Governo: pubblicato in GU il Decreto Flussi 2021

Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 12 del 17 gennaio 2022, il DPCM 21 dicembre 2021 concernente la “Programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato per l’anno 2021“.

A titolo di programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari per l’anno 2021, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini non comunitari entro una quota complessiva massima di 69.700 unità.

 

 

il Decreto Flussi 2021

 

Fonte: Ministero del Lavoro

 


 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 dicembre 2021

Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei  lavoratori  non
comunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2021.
 
                            IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  recante  il   testo   unico   delle
disposizioni concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme
sulla  condizione  dello   straniero,   di   seguito   «testo   unico
dell'immigrazione»; 
  Visto,  in  particolare,  l'art.  3,  comma  4,  del  testo   unico
dell'immigrazione, che prevede che la  determinazione  annuale  delle
quote massime di stranieri da ammettere nel  territorio  dello  Stato
avviene con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
secondo  la  procedura  ivi  disciplinata,  sulla  base  dei  criteri
generali individuati nel documento programmatico  triennale  relativo
alla politica dell'immigrazione  e  degli  stranieri  nel  territorio
dello Stato, e che «In caso di mancata pubblicazione del  decreto  di
programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei ministri puo'
provvedere in via transitoria, con proprio decreto»; 
  Vista la legge  18  dicembre  2020,  n.  173,  di  conversione  del
decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, che ha  modificato  il  citato
art. 3, comma 4, quarto periodo, del testo  unico  dell'immigrazione,
sopprimendo  il  termine  di  adozione  del  menzionato  decreto  del
Presidente del Consiglio  dei  ministri  «entro  il  30  novembre  di
ciascun anno» nonche' il riferimento al «limite delle quote stabilite
nell'ultimo decreto emanato»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, recante il regolamento  di  attuazione  del  testo  unico  delle
disposizioni concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme
sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma  6,  del
citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; 
  Rilevato che il documento  programmatico  triennale  non  e'  stato
emanato; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  7
luglio 2020, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  252  del  12
ottobre 2020, concernente la programmazione  transitoria  dei  flussi
d'ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio  dello  Stato
per l'anno 2020, che ha previsto  una  quota  complessiva  di  30.850
cittadini non comunitari per  l'ingresso  in  Italia  per  motivi  di
lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo; 
  Ravvisata la necessita' di procedere in via transitoria a  definire
i flussi d'ingresso in  Italia  dei  lavoratori  non  comunitari  per
l'anno  2021,  incrementando,  rispetto  all'anno  2020,   la   quota
complessiva degli ingressi da prevedere, tenuto conto dei  fabbisogni
evidenziati dal mondo economico e produttivo nazionale; 
  Rilevato che per l'anno 2021 e' necessario prevedere una  quota  di
ingresso di lavoratori non  comunitari  per  lavoro  subordinato  non
stagionale, da destinare alle esigenze dei settori dell'autotrasporto
merci per conto terzi, dell'edilizia e turistico - alberghiero; 
  Rilevato, altresi', che per l'anno 2021 e' necessario prevedere una
quota di ingresso di lavoratori non comunitari, residenti all'estero,
che hanno partecipato  a  corsi  di  formazione  professionale  e  di
istruzione nei Paesi di origine, ai sensi  dell'art.  23  del  citato
testo unico sull'immigrazione, al fine di assicurare  continuita'  ai
rapporti di cooperazione con i Paesi terzi; 
  Visto l'art. 21 del citato testo unico sull'immigrazione, circa  la
previsione di quote riservate a favore di Paesi che collaborano nelle
politiche di regolamentazione dei flussi d'ingresso e nelle procedure
di riammissione,  nonche'  la  previsione  di  una  quota  d'ingresso
riservata ai lavoratori di origine italiana; 
  Ravvisata l'esigenza di consentire la conversione  in  permessi  di
soggiorno per lavoro subordinato e per lavoro autonomo di permessi di
soggiorno rilasciati ad altro titolo; 
  Tenuto  conto,  inoltre,  delle  esigenze  di   specifici   settori
produttivi  nazionali  che   richiedono   lavoratori   autonomi   per
particolari settori imprenditoriali e professionali; 
  Ravvisata, infine, la necessita' di prevedere una quota di ingresso
di lavoratori non comunitari per lavoro stagionale  da  ammettere  in
Italia per l'anno 2021, per le esigenze del settore  agricolo  e  del
settore turistico-alberghiero e che, allo scopo  di  semplificare  ed
ottimizzare procedure e tempi per l'impiego dei lavoratori stagionali
da parte dei datori di lavoro, e' opportuno incentivare le istanze di
nulla osta al lavoro  pluriennale,  riservando  una  specifica  quota
all'interno della quota stabilita per il lavoro stagionale; 
  Ritenuto  inoltre  che,  al  fine  di   contrastare   il   fenomeno
dell'impiego  irregolare  di  lavoratori   stagionali   nel   settore
agricolo, e' utile replicare la sperimentazione della  partecipazione
delle organizzazioni professionali dei datori di lavoro dello  stesso
settore al procedimento di assunzione dei lavoratori, riservando alle
istanze di nulla osta al lavoro presentate da tali organizzazioni una
specifica quota all'interno  della  quota  stabilita  per  il  lavoro
stagionale; 
  Rilevato che ai fini anzidetti puo'  provvedersi  con  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  da  adottare  in  via   di
programmazione transitoria; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. A titolo di programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei
lavoratori non comunitari per l'anno 2021, sono  ammessi  in  Italia,
per motivi di lavoro subordinato stagionale e  non  stagionale  e  di
lavoro  autonomo,  i  cittadini  non  comunitari  entro   una   quota
complessiva massima di 69.700 unita'. 
                               Art. 2 
 
  1. Sono ammessi in Italia, nell'ambito della quota massima indicata
all'art. 1, per motivi di lavoro  subordinato  non  stagionale  e  di
lavoro autonomo, i cittadini non comunitari entro una quota di 27.700
unita'. 
                               Art. 3 
 
  1. Nell'ambito della quota indicata all'art.  2,  sono  ammessi  in
Italia per motivi di lavoro subordinato non  stagionale  nei  settori
dell'autotrasporto   merci   per   conto   terzi,   dell'edilizia   e
turistico-alberghiero,  20.000  cittadini   dei   Paesi   che   hanno
sottoscritto  o  stanno  per  sottoscrivere  specifici   accordi   di
cooperazione in materia migratoria, cosi' ripartiti: 
    a) n. 17.000 lavoratori subordinati non stagionali· cittadini  di
Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina,  Corea  (Repubblica
di Corea), Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador,  Etiopia,  Filippine,
Gambia, Ghana, Giappone, Guatemala,  India,  Kosovo,  Mali,  Marocco,
Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan,  Repubblica
di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri  Lanka,  Sudan,  Tunisia,
Ucraina; 
    b) n. 3.000 lavoratori subordinati non  stagionali  cittadini  di
Paesi con i quali nel corso dell'anno 2022 entrino in vigore  accordi
di cooperazione in materia migratoria. 
                               Art. 4 
 
  1. Nell'ambito della quota indicata  all'art.  2,  sono  ammessi  m
Italia 100 cittadini stranieri non comunitari  residenti  all'estero,
che abbiano completato programmi  di  formazione  ed  istruzione  nei
Paesi d'origine ai sensi dell'art.  23  del  decreto  legislativo  25
luglio 1998, n. 286. 
  2. E' inoltre consentito l'ingresso in  Italia,  nell'ambito  della
quota indicata all'art. 2,  per  motivi  di  lavoro  subordinato  non
stagionale e  di  lavoro  autonomo,  di  100  lavoratori  di  origine
italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado  in
linea diretta di ascendenza, residenti in Venezuela. 
  3. Nell'ambito della quota prevista all'art. 2, e'  autorizzata  la
conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di: 
    a) n. 4.400 permessi di soggiorno per lavoro stagionale; 
    b) n. 2.000 permessi  di  soggiorno  per  studio,  tirocinio  e/o
formazione professionale; 
    c) n. 200 permessi di soggiorno  UE  per  soggiornanti  di  lungo
periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato  membro
dell'Unione europea. 
  4.  E'  inoltre  autorizzata,  nell'ambito  della  quota   indicata
all'art. 2, la  conversione  in  permessi  di  soggiorno  per  lavoro
autonomo di: 
    a) n.  370  permessi  di  soggiorno  per  studio,  tirocinio  e/o
formazione professionale; 
    b) n. 30 permessi di  soggiorno  UE  per  soggiornanti  di  lungo
periodo, rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro
dell'Unione europea. 
                               Art. 5 
 
  1.  E'  consentito  l'ingresso  in  Italia  per  motivi  di  lavoro
autonomo,  nell'ambito  della  quota  prevista  all'art.  2,  di  500
cittadini non  comunitari  residenti  all'estero,  appartenenti  alle
seguenti categorie: 
    a) imprenditori che intendono attuare un piano di investimento di
interesse per l'economia italiana, che preveda l'impiego  di  risorse
proprie non inferiori a 500.000 euro, nonche' la creazione almeno  di
tre nuovi posti di lavoro; 
    b) liberi professionisti  che  intendono  esercitare  professioni
regolamentate o vigilate, oppure non regolamentate ma rappresentate a
livello nazionale da  associazioni  iscritte  in  elenchi  tenuti  da
pubbliche amministrazioni; 
    c)  titolari  di  cariche  societarie  di  amministrazione  e  di
controllo espressamente previsti  dal  decreto  interministeriale  11
maggio 2011, n. 850; 
    d) artisti di  chiara  fama  o  di  alta  e  nota  qualificazione
professionale, ingaggiati da enti pubblici o privati, in presenza dei
requisiti espressamente previsti  dal  decreto  interministeriale  11
maggio 2011, n. 850; 
    e) cittadini stranieri che intendono costituire imprese «start-up
innovative» ai sensi  della  legge  17  dicembre  2012,  n.  221,  in
presenza dei  requisiti  previsti  dalla  stessa  legge  e  che  sono
titolari di un rapporto di lavoro di natura autonoma con l'impresa. 
                               Art. 6 
 
  1. Nell'ambito  della  quota  massima  indicata  all'art.  1,  sono
ammessi in Italia per motivi di  lavoro  subordinato  stagionale  nei
settori agricolo e turistico-alberghiero, i cittadini non  comunitari
residenti all'estero entro una quota di 42.000 unita'. 
  2. La quota indicata al comma 1 del presente  articolo  riguarda  i
lavoratori subordinati stagionali non comunitari cittadini dei  Paesi
indicati all'art. 3, comma 1, lettera a), del presente decreto. 
  3. Nell'ambito  della  quota  indicata  al  comma  1  del  presente
articolo, e' riservata una quota di 1.000 unita' per i lavoratori non
comunitari, cittadini dei Paesi indicati all'art. 3, comma 1, lettera
a),  che  abbiano  fatto  ingresso  in  Italia  per  prestare  lavoro
subordinato stagionale almeno una volta nei cinque anni precedenti  e
per i quali il datore di lavoro  presenti  richiesta  di  nulla  osta
pluriennale per lavoro subordinato stagionale. 
  4. Nell'ambito  della  quota  indicata  al  comma  1  del  presente
articolo, e' inoltre riservata per il settore agricolo, una quota  di
14.000 unita' ai  lavoratori  non  comunitari,  cittadini  dei  Paesi
indicati all'art. 3, comma 1, lettera a), le  cui  istanze  di  nulla
osta all'ingresso in Italia per lavoro stagionale anche  pluriennale,
siano presentate dalle organizzazioni  professionali  dei  datori  di
lavoro di Cia, Coldiretti, Confagricoltura, Copagri,  Alleanza  delle
cooperative (Lega cooperative e Confcooperative). Tali organizzazioni
assumono l'impegno a sovraintendere alla conclusione del procedimento
di assunzione dei lavoratori fino  all'effettiva  sottoscrizione  dei
rispettivi contratti di  lavoro,  ivi  compresi  gli  adempimenti  di
comunicazione previsti dalla normativa vigente. 
                               Art. 7 
 
  1. I termini per  la  presentazione  delle  domande  ai  sensi  del
presente decreto decorrono: 
    a) per  le  categorie  dei  lavoratori  non  comunitari  indicate
all'art. 3, comma 1, lettera a) ed all'art. 4,  dalle  ore  9,00  del
decimo giorno successivo alla  data  di  pubblicazione  del  presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; 
    b) per i lavoratori non comunitari stagionali  previsti  all'art.
6, dalle ore 9,00 del quindicesimo giorno  successivo  alla  data  di
pubblicazione del presente decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana; 
    c) per le categorie dei lavoratori non comunitari di cui all'art.
3, comma 1, lettera  b),  dalle  ore  9,00  del  quindicesimo  giorno
successivo  alla  pubblicazione  dell'accordo  di  cui  alla   citata
disposizione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
  2. Nel limite della quota  di  cui  all'art.  1,  sono  ammesse  le
domande di nulla osta al lavoro presentate entro due mesi dalla  data
di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
                               Art. 8 
 
  1. Le quote per lavoro subordinato, stagionale  e  non  stagionale,
previste dal presente  decreto,  sono  ripartite  dal  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali tra gli ispettorati territoriali del
lavoro, le regioni e le province autonome. 
  2.  Trascorsi  novanta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana,
qualora il Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali  rilevi
quote significative non utilizzate tra quelle previste  dal  presente
decreto, puo' effettuarne una diversa suddivisione sulla  base  delle
effettive  necessita'  riscontrate  nel  mercato  del  lavoro,  fermo
restando il limite massimo complessivo indicato all'art. 1. 
  3. Resta fermo quanto previsto dall'art. 34, comma 7,  del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  31  agosto  1999,  n.   394   con
riferimento  alla  redistribuzione  della  quota  di  lavoratori  non
comunitari formati all'estero prevista dall'art. 4, comma 1. 
                               Art. 9 
 
  1. Le disposizioni attuative relative all'applicazione del presente
decreto sono definite, in un'ottica di semplificazione, con  apposita
circolare congiunta del Ministero  dell'interno,  del  Ministero  del
lavoro e delle  politiche  sociali,  del  Ministero  delle  politiche
agricole, alimentari e forestali, sentito il Ministero  degli  affari
esteri e della cooperazione internazionale,  che  e'  comunicata  sui
siti web degli stessi anzidetti ministeri. 
    Roma, 21 dicembre 2021 
 
                                                  Il Presidente       
                                           del Consiglio dei ministri 
                                                      Draghi          

Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2021 
Ufficio controllo atti  P.C.M.  Ministeri  della  giustizia  e  degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 3049 
La Redazione

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