TICKET LICENZIAMENTO
ultima modifica – 21 gennaio 2021
2021
Il contributo NASpI deve essere erogato dal datore di lavoro privato in caso di licenziamento del lavoratore assunto a tempo indeterminato. E comunque, in qualsiasi caso in cui il rapporto recede senza una volontà del lavoratore (es. dimissioni per giusta causa).
Il contributo è dovuto anche qualora il lavoratore non abbia maturato i requisiti soggettivi per l’accesso alla NASpI, ovvero il datore di lavoro è a conoscenza della ricollocazione del lavoratore presso altro impiego.
Il contributo, per l’anno 2021, è pari a 503,30 euro (41% di 1.227,55 euro) per ogni anno di lavoro effettuato, fino ad un massimo di 3 anni (l’importo massimo del contributo è pari a 1.509,90 euro – arrotondato alle 2 cifre – per rapporti di lavoro di durata pari o superiore a 36 mesi).
Il contributo deve essere calcolato in proporzione ai mesi di anzianità aziendale e senza operare alcuna distinzione tra tempo pieno e part-time. Infine, vanno calcolati i mesi superiori a 15 giorni: la quota mensile è pari a 41,94 euro/mese (503,30/12).
Il contributo va versato, in un’unica soluzione, entro il giorno 16 del secondo mese successivo al licenziamento.
AZIENDA SOGGETTA ALLA CIGS | AZIENDA NON SOGGETTA ALLA CIGS | ||||||
mesi anzianità (fino a max 3 anni) | licenziamento individuale | licenziamento collettivo | mesi anzianità (fino a max 3 anni) | licenziamento individuale | licenziamento collettivo | ||
con accordo sindacale | senza accordo sindacale | con accordo sindacale | senza accordo sindacale | ||||
1 | 41,94 | 83,88 | 251,64 | 1 | 41,94 | 41,94 | 125,82 |
2 | 83,88 | 167,76 | 503,28 | 2 | 83,88 | 83,88 | 251,64 |
3 | 125,82 | 251,64 | 754,92 | 3 | 125,82 | 125,82 | 377,46 |
4 | 167,76 | 335,52 | 1.006,56 | 4 | 167,76 | 167,76 | 503,28 |
5 | 209,70 | 419,40 | 1.258,20 | 5 | 209,70 | 209,70 | 629,10 |
6 | 251,64 | 503,28 | 1.509,84 | 6 | 251,64 | 251,64 | 754,92 |
7 | 293,58 | 587,16 | 1.761,48 | 7 | 293,58 | 293,58 | 880,74 |
8 | 335,52 | 671,04 | 2.013,12 | 8 | 335,52 | 335,52 | 1.006,56 |
9 | 377,46 | 754,92 | 2.264,76 | 9 | 377,46 | 377,46 | 1.132,38 |
10 | 419,40 | 838,80 | 2.516,40 | 10 | 419,40 | 419,40 | 1.258,20 |
11 | 461,34 | 922,68 | 2.768,04 | 11 | 461,34 | 461,34 | 1.384,02 |
12 | 503,28 | 1.006,56 | 3.019,68 | 12 | 503,28 | 503,28 | 1.509,84 |
13 | 545,22 | 1.090,44 | 3.271,32 | 13 | 545,22 | 545,22 | 1.635,66 |
14 | 587,16 | 1.174,32 | 3.522,96 | 14 | 587,16 | 587,16 | 1.761,48 |
15 | 629,10 | 1.258,20 | 3.774,60 | 15 | 629,10 | 629,10 | 1.887,30 |
16 | 671,04 | 1.342,08 | 4.026,24 | 16 | 671,04 | 671,04 | 2.013,12 |
17 | 712,98 | 1.425,96 | 4.277,88 | 17 | 712,98 | 712,98 | 2.138,94 |
18 | 754,92 | 1.509,84 | 4.529,52 | 18 | 754,92 | 754,92 | 2.264,76 |
19 | 796,86 | 1.593,72 | 4.781,16 | 19 | 796,86 | 796,86 | 2.390,58 |
20 | 838,80 | 1.677,60 | 5.032,80 | 20 | 838,80 | 838,80 | 2.516,40 |
21 | 880,74 | 1.761,48 | 5.284,44 | 21 | 880,74 | 880,74 | 2.642,22 |
22 | 922,68 | 1.845,36 | 5.536,08 | 22 | 922,68 | 922,68 | 2.768,04 |
23 | 964,62 | 1.929,24 | 5.787,72 | 23 | 964,62 | 964,62 | 2.893,86 |
24 | 1.006,56 | 2.013,12 | 6.039,36 | 24 | 1.006,56 | 1.006,56 | 3.019,68 |
25 | 1.048,50 | 2.097,00 | 6.291,00 | 25 | 1.048,50 | 1.048,50 | 3.145,50 |
26 | 1.090,44 | 2.180,88 | 6.542,64 | 26 | 1.090,44 | 1.090,44 | 3.271,32 |
27 | 1.132,38 | 2.264,76 | 6.794,28 | 27 | 1.132,38 | 1.132,38 | 3.397,14 |
28 | 1.174,32 | 2.348,64 | 7.045,92 | 28 | 1.174,32 | 1.174,32 | 3.522,96 |
29 | 1.216,26 | 2.432,52 | 7.297,56 | 29 | 1.216,26 | 1.216,26 | 3.648,78 |
30 | 1.258,20 | 2.516,40 | 7.549,20 | 30 | 1.258,20 | 1.258,20 | 3.774,60 |
31 | 1.300,14 | 2.600,28 | 7.800,84 | 31 | 1.300,14 | 1.300,14 | 3.900,42 |
32 | 1.342,08 | 2.684,16 | 8.052,48 | 32 | 1.342,08 | 1.342,08 | 4.026,24 |
33 | 1.384,02 | 2.768,04 | 8.304,12 | 33 | 1.384,02 | 1.384,02 | 4.152,06 |
34 | 1.425,96 | 2.851,92 | 8.555,76 | 34 | 1.425,96 | 1.425,96 | 4.277,88 |
35 | 1.467,90 | 2.935,80 | 8.807,40 | 35 | 1.467,90 | 1.467,90 | 4.403,70 |
36 | 1.509,84 | 3.019,68 | 9.059,04 | 36 | 1.509,84 | 1.509,84 | 4.529,52 |
Licenziamenti individuali
Tipologia di risoluzione da rapporto a tempo indeterminato | Ticket dovuto |
Licenziamento per giustificato motivo oggettivo | SI |
Licenziamento per giustificato motivo soggettivo | SI |
Licenziamento per giusta causa | SI |
Licenziamento durante o al termine del periodo di prova | SI |
Licenziamento per superamento del periodo di comporto | SI |
Licenziamento lavoratore intermittente (esclusivamente per i periodi lavorati che concorrono al computo dell’anzianità aziendale) | SI |
Licenziamento personale domestico | NO |
Recesso dell’Apprendista al termine del periodo formativo | SI |
Dimissioni volontarie | NO |
Dimissioni per giusta causa | SI |
Dimissioni nel periodo tutelato per maternità | SI |
Risoluzione consensuale dinanzi la Commissione di conciliazione ITL (articolo 410 c.p.c.) | NO |
Risoluzione consensuale in sede sindacale (articolo 411 c.p.c.) | NO |
Risoluzione consensuale a seguito di Conciliazione obbligatoria per GMO presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro (per aziende in tutela reale – articolo 18 Legge 300/70). Non si applica nei confronti dei rapporti a tempo indeterminato a Tutele Crescenti | SI |
Risoluzione in caso di trasferimento oltre 50 Km dalla residenza del lavoratore | SI |
Licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dal ccnl | NO |
Interruzione di rapporto a tempo indeterminato nel settore delle costruzioni edili per completamento delle attività e chiusura del cantiere | NO |
Decesso del lavoratore | NO |
Licenziamenti collettivi
Nell’ambito di una procedura di licenziamento collettivo, i datori di lavoro sono tenuti a versare il contributo che è costituito da una somma pari all’82% del massimale mensile NASpI per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni (articolo 1, comma 137, della legge n. 205/2017).
Per l’anno 2021, essendo il massimale mensile NASpI pari a 1.227,55 euro, per ogni 12 mesi di anzianità aziendale, la contribuzione da versare è pari a 1.006,59 euro (1.227,55 x 82%). Per i lavoratori con anzianità pari o superiore a 36 mesi il contributo è pari a 3.019,77 euro (1.006,59 x 3).
Nei casi di licenziamento collettivo in cui la dichiarazione di eccedenza del personale (articolo 4,comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223), non abbia formato oggetto di accordo sindacale, la misura del contributo è moltiplicata per 3 volte.
Il contributo deve essere rideterminato in proporzione al numero dei mesi di durata del rapporto di lavoro.
Leggi anche:
- circolare INPS n. 7 del 21 gennaio 2021
(Importo massimo dell’indennità di disoccupazione NASpI – anno 2021)
- circolare INPS n. 20 del 10 febbraio 2020
(Importo massimo dell’indennità di disoccupazione NASpI – anno 2020)
- circolare INPS n. 5 del 25 gennaio 2019
(Importo massimo dell’indennità di disoccupazione NASpI – anno 2019)
- messaggio INPS n. 594 del 8 febbraio 2018
(Modifiche al contributo nei casi di licenziamenti effettuati nell’ambito di procedure di licenziamento collettivo)
- circolare INPS n. 19 del 31 gennaio 2018
(Importo massimo dell’indennità di disoccupazione NASpI – anno 2018)
- circolare INPS n. 36 del 21 febbraio 2017
(Importo massimo dell’indennità di disoccupazione NASpI – anno 2017)
- circolare INPS n. 48 del 14 marzo 2016
(Importo massimo dell’indennità di disoccupazione NASpI – anno 2016)
- circolare INPS n. 19 del 30 gennaio 2015
(Importo massimo dell’indennità di disoccupazione NASpI – anno 2015)
- circolare INPS n. 12 del 29 gennaio 2014
(Importo massimo dell’indennità di disoccupazione NASpI – anno 2014)
- messaggio INPS n. 10358 del 27 giugno 2013
(Contribuzione dovuta sulle interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato – chiarimenti)
- circolare INPS n. 44 del 22 marzo 2013
<< (Criteri impositivi e della misura del nuovo contributo sulle cessazioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato)
- circolare INPS n. 14 del 30 gennaio 2013
(Importo massimo dell’indennità di disoccupazione NASpI – anno 2013)
- circolare INPS n. 142 del 18 dicembre 2012
(Indennità di disoccupazione ASpI e mini–ASpI)
- circolare INPS n. 140 del 14 dicembre 2012
(Istituzione dell’Assicurazione Sociale per l’Impiego. Ambito di applicazione dell’ASpI e contribuzione di finanziamento)
Articolo 2 – Legge 92/2012
31. Nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all’ASpI, intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, e’ dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41 per cento del massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi di anzianita’ aziendale negli ultimi tre anni. Nel computo dell’anzianita’ aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto e’ proseguito senza soluzione di continuita’ o se comunque si e’ dato luogo alla restituzione di cui al comma 30.
32. Il contributo di cui al comma 31 e’ dovuto anche per le interruzioni dei rapporti di apprendistato diverse dalle dimissioni o dal recesso del lavoratore, ivi incluso il recesso del datore di lavoro ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera m), del testo unico dell’apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167.
33. Il contributo di cui al comma 31 non e’ dovuto, fino al 31 dicembre 2016, nei casi in cui sia dovuto il contributo di cui all’articolo 5, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223.
34. A decorrere dal 1º gennaio 2013, il contributo di cui al comma 31 non e’ dovuto nei seguenti casi: a) licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuita’ occupazionale prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale; b) interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attivita’ e chiusura del cantiere. Alle minori entrate derivanti dal presente comma, valutate in 12 milioni di euro per l’anno 2013 e in 38 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
35. A decorrere dal 1° gennaio 2017, nei casi di licenziamento collettivo in cui la dichiarazione di eccedenza del personale di cui all’articolo 4, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, non abbia formato oggetto di accordo sindacale, il contributo di cui al comma 31 del presente articolo e’ moltiplicato per tre volte.
2019
Tcket licenziamento individuale
Il contributo, per l’anno 2019, è pari a 500,79 euro (41% di 1.221,44 euro) per ogni anno di lavoro effettuato, fino ad un massimo di 3 anni (l’importo massimo del contributo è pari a 1.502,37 euro per rapporti di lavoro di durata pari o superiore a 36 mesi).
Il contributo deve essere calcolato in proporzione ai mesi di anzianità aziendale e senza operare alcuna distinzione tra tempo pieno e part-time. Infine, vanno calcolati i mesi superiori a 15 giorni: la quota mensile è pari a 41,73 euro/mese (500,79/12).
Tcket licenziamento per licenziamenti collettivi
Per l’anno 2019, essendo il massimale mensile NASpI pari a 1.221,44 euro, per ogni 12 mesi di anzianità aziendale, la contribuzione da versare è pari a 1.001,58 euro (1.221,44 x 82%). Per i lavoratori con anzianità pari o superiore a 36 mesi il contributo è pari a 3.004,74 euro (1.001,58 x 3).
Nei casi di licenziamento collettivo in cui la dichiarazione di eccedenza del personale (articolo 4,comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223), non abbia formato oggetto di accordo sindacale, la misura del contributo è moltiplicata per 3 volte.
2018
Tcket licenziamento individuale
Il contributo, per l’anno 2018, è pari a 495,34 euro (41% di 1.208,15 euro) per ogni anno di lavoro effettuato, fino ad un massimo di 3 anni (l’importo massimo del contributo è pari a 1.486,02 euro per rapporti di lavoro di durata pari o superiore a 36 mesi).
Tcket licenziamento per licenziamenti collettivi
Per l’anno 2018, essendo il massimale mensile NASpI pari a 1.208,15 euro, per ogni 12 mesi di anzianità aziendale, la contribuzione da versare è pari a 990,68 euro (1208,15 x 82%). Per i lavoratori con anzianità pari o superiore a 36 mesi il contributo è pari a 2.972,04 euro (990,68 x 3).