Cassazione: sent.10366/2014 – autotrasporto: valore probatorio dei dischi cronotachigrafi

Con sentenza n. 10366 del 15 maggio 2014, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, intervendo sul tema del valore probatorio dei cd. “dischi cronotachigrafi” (strumenti in uso nel settore degli autotrasporti allo scopo di registrare velocità, distanze ed i tempi di lavoro)  ha sancito, di fatto, l’inidoneità dei dischi a costituire piena prova in giudizio quando non supportati da ulteriori elementi probatori.

Secondo la Suprema Corte:

“In tema di accertamento del lavoro prestato da un autotrasportatore e quindi dello straordinario eventualmente svolto, è noto che i dischi cronotachigrafi, in originale od in copia fotostatica, ove da controparte ne sia disconosciuta la conformità ai fatti in essi registrati e rappresentati, non possano da soli fornire piena prova, stante la preclusione sancita dall’art. 2712 c.c., né dell’effettuazione del lavoro e dell’eventuale straordinario, né della loro effettiva entità, occorrendo a tal fine che la presunzione semplice costituita dalla contestata registrazione o rappresentazione anzidette sia supportata da ulteriori elementi, pur se anch’essi di carattere indiziario o presuntivo, offerti dall’interessato o acquisiti dal giudice del lavoro nell’esercizio dei propri poteri istruttori (Cass. 20 giugno 2002, n. 9006; Cass. 20 dicembre 2001, n. 16098; Cass. 8 luglio 1994, n. 6437).”

 

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Autore: La Redazione

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