Articolo: Licenziamento per giusta causa: tardività della contestazione

approfondimento di Alessia La Mendola(*) – Funzionario della Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Monza e Brianza

(*) Le considerazioni esposte sono frutto esclusivo del pensiero dellAutore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per lamministrazione pubblica di appartenenza

 

Estratto dal n. 9/2018 di Diritto & Pratica del Lavoro (Settimanale IPSOA)

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Diritto_pratica_lavoroIn materia di licenziamento per giusta causa nellipotesi di tardività della contestazione disciplinare, una notevole rilevanza assume la sentenza della Corte di cassazione a Sezioni Unite n. 30985/ 2017, ove, secondo gli Ermellini, in riferimento allart. 7 ed allart. 18 post riforma della legge n. 300/1970, la  dichiarazione giudiziale di risoluzione del licenziamento disciplinare conseguente allaccertamento di un ritardo notevole e non giustificato della contestazione delladdebito posto a base dello stesso provvedimento di recesso, ricadente ratione temporis’ nella disciplina dellart. 18, legge n. 300/1970, così come modificato dal comma 42 dellart. 1 della legge n. 92 del 28 giugno 2012, comporta lapplicazione della sanzione dellindennità come prevista dal quinto comma dello stesso art. 18, legge n. 300/1970.

Prima di riassumere la vicenda sottesa alla summenzionata decisione, occorre analizzare la disciplina dellistituto del licenziamento per giusta causa in riferimento agli obblighi di immediatezza e tempestività della contestazione disciplinare, e gli orientamenti giurisprudenziali in merito.”….continua la lettura

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