Cassazione: possesso di hashish e licenziamento

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Con sentenza n. 21679 del 5 settembre 2018, la Corte di Cassazione ha ritenuto illegittimo il licenziamento di un dipendente, con mansioni di magazziniere, licenziato in tronco dal proprio datore di lavoro in quanto sorpreso dai carabinieri “durante una pausa di lavoro, in possesso di 25 grammi di hashish, al fine di spaccio, custoditi nella tuta di lavoro, mentre stava rientrando in azienda, tanto che era stato arrestato con grave discredito del nome commerciale della società per l’eco della notizia che vi era stato, anche in ambiente extra lavorativo“.

Sia in primo grado che in sede di Appello era stata riconosciuta la illegittimità del licenziamento ma senza la reintegra con la corresponsione di una indennità pari a 20 mensilità. In particolare, la Corte di Appello aveva ritenuto rilevante il fatto sotto l’aspetto disciplinare ma aveva ritenuto spropositata la sanzione espulsiva in quanto si trattava di una condotta extra lavorativa.

La Suprema Corte, rinviando alla Corte di Appello, in diversa composizione, ha chiesto di verificare nuovamente la fattispecie, per valutare se la condotta posta in essere dal lavoratore rientri nella previsione dell’art. 32 del CCNL del settore metalmeccanico e se, di conseguenza, il dipendente abbia o meno diritto alla reintegrazione e non alla tutela indennitaria.

La Redazione

Autore: La Redazione

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