decreto  disciplina  le  modalita'  di  attuazione
dell'art. 22, comma 1,  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  135,
individuando,  alla  tabella  di  cui  al  successivo  art.   6,   la
ripartizione del numero complessivo dei soggetti interessati ai  fini
della concessione dei benefici di cui al comma 1  del  medesimo  art.
22, nel limite dei 55.000 soggetti ivi complessivamente previsti.
                               Art. 2 

  1. Ai  lavoratori  di  cui  alle  categorie  indicate  in  premessa
continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di  requisiti  di
accesso e di regime delle decorrenze  vigenti  prima  della  data  di
entrata  in  vigore  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
alle seguenti condizioni, indicate  dal  comma  1  dell'art.  22  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135: 
    a) lettera a) del citato art. 22, comma 1: 
      lavoratori destinatari di programmi di gestione delle eccedenze
occupazionali con utilizzo degli ammortizzatori sociali,  sulla  base
di accordi stipulati in sede governativa entro il 31  dicembre  2011,
ancorche' alla data del 4 dicembre 2011 gli  interessati  ancora  non
risultino cessati dall'attivita' lavorativa e collocati in  mobilita'
ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223,  e
successive modificazioni, con raggiungimento  dei  requisiti  per  il
pensionamento  entro  il  periodo  di  fruizione  dell'indennita'  di
mobilita' di cui all'art. 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991,
n.  223,  ovvero,  ove  prevista,  della  mobilita'  lunga  ai  sensi
dell'art. 7, commi 6 e 7, della predetta legge n. 223 del 1991; 
    b) lettera b) del citato art. 22, comma 1: 
      lavoratori che alla data  del  4  dicembre  2011  non  dovevano
essere titolari della prestazione straordinaria a carico dei fondi di
solidarieta' di settore, di cui all'art. 2, comma 28, della legge  23
dicembre 1996 n. 662. Il diritto  di  accesso  degli  interessati  ai
predetti fondi deve essere stato previsto da accordi  stipulati  alla
data del 4 dicembre  2011,  e  fermo  restando  che  tali  lavoratori
restano a carico dei fondi medesimi fino ai 62 anni di eta'; 
    c) lettera c) del citato art. 22, comma 1: 
      lavoratori  autorizzati  alla  prosecuzione  volontaria   della
contribuzione antecedentemente alla data  del  4  dicembre  2011  che
devono perfezionare i requisiti anagrafici  e  contributivi  utili  a
comportare la decorrenza del trattamento  pensionistico,  secondo  la
disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  n.
214 del 2011, entro il trentaseiesimo mese successivo  alla  data  di
entrata in vigore del medesimo decreto-legge; 
      i lavoratori  interessati  non  devono  aver  comunque  ripreso
attivita'   lavorativa   successivamente   all'autorizzazione    alla
prosecuzione volontaria della contribuzione e devono avere almeno  un
contributo volontario  accreditato  od  accreditabile  alla  data  di
entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito,  con
modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011; 
    d) lettera d) del citato art. 22, comma 1: 
      lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il  31
dicembre 2011, in ragione di accordi individuali  sottoscritti  anche
ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del  codice  di  procedura
civile senza successiva rioccupazione in  qualsiasi  altra  attivita'
lavorativa; lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro  entro
il  31  dicembre  2011  in  applicazione  di  accordi  collettivi  di
incentivo all'esodo stipulati dalle  organizzazioni  comparativamente
piu'   rappresentative   a   livello   nazionale   senza   successiva
rioccupazione in qualsiasi altra attivita' lavorativa; 
      gli interessati devono  risultare  in  possesso  dei  requisiti
anagrafici e contributivi che, in base alla disciplina  pensionistica
vigente prima della data di entrata in vigore  del  decreto-legge  n.
201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  214  del
2011, avrebbero comportato la  decorrenza  del  trattamento  medesimo
entro il trentaseiesimo mese  successivo  alla  data  di  entrata  in
vigore  del  decreto-legge  n.  201   del   2011,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011. 
  2. I lavoratori di cui alla lettera d) del  comma  1  del  presente
articolo  conseguono  il  beneficio  a  condizione  che  la  data  di
cessazione del  rapporto  di  lavoro  risulti  da  elementi  certi  e
oggettivi,  quali  le  comunicazioni  obbligatorie   alle   direzioni
territoriali del lavoro,  ovvero  agli  altri  soggetti  equipollenti
individuati sulla base di disposizioni normative o regolamentari.  La
documentazione da produrre per comprovare quanto precede e'  indicata
al successivo art. 4.
                               Art. 3 

  1. Per i lavoratori di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art.  2
del presente decreto, le imprese che hanno  stipulato,  entro  il  31
dicembre  2011,  i  relativi  accordi  governativi,  comunicano,   al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali -  Direzione  generale
delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro: 
    a) entro trenta giorni dalla data di pubblicazione  del  presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale, l'elenco nominativo dei  lavoratori
licenziati o da licenziare entro il 31 dicembre 2012,  indicando  per
ogni lavoratore interessato la data del licenziamento; 
    b) entro il 31 marzo di ciascun anno successivo al 2012, l'elenco
nominativo dei lavoratori che saranno licenziati, in ciascun anno  di
riferimento, in  base  al  programma  di  gestione  delle  eccedenze,
indicando per ogni lavoratore interessato la data del licenziamento. 
  2. L'INPS, sulla base delle comunicazioni delle imprese di  cui  al
comma 1, che sono trasmesse  all'Istituto  dalla  direzione  generale
delle relazioni industriali e dei rapporti di  lavoro  del  Ministero
del lavoro e  delle  politiche  sociali  entro  quindici  giorni  dal
ricevimento, ammette - sulla base della data  di  licenziamento  -  i
lavoratori interessati al beneficio ai sensi dell'art. 22,  comma  1,
del  decreto-legge  6   luglio   2012,   n.   95,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
                               Art. 4 

  1. I soggetti di cui alla lettera d) del comma 1  dell'art.  2  del
presente decreto, presentano istanza di accesso ai  benefici  di  cui
all'art. 22, comma  1,  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  135,
corredata dall'accordo che ha dato luogo alla cessazione del rapporto
di lavoro secondo le seguenti modalita': 
    a) nel caso in cui si tratti di soggetti cessati  in  ragione  di
accordi ai sensi degli articoli 410, 411  e  412-ter  del  codice  di
procedura civile, l'istanza e' presentata alla direzione territoriale
del lavoro innanzi alla quale detti accordi sono stati sottoscritti; 
    b)  in  tutti  gli  altri  casi,  l'istanza  e'  presentata  alla
direzione territoriale del lavoro competente in base  alla  residenza
del lavoratore cessato. 
  2. Le istanze di cui al presente articolo devono essere  presentate
entro centoventi giorni dalla  data  di  pubblicazione  del  presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale. 
  3. Presso le direzioni territoriali del lavoro di cui  al  comma  1
del presente articolo,  sono  istituite  specifiche  commissioni  per
l'esame delle istanze di cui ai commi che precedono. 
  4. Le commissioni di cui al comma 3 sono composte da due funzionari
della direzione territoriale del lavoro, di cui uno con  funzioni  di
presidente,  nonche'  da  un  funzionario  dell'INPS,  designato  dal
direttore provinciale della sede dello stesso istituto. 
  5. Per il funzionamento delle commissioni di cui  al  comma  3  non
sono previsti oneri a carico della pubblica amministrazione.
                               Art. 5 

  1. Le decisioni di accoglimento emesse  dalle  commissioni  di  cui
all'art. 4, comma 3, del  presente  decreto  vengono  comunicate  con
tempestivita' all'INPS, anche con modalita' telematica. 
  2. Avverso i provvedimenti delle commissioni  di  cui  all'art.  4,
comma 3, del presente decreto l'interessato puo' presentare  riesame,
entro trenta giorni dalla data di ricevimento dello  stesso,  innanzi
alla direzione territoriale del lavoro presso cui e' stata presentata
l'istanza.
                               Art. 6 

  1. In conformita' agli articoli 1 e  2  del  presente  decreto,  il
numero dei lavoratori aventi titolo all'ottenimento del beneficio  ai
sensi dell'art. 22, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
e' determinato in 55.000 unita', ripartite come segue:  

                               Art. 7 

  Ai lavoratori di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), del  presente
decreto continua ad applicarsi la disciplina in materia di indennita'
di  mobilita'  in  vigore  alla  data  del  31  dicembre  2011,   con
particolare riguardo al regime della durata. 
  Il presente  decreto  e'  trasmesso  agli  organi  di  controllo  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 8 ottobre 2012 

                                             Il Ministro del lavoro   
                                            e delle politiche sociali 
                                                     Fornero          
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze 
         Grilli 

Registrato alla Corte dei conti il 9 gennaio 2013 
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute  e  Min.
lavoro, registro n. 1, foglio n. 68

La Redazione

Autore: La Redazione

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