Articolo: Valenza probatoria dei messaggi di posta elettronica e licenziamento

approfondimento di Salvatore Servidio

 

Estratto dal n. 17/2018 di Diritto & Pratica del Lavoro (Settimanale IPSOA)

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Diritto_pratica_lavoro“Nella vicenda oggetto della sentenza 15 marzo 2018, n. 6425, della Corte di cassazione, un dipendente di una società di telefonia era stato licenziato per giusta causa per irregolarità, in termini di privilegi conferiti solo ad alcuni rivenditori di rilevanza commerciale di prodotti di telefonia mobile, generando così una frode fiscale. Le contestazioni erano basate solo esclusivamente su messaggi di posta elettronica del dipendente prodotti dalla società e su dichiarazioni di lavoratori direttamente coinvolti nella procedura irregolare, riportate nella relazione di audit interno.

Il giudice di primo grado annullava il licenziamento comminato al dipendente, perché le contestazioni e i conseguenti motivi di licenziamento trovavano fondamento probatorio prevalentemente sulle comunicazioni mail intercorse, all’interno dell’azienda, tra i dipendenti, mail strutturalmente modificabili, alterabili e quindi non attendibili. La decisione veniva confermata in appello, ove la Corte territoriale osservava che la valenza probatoria dei messaggi posta elettronica acquisiti dal datore di lavoro in relazione all’account aziendale del lavoratore era dubbia trattandosi o di corrispondenza la cui acquisizione richiedeva determinate garanzie e l’intervento dell’autorità giudiziaria o di documenti provenienti dal datore di lavoro che aveva la piena disponibilità del server aziendale e, quindi, l’astratta possibilità di intervenire sul relativo contenuto, non venendo in rilievo ipotesi di corrispondenza elettronica certificata e sottoscritta con firma digitale sì da garantire la identificabilità dell’autore e l’identità del documento. Per quanto riguarda le emergenze dell’audit interno in relazione alla responsabilità del dipendente, il giudice di merito riteneva che
lo stesso risultava fondato su dichiarazioni di dipendenti direttamente coinvolti nella procedura irregolare e, quindi, in certa misura interessati ad attribuirne ad altri la paternità.”…. continua la lettura

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Autore: Wolters Kluwer Italia

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