Governo: reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca

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Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 255 del 30 ottobre 2019, il Decreto Legge n. 126/2019 contenente misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti.

 

 

Fonte: Gazzetta Ufficiale

 

 


 

DECRETO-LEGGE 29 ottobre 2019, n. 126 

Misure  di  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  in   materia   di
reclutamento del personale scolastico e degli enti di  ricerca  e  di
abilitazione dei docenti.  
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
 
  Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Considerata la straordinaria necessita' ed  urgenza  di  introdurre
misure  per  assicurare   la   stabilita'   dell'insegnamento   nelle
istituzioni  scolastiche,  porre  rimedio  alla  grave   carenza   di
personale di ruolo nelle  scuole  statali  e  ridurre  il  ricorso  a
contratti a termine,  nonche'  per  garantire  lo  svolgimento  delle
funzioni tecnico-ispettive all'interno del sistema scolastico; 
  Considerata la straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  adeguare
disposizioni  generali  in  tema  di  lavoro  alle  dipendenze  della
pubblica amministrazione alle specificita' del personale scolastico e
di emanare disposizioni dirette  ad  assicurare  alle  famiglie  meno
abbienti condizioni economiche di favore per il trasporto scolastico; 
  Considerata la straordinaria necessita' ed  urgenza  di  introdurre
disposizioni   dirette   a   garantire   il   corretto    svolgimento
dell'attivita' amministrativa e ad assicurare i  servizi  di  pulizia
all'interno delle istituzioni scolastiche; 
  Considerata, infine, la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di
prevedere  misure  per  favorire  l'acquisto  di   beni   e   servizi
funzionalmente destinati all'attivita'  di  ricerca  e  di  prevedere
misure di semplificazione in materia universitaria e  per  consentire
il superamento del precariato negli enti pubblici di ricerca; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 10 ottobre 2019; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  del
Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  del
Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica
amministrazione; 
 
                              E m a n a 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
 
Disposizioni urgenti in materia di reclutamento  e  abilitazione  del
  personale docente nella scuola secondaria. 
 
  1. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca
e' autorizzato a bandire, contestualmente al concorso  ordinario  per
titoli ed esami di cui all'articolo 17,  comma  2,  lettera  d),  del
decreto legislativo 13  aprile  2017,  n.  59,  entro  il  2019,  una
procedura straordinaria per titoli ed esami per docenti della  scuola
secondaria di primo e di secondo grado, finalizzata all'immissione in
ruolo nei limiti di cui ai commi 2, 3 e 4. La procedura  e'  altresi'
finalizzata   all'abilitazione    all'insegnamento    nella    scuola
secondaria, alle condizioni previste dal presente articolo. 
  2. La procedura straordinaria di cui al comma 1, bandita a  livello
nazionale con uno  o  piu'  provvedimenti,  e'  organizzata  su  base
regionale  ed  e'  finalizzata  alla  definizione,  per   la   scuola
secondaria, di una graduatoria di vincitori, distinta per  regione  e
classe di  concorso  nonche'  per  l'insegnamento  di  sostegno,  per
complessivi ventiquattromila posti. La procedura  consente,  inoltre,
di  definire  un  elenco  dei   soggetti   che   possono   conseguire
l'abilitazione all'insegnamento alle condizioni di cui  al  comma  9,
lettera g). 
  3. La procedura di cui al comma 1 e' bandita per le regioni, classi
di concorso e tipologie di posto per  le  quali  si  prevede  che  vi
siano, negli  anni  scolastici  dal  2020/2021  al  2022/2023,  posti
vacanti  e  disponibili  ai  sensi  del  comma  4.  Ove  occorra  per
rispettare il limite annuale di cui al  comma  4,  le  immissioni  in
ruolo dei vincitori possono  essere  disposte  anche  successivamente
all'anno scolastico 2022/2023, sino all'esaurimento della graduatoria
dei ventiquattromila vincitori. 
  4. Alle immissioni in ruolo  di  cui  al  comma  3  e'  annualmente
destinata  la  quota  parte  delle  facolta'  assunzionali  che,  per
regione, classe di concorso e tipologia di posto, e'  pari  a  quella
destinata alle graduatorie ad esaurimento  di  cui  all'articolo  17,
comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59,  che  residua
dopo le immissioni in ruolo di cui all'articolo 17, comma 2,  lettere
a) e b), del medesimo decreto e dopo quelle di cui al  comma  17.  In
ogni caso i posti annualmente destinati alle immissioni  in  ruolo  a
valere  sulle  graduatorie  formate   a   seguito   della   procedura
straordinaria non possono superare  quelli  destinati,  per  ciascuna
regione, classe di concorso e tipologia di  posto,  alle  graduatorie
dei concorsi ordinari. 
  5. La partecipazione alla procedura e' riservata ai soggetti, anche
di ruolo, che, congiuntamente: 
    a) tra l'anno scolastico 2011/2012 e l'anno scolastico 2018/2019,
hanno svolto, su posto comune o di sostegno, almeno tre annualita' di
servizio, anche  non  consecutive,  valutabili  come  tali  ai  sensi
dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124; 
    b) hanno svolto almeno un anno di servizio,  tra  quelli  di  cui
alla lettera a), nella specifica classe di concorso o nella tipologia
di posto per la quale si concorre; 
    c) posseggono, per la classe di concorso richiesta, il titolo  di
studio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile  2017,
n. 59, fermo restando quanto previsto all'articolo 22, comma  2,  del
predetto decreto. Per la  partecipazione  ai  posti  di  sostegno  e'
richiesto  l'ulteriore  requisito   del   possesso   della   relativa
specializzazione. 
  6. Al fine di contrastare il fenomeno del ricorso  ai  contratti  a
tempo  determinato  nelle  istituzioni  scolastiche  statali  e   per
favorire l'immissione in ruolo dei relativi precari, il  servizio  di
cui al comma 5, lettera a), e' preso in considerazione unicamente  se
prestato nelle scuole secondarie statali.  Il  predetto  servizio  e'
considerato se prestato come insegnante di  sostegno  oppure  in  una
classe di concorso compresa tra quelle  di  cui  all'articolo  2  del
decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016,  n.  19,  e
successive modificazioni, incluse  le  classi  di  concorso  ad  esse
corrispondenti ai sensi del medesimo articolo 2. 
  7. E' altresi' ammesso a partecipare alla procedura, unicamente  ai
fini dell'abilitazione  all'insegnamento,  chi  e'  in  possesso  del
requisito di cui al comma 5, lettera a),  tramite  servizio  prestato
presso le scuole  paritarie  del  sistema  nazionale  di  istruzione.
Restano fermi gli ulteriori requisiti di cui al comma 5. 
  8. Ciascun soggetto puo' partecipare alla procedura di cui al comma
1 in un'unica regione per il sostegno oppure, in alternativa, per una
sola classe di concorso. E' consentita  la  partecipazione  sia  alla
procedura straordinaria di cui al comma 1 sia al concorso  ordinario,
anche per la medesima classe di concorso e tipologia di posto. 
  9. La procedura di cui al comma 1 prevede: 
    a) lo svolgimento di una prova scritta, da svolgersi con  sistema
informatizzato, composta  da  quesiti  a  risposta  multipla,  a  cui
possono partecipare coloro che sono in possesso dei requisiti di  cui
ai commi 5 e 6; 
    b) la formazione di una graduatoria di vincitori, sulla base  del
punteggio riportato nella prova  di  cui  alla  lettera  a)  e  della
valutazione dei titoli di cui al comma 11, lettera c), nel limite dei
posti di cui al comma 2; 
    c) l'immissione in ruolo dei soggetti di cui alla lettera b), nel
limite dei posti  annualmente  autorizzati  ai  sensi  del  comma  4,
conseguentemente ammessi al periodo di formazione iniziale e prova; 
    d) lo svolgimento di una prova scritta, da svolgersi con  sistema
informatizzato, composta  da  quesiti  a  risposta  multipla,  a  cui
possono partecipare i soggetti di cui al comma 7; 
    e)  la  compilazione  di  un  elenco  dei  soggetti  che,  avendo
conseguito nelle prove di cui alle  lettere  a)  e  d)  il  punteggio
minimo previsto  dal  comma  10,  possono  conseguire  l'abilitazione
all'insegnamento alle condizioni di cui alla lettera g); 
    f) l'abilitazione all'esercizio della professione docente per  la
relativa classe di concorso, dei vincitori della procedura immessi in
ruolo, all'atto della conferma in ruolo. I vincitori della  procedura
possono altresi' conseguire l'abilitazione, alle  condizioni  di  cui
alla lettera g), numeri 2) e 3); 
    g) l'abilitazione all'esercizio  della  professione  docente  per
coloro che risultano iscritti nell'elenco  di  cui  alla  lettera  e)
purche': 
      1)  abbiano  in  essere  un  contratto  di  docenza   a   tempo
determinato di durata annuale  o  fino  al  termine  delle  attivita'
didattiche presso una istituzione scolastica o educativa del  sistema
nazionale di istruzione, ferma restando la regolarita' della relativa
posizione contributiva; 
      2) conseguano i crediti formativi universitari o accademici  di
cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto  legislativo  13
aprile 2017, n. 59, ove non ne siano gia' in possesso; 
      3) superino la prova di cui al comma 13, lettera c). 
  10. Le prove di cui al comma 9, lettere a) e d), sono superate  dai
candidati che conseguano  il  punteggio  minimo  di  sette  decimi  o
equivalente, e riguardano il programma di esame previsto per la prova
dei concorsi per la scuola secondaria banditi nel 2018. 
  11. La procedura di cui al presente articolo e' bandita con decreto
del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca,  da
adottare entro il termine di cui al comma 1. Il bando definisce,  tra
l'altro: 
    a) i termini e le modalita' di  presentazione  delle  istanze  di
partecipazione alla procedura di cui al comma 1; 
    b) la composizione di un comitato tecnico scientifico  incaricato
di validare ed eventualmente  predisporre  i  quesiti  relativi  alle
prove di cui al comma 9, lettere a) e d); 
    c) i titoli valutabili e il punteggio a essi attribuibile,  utili
alla formazione della graduatoria di cui al comma 9, lettera b); 
    d) i posti disponibili, ai sensi del comma 4, per regione, classe
di concorso e tipologia di posto; 
    e) la composizione delle commissioni di valutazione, distinte per
le prove di cui al comma 9, lettere a) e d), e delle  loro  eventuali
articolazioni; 
    f)  l'ammontare  dei  diritti  di  segreteria   dovuti   per   la
partecipazione alla procedura di  cui  al  comma  1,  determinato  in
maniera   da   coprire    integralmente    ogni    onere    derivante
dall'organizzazione della medesima. Le somme  riscosse  sono  versate
all'entrata del  bilancio  dello  Stato  per  essere  riassegnate  ai
pertinenti  capitoli  di  bilancio  dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 
  12. Ai membri del comitato di cui al  comma  11,  lettera  b),  non
spettano compensi, emolumenti,  indennita',  gettoni  di  presenza  o
altre utilita' comunque denominate, fermo restando il rimborso  delle
eventuali spese. 
  13. Con decreto del Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3,  della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti: 
    a) le modalita' di  acquisizione  per  i  vincitori,  durante  il
periodo di formazione iniziale e con oneri a carico dello Stato,  dei
crediti formativi universitari o accademici di  cui  all'articolo  5,
comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017,  n.  59,
ove non ne siano gia' in possesso; 
    b) l'integrazione del periodo di formazione iniziale e  prova  di
cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile  2017,  n.  59,
con una prova orale, da superarsi con il punteggio di sette decimi  o
equivalente nonche' i contenuti e le modalita' di  svolgimento  della
predetta prova e  l'integrazione  dei  comitati  di  valutazione  con
almeno un membro esterno all'istituzione scolastica, cui non spettano
compensi,  emolumenti,  indennita',  gettoni  di  presenza  o   altre
utilita' comunque denominate, ne' rimborsi spese; 
    c) le modalita' di acquisizione, per i soggetti di cui  al  comma
9,  lettera  f),   secondo   periodo,   e   lettera   g),   ai   fini
dell'abilitazione e senza oneri a carico della finanza pubblica,  dei
crediti formativi universitari o accademici di  cui  all'articolo  5,
comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017,  n.  59,
nonche' le modalita' ed i contenuti della prova orale di abilitazione
e la composizione della relativa commissione. 
  14. Il periodo di formazione iniziale  e  prova,  qualora  valutato
positivamente, assolve agli obblighi  di  cui  all'articolo  438  del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nel rispetto del  vincolo
di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
Ai candidati che superano il predetto periodo si  applica  l'articolo
13, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. 
  15. All'articolo 17, comma 2, lettera d), del  decreto  legislativo
13 aprile 2017, n. 59 il secondo e terzo periodo sono soppressi. 
  16. Il conseguimento  dell'abilitazione  all'insegnamento  non  da'
diritto ad essere assunti alle dipendenze dello Stato. 
  17. Al fine di ridurre il ricorso ai contratti a tempo determinato,
nell'anno  scolastico  2020/2021  e  nelle  regioni  nelle  quali  le
graduatorie di cui all'articolo 1, comma 114, della legge  13  luglio
2015, n. 107, e di cui all'articolo 17,  comma  2,  lettera  b),  del
decreto legislativo 13 aprile 2017,  n.  59,  siano  insufficienti  a
coprire la relativa quota di immissioni in ruolo, i posti  vacanti  e
disponibili residui, dopo le consuete  operazioni  di  immissione  in
ruolo da graduatorie della regione, sono coperti mediante scorrimento
delle graduatorie concorsuali delle altre regioni, su  istanza  degli
aspiranti.    Con    decreto    del    Ministero     dell'istruzione,
dell'universita'   e   della   ricerca,   sentita    la    conferenza
Stato-Regioni, e' disciplinata l'attuazione del presente comma.  Alle
relative immissioni in ruolo si applica l'articolo 13, comma  3,  del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. 
  18. Le graduatorie del concorso di cui all'articolo 1,  comma  114,
della legge 13 luglio 2015, n. 107, conservano la loro validita'  per
un ulteriore anno, oltre al periodo di cui all'articolo 1, comma 603,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205. 
  19. Agli oneri di cui al comma 13, lettera a), pari a 4 milioni  di
euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede ai  sensi
dell'articolo 9. 
                               Art. 2 
 
 
Disposizioni in materia di reclutamento  del  personale  dirigenziale
  scolastico e  tecnico  dipendente  dal  Ministero  dell'istruzione,
  dell'universita' e della ricerca, e per assicurare la funzionalita'
  delle istituzioni scolastiche. 
 
  1. All'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo  periodo,  le  parole  «corso-concorso  selettivo  di
formazione» sono sostituite dalle seguenti: «concorso  selettivo  per
titoli ed esami, organizzato su base regionale,» e le parole «sentito
il Ministero dell'economia e delle  finanze»  sono  sostituite  dalle
seguenti:  «di   concerto   con   il   Ministro   per   la   pubblica
amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze»; 
    b) il secondo periodo e' soppresso; 
    c) al terzo periodo, le parole «per l'accesso al  corso-concorso»
sono soppresse; 
    d) dopo il quinto periodo e'  inserito  il  seguente:  «Le  prove
scritte e la prova orale sono superate dai candidati che  conseguano,
in  ciascuna  prova,  il  punteggio  minimo   di   sette   decimi   o
equivalente.»; 
    e) il sesto e settimo periodo sono soppressi; 
    f) l'ottavo periodo e' sostituito dal seguente: «Con uno  o  piu'
decreti  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica  amministrazione
e con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sono  definiti  le
modalita' di svolgimento del concorso e dell'eventuale  preselezione,
le  prove  e  i   programmi   concorsuali,   la   valutazione   della
preselezione, delle prove e dei titoli, la disciplina del periodo  di
formazione e prova e i contenuti dei moduli formativi relativi ai due
anni successivi alla conferma in ruolo,». 
  2. E' autorizzata l'ulteriore  spesa  di  180  mila  euro  annui  a
decorrere  dal  2021,  per  la  formazione  iniziale  dei   dirigenti
scolastici. 
  3. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca
e'  autorizzato  a  bandire,  nell'ambito  della  vigente   dotazione
organica,  un  concorso  pubblico,  per  titoli  ed  esami,  per   il
reclutamento, a decorrere da gennaio 2021, di cinquantanove dirigenti
tecnici, con conseguenti maggiori oneri per spese di personale pari a
euro 7,90 milioni annui, fermo restando il regime  autorizzatorio  di
cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27  dicembre  1997,
n. 449, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 4,  commi  3,
3-bis e 3-quinquies,  del  decreto-legge  31  agosto  2013,  n.  101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,  n.  125,
nonche' in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 300,
302 e 344,  della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145.  E'  altresi'
autorizzata la spesa di 170 mila euro nel 2019 e di 180 mila euro nel
2020 per lo svolgimento del concorso. 
  4. Nelle more dell'espletamento del concorso di  cui  al  comma  3,
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma  94,  quinto
periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107,  e'  rifinanziata  nella
misura di 1,98 milioni di euro nel 2019 e di 7,90 milioni di euro nel
2020, ferme restando la finalita' e la procedura di cui  al  medesimo
comma 94. I contratti stipulati a valere  sulle  risorse  di  cui  al
primo periodo hanno termine all'atto  dell'immissione  in  ruolo  dei
dirigenti tecnici di cui al comma 3 e comunque entro il  31  dicembre
2020. 
  5. All'articolo  58  del  decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono
apportate le seguenti modificazioni:  
    a) al comma  5-ter  le  parole  «per  titoli  e  colloquio»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «per  11.263  posti  di   collaboratore
scolastico, graduando i candidati secondo le modalita' previste per i
concorsi provinciali per collaboratore scolastico di cui all'articolo
554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297», dopo  le  parole
«legge 27 dicembre 2017, n. 205» sono inserite le seguenti:  «nonche'
il personale escluso dall'elettorato politico attivo, nonche'  coloro
che siano stati  destituiti  o  dispensati  dall'impiego  presso  una
pubblica amministrazione per persistente insufficiente  rendimento  o
dichiarati decaduti per aver  conseguito  la  nomina  o  l'assunzione
mediante la produzione di  documenti  falsi  o  viziati  da  nullita'
insanabile, nonche' i condannati per i reati di cui all'articolo  73,
del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309  e
i  condannati  per  taluno  dei  delitti  indicati   dagli   articoli
600-septies.2 e 609-novies del codice penale, nonche' gli  interdetti
da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonche' da
ogni ufficio o  servizio  in  istituzioni  o  strutture  pubbliche  o
private frequentate abitualmente da minori»; 
    b) al comma  5-quater  dopo  il  terzo  periodo  e'  aggiunto  il
seguente: «Il personale immesso in ruolo ai sensi del presente  comma
non ha diritto, ne' ai fini giuridici  ne'  a  quelli  economici,  al
riconoscimento del servizio prestato quale dipendente  delle  imprese
di cui al comma 5-ter.». 
  6. L'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017,
n. 75, si applica anche alla progressione all'area dei direttori  dei
servizi  generali   e   amministrativi   del   personale   assistente
amministrativo di ruolo che abbia svolto a tempo  pieno  le  funzioni
dell'area di destinazione per almeno tre  interi  anni  scolastici  a
decorrere dal 2011/2012. Le graduatorie risultanti dalla procedura di
cui al primo periodo, sono  utilizzate  in  subordine  a  quelle  del
concorso di cui all'articolo 1, comma 605, della  legge  27  dicembre
2017, n. 205.  
                               Art. 3 
 
 
Disposizioni urgenti  in  materia  di  rilevazione  biometrica  delle
  presenze  del  personale  scolastico  e  di  servizi  di  trasporto
  scolastico. 
 
  1. All'articolo 2 della legge 19 giugno 2019, n. 56, il comma 4  e'
sostituito dal seguente: «Il personale degli istituti  scolastici  ed
educativi nonche' i dirigenti scolastici, sono esclusi dall'ambito di
applicazione del presente articolo.». 
  2. Fermo restando l'articolo 5 del decreto  legislativo  13  aprile
2017, n. 63, la quota di partecipazione diretta dovuta dalle famiglie
per l'accesso ai servizi di trasporto degli alunni  puo'  essere,  in
ragione delle condizioni della famiglia  e  sulla  base  di  delibera
motivata,  inferiore  ai  costi  sostenuti   dall'ente   locale   per
l'erogazione del servizio, o  anche  nulla,  purche'  sia  rispettato
l'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, commi da 819  a  826,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145. 
                               Art. 4 
 
 
               Semplificazioni in materia di acquisti 
                funzionali alle attivita' di ricerca 
 
  1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 450  e  452,  della
legge 27 dicembre 2006,  n.  296,  in  tema  di  ricorso  al  mercato
elettronico e di utilizzo della rete  telematica,  non  si  applicano
alle universita'  statali  e  alle  istituzioni  di  alta  formazione
artistica, musicale e coreutica, per l'acquisto  di  beni  e  servizi
funzionalmente destinati all'attivita' di ricerca.   
                               Art. 5 
 
 
              Semplificazioni in materia universitaria 
 
  1. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 16, comma 1, secondo periodo, la parola «sei»  e'
sostituita dalla seguente: «nove»; 
    b)  all'articolo  24,  comma  6,  le  parole  «dell'ottavo»  sono
sostituite dalle seguenti: «del decimo» e le parole «dal  nono»  sono
sostituite dalle parole «dall'undicesimo». 
  2. La durata dei titoli di abilitazione scientifica  nazionale,  di
cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240,  conseguiti
precedentemente alla data di entrata in vigore del presente  decreto,
e' di nove anni dalla data del rilascio degli stessi.   
                               Art. 6 
 
 
                 Disposizioni urgenti sul personale 
                   degli enti pubblici di ricerca 
 
  1. All'articolo 12 del decreto legislativo  25  novembre  2016,  n.
218, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti: 
    «4-bis. Con riferimento alle procedure di  cui  all'articolo  20,
comma 1, del decreto legislativo 25 maggio  2017,  n.  75,  poste  in
essere dagli enti pubblici di ricerca, il requisito di cui  al  comma
1, lettera b), del predetto articolo 20, e' soddisfatto  anche  dalla
idoneita',  in  relazione  al  medesimo  profilo  professionale,   in
graduatorie vigenti alla data del 22 giugno 2017 relative a procedure
concorsuali ordinarie o bandite ai sensi del decreto-legge 31  agosto
2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  ottobre
2013, n.  125.  Alle  iniziative  di  stabilizzazione  del  personale
assunto mediante procedure diverse da quelle di cui al predetto comma
1, lettera b), dell'articolo 20 del decreto  legislativo  n.  75  del
2017, si provvede previo espletamento di prove selettive. 
    4-ter. Con riferimento alle procedure  di  cui  all'articolo  20,
comma 1, del decreto legislativo 25 maggio  2017,  n.  75,  poste  in
essere dagli enti pubblici di ricerca, ai fini del requisito  di  cui
al comma 1, lettera c), del predetto articolo 20, si considerano, per
il  conteggio  dei  periodi   prestati   con   l'ente   che   procede
all'assunzione, anche quelli relativi alle collaborazioni  coordinate
e continuative e gli assegni di ricerca di cui all'articolo 22  della
legge 30 dicembre 2010, n. 240.».   
                               Art. 7 
 
 
           Modificazioni alla legge 20 agosto 2019, n. 92 
 
  1. All'articolo 2 della legge 20 agosto 2019, n. 92, dopo il  comma
9, e' aggiunto il seguente: 
    «9-bis. L'intervento previsto non determina un  incremento  della
dotazione  organica  complessiva  e   non   determina   l'adeguamento
dell'organico dell'autonomia alle situazioni di fatto oltre i  limiti
del contingente previsto dall'articolo 1, comma 69,  della  legge  13
luglio 2015, n. 107.».   
                               Art. 8 
 
 
                       Disposizioni contabili 
 
  1. Il fondo di funzionamento di  cui  all'articolo  1,  comma  601,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' incrementato di  euro  8,426
milioni nell'anno 2019. 
  2. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio
2015, n. 107, e' incrementato di 10,50 milioni di euro nel 2019. 
  3. All'articolo 1, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n.  315,  le
parole «e di lire 50 miliardi a decorrere dal 2000»  sono  sostituite
dalle seguenti: «, di euro 25,8 milioni annui dal 2000  al  2018,  di
euro 12,3 milioni annui per l'anno 2019 e  di  euro  25,8  milioni  a
decorrere dal 2020». 
  4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a euro 18,926 milioni
nel 2019, si provvede ai sensi dell'articolo 9. 
  5. All'articolo 1, comma 128, della legge 13 luglio 2015,  n.  107,
dopo le parole «di ruolo» sono inserite  le  seguenti:  «nonche'  con
contratti a  tempo  determinato  annuale  o  sino  al  termine  delle
attivita' didattiche».   
                               Art. 9 
 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, comma 13, lettera a),  2,
comma 1, lettera a), commi 2, 3 e 4, 8, commi 3 e 4 e le  lettere  c)
ed e) del presente articolo, pari a 21,076 milioni di euro per l'anno
2019, 12,080 milioni di euro per ciascuno degli  anni  2020,  2021  e
2022 e  8,080  milioni  di  euro  a  decorrere  dall'anno  2023,  che
aumentano in termini di fabbisogno e  indebitamento  netto  a  32,135
milioni di euro per  l'anno  2019,  a  16,086  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 e a 12,086 milioni  di  euro  a
decorrere dall'anno 2023, si provvede: 
    a) quanto a euro 13,5 milioni  per  l'anno  2019,  a  euro  8,260
milioni a decorrere dall'anno  2020,  che  aumentano  in  termini  di
fabbisogno e indebitamento netto a 14,460 milioni di euro per  l'anno
2019, a 12,092 milioni di euro a decorrere dall'anno  2020,  mediante
corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle  minori  spese
derivanti dagli articoli 2, commi 1, lettera a) e  commi 3  e  4,  8,
comma 3; 
    b) quanto a euro 4 milioni per ciascuno degli anni 2020,  2021  e
2022, mediante utilizzo delle risorse del fondo di  cui  all'articolo
1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 
    c)  quanto  a  euro  4,260  milioni  per  l'anno  2019   mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma  202,
della legge 13 luglio 2015, n. 107; 
    d) quanto a 8,426 milioni  di  euro  per  l'anno  2019,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017,  n.
59; 
    e) quanto a 5,040 milioni  di  euro  per  l'anno  2019,  mediante
utilizzo delle risorse di cui all'articolo 20, comma 4,  del  decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 66.  
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare le occorrenti variazioni di bilancio.   
                               Art. 10 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 29 ottobre 2019 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                                Conte, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri 
 
                                Fioramonti, Ministro dell'istruzione,
                                dell'universita' e della ricerca 
 
                                Gualtieri, Ministro  dell'economia  e
                                delle finanze 
 
                                Dadone,  Ministro  per  la   pubblica
                                amministrazione 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Bonafede 
La Redazione

Autore: La Redazione

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