Articolo: Fallimento del datore di lavoro ed esigibilità del TFR

approfondimento di Paolo Bonetti e Fabio Scaini – Avvocati

Estratto dal n. 47-48/2018 di Diritto & Pratica del Lavoro (Settimanale IPSOA)

Vuoi abbonarti a Diritto & Pratica del Lavoro? Solo per i lettori del sito c’è uno sconto del 10%, basta inserire questo Codice Sconto: 00718-773110 – Scarica un numero omaggio

 

Diritto_pratica_lavoro“Con un doppio arresto di legittimità reso nella medesima data, la Suprema Corte torna a intervenire in materia di Fondo di garanzia in presenza di una vicenda circolatoria del rapporto di lavoro.

Dopo che con le sentenze n. 24231 del novembre 2014, n. 23258 del novembre 2015 e n. 24730 del dicembre 2015 la Corte di cassazione aveva ritenuto che “l’Istituto non può in alcun modo contestare l’assoggettabilità alla procedura concorsuale e l’accertamento ivi operato al quale resta vincolato sotto il profilo dell’an e del quantum debeatur” ora con le decisioni in commento, molto ben motivate e certamente più condivisibili, statuisce – in accoglimento dei ricorsi presentati dall’Inps – che la mancata cessazione del rapporto di lavoro in conseguenza del trasferimento d’azienda impedisce la liquidazione delle prestazioni richieste da parte del Fondo di garanzia.

Viene evidenziato che una cosa è il rapporto di lavoro che intercorre tra l’impresa e il lavoratore, con piena legittimazione di quest’ultimo a rivendicare le proprie spettanze nella procedura concorsuale del datore di lavoro decotto, un altro è il rapporto previdenziale tra l’impresa e l’Inps. In pratica, il fatto che un determinato credito del lavoratore sia stato ammesso allo stato passivo nella procedura fallimentare del datore di lavoro cedente, non può vincolare l’Inps, quale gestore del Fondo di garanzia, che è estraneo alla procedura concorsuale e che perciò deve poter contestare il credito per Tfr sostenendo che esso non sia ancora esigibile, neppure in parte, in caso di mancata risoluzione del rapporto lavorativo e quindi non opera ancora la garanzia prevista dall’art. 2, legge n. 297/1982.”…continua la lettura

Wolters Kluwer Italia

Autore: Wolters Kluwer Italia

Editore di libri e periodici in materia giuridica

Condividi questo articolo su