Articolo: Trasferimenti d’azienda, cessioni di contratto e maturazione del Tfr

approfondimento di Stefano Malandrini – Confindustria Bergamo

 

Estratto dal n. 40/2017 di Diritto & Pratica del Lavoro (Settimanale IPSOA)

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Diritto_pratica_lavoroTraslazione del rapporto di lavoro e Tfr

La disciplina del trattamento di fine rapporto, comporta da un ampio novero di norme regolamentari di dettaglio ma ancora sostanzialmente imputabile al disposto dell’art. 2120 c.c., riformato dalla legge n. 297 del 29 maggio 1982, definisce compiutamente molteplici aspetti della maturazione e dell’attribuzione di questo emolumento, che tuttavia sono fortemente influenzabili dalle svariate dinamiche che possono caratterizzare il rapporto di lavoro al quale afferiscono.

Criteri e modalità di accantonamento, di anticipazione e di liquidazione del trattamento di fine rapporto possono infatti risultare condizionate da sospensioni, retribuite o non retribuite, della prestazione di lavoro, modifiche del livello di inquadramento o di composizione salariale o stipendiale, introduzione o eliminazione di compensi, interventi di ammortizzatori sociali o di trattamenti indennitari a carico dell’Istituto previdenziale, interventi della contrattazione collettiva o di pattuizioni individuali che, per espresso rimando dei commi II e XII del succitato articolo, possono diversamente regolare maturazione ed erogazione. In particolare alcune implicazioni, rilevanti per la loro complessità, possono conseguire all’eventuale traslazione, senza risoluzione, della titolarità del rapporto di lavoro, ossia a seguito di novazioni che la normativa vigente riconduce alle due fattispecie della cessione del contratto di lavoro ex art. 1406 c.c. e del trasferimento di azienda o di ramo d’azienda ex art. 2112 c.c. In entrambe le ipotesi si determina in costanza di rapporto, rispettivamente su base volontaria (cessione) o per automatismo legale (trasferimento), la sostituzione del lavoratore titolare  del diritto di credito in corso di maturazione e del datore di lavoro corrispettivamente obbligato, derivandone effetti rispetto ai quali possono poi operare specifiche pattuizioni dei soggetti interessati, intervenire rinunce e/o svolgersi transazioni/conciliazioni.”….continua la lettura

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Autore: Wolters Kluwer Italia

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