Articolo: Patto di prova: validità, limiti e tutele

approfondimento di Monica Lambrou – Avvocato

Estratto dal n. 13/2019 di Diritto & Pratica del Lavoro (Settimanale IPSOA)

Vuoi abbonarti a Diritto & Pratica del Lavoro? Solo per i lettori del sito c’è uno sconto del 10%, basta inserire questo Codice Sconto: 00718-773110 – Scarica un numero omaggio

 

Diritto_pratica_lavoro“Il patto di prova è una condizione alla cui buona riuscita si subordina il perfezionamento della assunzione del lavoratore. La ratio di tale elemento accidentale del contratto – che, in quanto tale, presenta le caratteristiche tipiche del termine e della condizione – è quello di far valutare ad entrambe le parti la convenienza del proseguire il rapporto di lavoro: durante il periodo di prova, il datore ha la possibilità di valutare le capacità del lavoratore, mentre quest’ultimo può valutare l’ambiente  dell’azienda e scegliere se proseguirvi la propria carriera o meno. Dottrina minoritaria, tuttavia, preferisce intendere il patto di  prova come una mera condizione di libera recedibilità delle parti, senza preavvisi né motivazioni.

In costanza di periodo di prova, il lavoratore sarà trattato, dal punto di vista economico, come se durante il perdurare di esso l’attività prestata abbia integrato un rapporto di lavoro vero e proprio: esso gli sarà conteggiato ai fini del calcolo di anzianità, nonché alla liquidazione del Tfr maturato fino ad allora; a tal fine, faranno parte del conteggio anche le ferie ed i permessi non usufruiti o le indennità di cui è creditore.”…continua la lettura

Wolters Kluwer Italia

Autore: Wolters Kluwer Italia

Editore di libri e periodici in materia giuridica

Condividi questo articolo su