Articolo: La tutela dei lavoratori inidonei nel decreto sulle tutele crescenti

articolo di approfondimento di Eufranio Massi per Generazione Vincente

 

Generazione Vincente

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“La disciplina della tutela reintegratoria totale per gli assunti a tempo indeterminato a partire dal 7 marzo 2015, prevista dall’art. 2 del D.L. n. 23/2015 nelle ipotesi di licenziamento nullo (nei casi espressamente previsti dalla legge), discriminatorio ( il riferimento e’ ai contenuti dell’art. 15 della legge n. 300/1970) ed inefficace (che ricorre  ad esempio, quando lo stesso e’ stato intimato oralmente), trova applicazione anche allorquando, in giudizio, venga accertato che la motivazione addotta dal datore di lavoro, riferita alla impossibilità di mantenere l’occupazione in favore di un lavoratore divenuto inidoneo (o maggiormente inidoneo) allo svolgimento dell’attività, risulta non dimostrata.

Il Legislatore delegato, che intende tutelare i soggetti affetti da disabilità fisica o psichica,  ha fatto riferimento ad una casistica che comprende, esplicitamente, gli articoli 4, comma 4 e 10, comma 3, della legge n. 68/1999 ma che, attraverso la parola “anche” sembra sottintendere altre ipotesi che, a mio avviso, non possono che riferirsi, ad esempio, all’art. 42 del D.L.vo n. 81/2008 (inidoneità alla mansione specifica) ed alla inidoneità alla prestazione di lavoro notturno, secondo la previsione contenuta all’interno del D.L.vo n. 66/2003 che disciplina l’orario di lavoro.

L’art. 4, comma, 4 della legge n. 68 concerne i dipendenti che, nel corso della propria attività lavorativa, siano divenuti parzialmente inabili al lavoro, con una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60%. Nel caso in cui vengano adibiti a mansioni inferiori (e’ questa una delle ipotesi consentite, nel rispetto della normativa attuale, ed in attesa dell’approvazione dell’art. 55 contenuto nello schema di riordino dei contratti di lavoro per il quale è in corso l’iter procedurale di approvazione definitiva), hanno diritto alla conservazione del più favorevole trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza: il recesso appare possibile soltanto se non vi sia la possibilità di assegnazione a mansioni equivalenti od inferiori….continua la lettura


 

 

Eufranio Massi

Autore: Eufranio Massi

esperto in Diritto del Lavoro - relatore a corsi di formazione in materia di lavoro

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