Agenzie di Somministrazione: accordo di rinnovo del CCNL

Assolavoro e i Sindacati di categoria, Felsa Cisl, Nidil Cgil e Uil Temp, hanno sottoscritto, in data 21 dicembre 2018, l’ipotesi di Accordo di rinnovo del CCNL per la categoria delle Agenzie di Somministrazione di lavoro.

L’Intesa sarà illustrata e discussa con tutti i Soci il prossimo 15 Gennaio 2019 a Milano e successivamente portata all’attenzione del Consiglio Direttivo del 17 gennaio.

L’entrata in vigore dell’Accordo è infatti subordinata all’approvazione da parte degli Organi Deliberativi delle Parti stipulanti, fatta eccezione per le disposizioni di cui all’art. 1 immediatamente applicabili, e che riguardano in particolare:

  1. La definizione di un regime transitorio mediante una  norma di salvaguardia che interviene sulla (nota) questione relativa alla decorrenza del limite massimo di 24 mesi alla successione dei contratti a termine intercorsi tra ApL e lavoratore (sulla quale Assolavoro ha formulato Istanza di Interpello, ad oggi priva di riscontro).

Come si ricorderà la Circolare Ministeriale n. 17/2018 aveva infatti incluso nel computo dei 24 mesi alla successione di contratti a termine intercorsi tra le medesime Parti anche i rapporti di lavoro a termine a scopo di somministrazione antecedenti alla data di entrata in vigore della riforma.

Sul punto l’Intesa interviene disponendo che tutti i periodi di lavoro a tempo determinato contrattualizzati tra le medesime Parti (ApL e lavoratore) sono conteggiati, ai soli fini del computo dell’anzianità lavorativa antecedente al 1° gennaio 2019, per un massimo di 12 mesi nell’arco temporale di 5 anni (ovvero dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2018).

Es.: lavoratore che ha già avuto contratti a termine con  la medesima Agenzia per 36 mesi dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2018: ai fini del calcolo dell’anzianità lavorativa tra ApL e lavoratore, ai sensi dell’art. 19, comma 2, del D. Lgs. n. 81/2015, si considerano solo 12 mesi e il lavoratore potrà continuare ad essere impiegato dalla medesima Agenzia.

  1. La disciplina del limite dei 24 mesi alla successione dei contratti a tempo determinato tra ApL e lavoratore, a far data dal 1° gennaio 2019, nei seguenti termini:
  • nelle ipotesi di somministrazione di lavoro con il medesimo utilizzatore, la durata massima è individuata dalla contrattazione collettiva applicata dall’utilizzatore. In assenza di tale disciplina la durata massima della successione dei contratti è fissata in 24 mesi;
  • nelle ipotesi di somministrazione di lavoro su diversi utilizzatori, la successione di contratti di lavoro a tempo determinato tra Agenzia e lavoratore non può, in ogni caso, superare la durata massima complessiva di 48 mesi.
  1. La regolamentazione del numero massimo di proroghe.

L’Intesa interviene infine, tra le altre cose, sulla procedura in mancanza di occasioni di lavoro (ex art. 25), introduce un diritto mirato a percorsi di qualificazione e riqualificazione professionale, disciplina e rende strutturale il MOG.

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Autore: La Redazione

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