Articolo: Salute e sicurezza sul lavoro, telelavoro e smart working

dottrina-lavoro-new-blueapprofonfimento di Lorenzo Fantini

 

Il telelavoro può essere definito un tipo di lavoro caratterizzato dall’impiego di tecnologie informatiche e telematiche, effettuato a distanza dalla sede centrale dell’azienda, con la quale il prestatore è collegato on-line o off-line (In questi termini, per tutti, M. Lepore, La sicurezza e la tutela della salute dei telelavoratori. L’accordo europeo del 16 luglio 2002, in ADL, 813 2002, pag. 813, ed ivi ampie indicazioni dottrinali; al riguardo si veda anche L. Gaeta, Telelavoro e diritto, Giappichelli, Torino 1998, pag. 2; M. Lai, La sicurezza del lavoro tra legge e contrattazione collettiva, Giappichelli, Torino 2002, pag. 281; cfr. la definizione contenuta, per la pubblica amministrazione, all’articolo 2 del d.P.R. n. 70/1999).

Si tratta di una prestazione (generalmente il trattamento di informazioni, come sottolineato da M. Lepore, op. cit., pag. 813) che può atteggiarsi in modo assai variegato, a seconda del tipo di mansioni che il lavoratore è chiamato a svolgere e del grado di interrelazione intercorrente tra il prestatore di lavoro e l’azienda che ne utilizza le attività (M. Lai, op. cit., pag. 283). Tale molteplicità di possibili estrinsecazioni del lavoro informatico a distanza (in questi termini definisce il telelavoro M. Lepore, op. cit., pag. 813) ha comportato una ampia discussione (sulla quale si rinvia a L. Gaeta, Lavoro a distanza e subordinazione, Napoli, 1993; L. Nogler, Qualificazione e disciplina del rapporto di telelavoro, in Subordinazione ed autonomia: vecchi e nuovi modelli, in QDLRI, 1998, pagina 101) in ordine alla qualificazione giuridica del telelavoro.

Al riguardo, appare in questa sede sufficiente ricordare come la classificazione tradizionalmente accettata (cfr., per tutti, M. Lai, op. cit., pagina 283) individui almeno cinque differenti tipi di telelavoratore, tre dei quali (il telelavoratore-imprenditore, quello autonomo e quello “parasubordinato”) collocabili nell’area del lavoro autonomo, ed i restanti due (telelavoratori a domicilio e quelli subordinati) riconducibili al lavoro subordinato. La qualificazione giuridica del rapporto di (tele)lavoro in essere tra le parti dipende, quindi, dalle diverse configurazioni concrete della prestazione effettuata dal telelavoratore ed è fondamentale – come tra poco meglio si illustrerà – per individuare la disciplina di volta applicabile in materia di salute e sicurezza sul lavoro. continua la lettura

Lorenzo Fantini

Autore: Lorenzo Fantini

avvocato, già dirigente divisioni salute e sicurezza del Ministero del lavoro

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