Agenzia Entrate: codice tributo per il versamento delle maggiorazioni di alcune sanzioni in materia di lavoro

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 7/E del 22 gennaio 2019, istituisce il codice tributo per il versamento, mediante modello F23, delle maggiorazioni, dal 1° gennaio 2019, di alcune sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale, così come disposto dall’articolo 1, comma 445, lett. d) ed e), della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Per consentire il versamento, tramite modello F23, della maggiorazione delle sopradescritte sanzioni, come richiesto dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro con nota prot. n. 0000460 del 17 gennaio 2019, si istituisce il seguente codice tributo:

  • VAET”, denominato “Maggiorazione sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale disposta dall’articolo 1, comma 445, lett. d) ed e), della legge 30 dicembre 2018, n. 145

In sede di compilazione del modello di versamento F23:

  • nel campo 6 “codice ufficio o ente”, è indicato il codice “VXX”, dove XX è sostituito dalla sigla automobilistica della provincia di appartenenza dell’ufficio territorialmente competente, come  indicato nella “Tabella dei codici degli enti diversi dagli uffici finanziari”, pubblicata sul sito dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it.;
  • nel campo 10 “estremi dell’atto o del documento”, sono indicati gli estremi dell’atto con il quale si richiede il pagamento;
  • nel campo 11 “codice tributo”, è indicato il codice tributo “VAET”.

Infine, come indicato dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, le somme versate con il codice tributo “VAET” dovranno affluire all’entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capo 27,  capitolo 2573, articolo 16.

 

Fonte: Agenzia Entrate

La Redazione

Autore: La Redazione

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