Articolo: Licenziamenti, delocalizzazioni, incentivi all’assunzione

 

 

approfondimento di Maria Rosa Gheido e Alfredo Casotti – Consulenti del lavoro
Estratto dal n. 41/2018 di Diritto & Pratica del Lavoro (Settimanale IPSOA)

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Diritto_pratica_lavoro“La sola pubblicazione del comunicato del 26 settembre 2018 con cui la Corte costituzionale informa che è stata sancita lillegittimità del criterio di determinazione dellindennità di licenziamento di cui allarticolo 3, comma 1, D.Lgs. n. 23/2015 (2), ha sortito leffetto di far rinviare molte cause per i licenziamenti ancora aperte nei tribunali, anche se già decise in primo grado, per le quali è ancora possibile il ricorso in appello.

In attesa del deposito della sentenza è dato solo sapere che la Corte ha considerato contrario ai principi di ragionevolezza e di uguaglianza il calcolo dellindennità, spettante al lavoratore ingiustificatamente licenziato, in base al solo criterio dellanzianità.

La materia è stata oggetto di revisione da parte del Decreto Dignità che nella formulazione proposta dalla legge di conversione (legge n. 96/2018)  innalza i valori minimi e massimi dellindennità risarcitoria senza però incidere sui meccanismi di calcolo.

Il richiamato D.Lgs. n. 23/2015 disciplina il contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della delega conferita al Governo dallarticolo 1, comma 7, lettera c), legge n. 183/2014, volta a prevedere, per le nuove assunzioni, il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all’anzianità di servizio, escludendo per i licenziamenti economici la possibilità della reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, prevedendo un indennizzo economico certo e crescente con l’anzianità di servizio e limitando il diritto alla reintegrazione ai licenziamenti nulli e discriminatori e a specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato, nonché prevedendo termini certi per l’impugnazione del licenziamento.”…continua la lettura

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Autore: Wolters Kluwer Italia

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