INPS: domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori usuranti entro il 1° marzo 2015

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L’Inps, con il messaggio n. 9963 del 30 dicembre 2014 pdf_icon, fornisce le istruzioni per la presentazione, entro il 1° marzo 2015, le domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti, con riferimento ai soggetti che perfezionano i prescritti requisiti nell’anno 2015.

La domanda, intesa ad ottenere il riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti, può essere presentata anche da lavoratori dipendenti delle Gestioni dipendenti privati e pubblici e che hanno svolto detti lavori e che raggiungono il diritto alla pensione di anzianità con il cumulo della contribuzione versata in una delle Gestioni Speciali dei lavoratori autonomi secondo le regole previste per dette Gestioni Speciali.

Lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti; lavoratori addetti alla cosiddetta “linea catena”; conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.

 

Le categorie di lavoratori destinatari del beneficio in parola, che maturano i requisiti nel 2015, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni e, se lavoratori dipendenti, di un’età minima di 61 anni e 3 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 97,3, se lavoratori autonomi, di un’età minima di 62 anni e 3 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 98,3.

Lavoratori notturni

   Lavoratori a turni

 
1) OCCUPATI PER UN NUMERO DI GIORNI LAVORATIVI PARI O SUPERIORE A 78 ALL’ANNO

Per detta categoria di lavoratori sono richiesti i requisiti generali previsti per i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente faticose e pesanti.
2) OCCUPATI PER UN NUMERO DI GIORNI LAVORATIVI DA 64 A 71 ALL’ANNO

I lavoratori appartenenti a tale categoria, che maturano i requisiti nel 2015, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni e, se lavoratori dipendenti, di un’età minima di 63 anni e 3 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 99,3, se lavoratori autonomi, di un’età minima di 64 anni e 3 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 100,3.
3) OCCUPATI PER UN NUMERO DI GIORNI LAVORATIVI DA 72 A 77 ALL’ANNO

I lavoratori appartenenti a tale categoria, che maturano i requisiti nel 2015, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni e, se lavoratori dipendenti, di un’età minima di 62 anni e 3 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 98,3, se lavoratori autonomi, di un’età minima di 63 anni e 3 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 99,3.

 

  Lavoratori notturni che prestano attività per periodi di durata pari all’intero anno lavorativo

Per tale tipologia di lavoratori sono richiesti i requisiti generali previsti per i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente faticose e pesanti, di cui al punto 2.1.

 

Precisazioni relative ai lavoratori notturni

Il comma 7 dell’articolo 1 del decreto legislativo n. 67 del 2011 prevede che, per i lavoratori che prestano attività per un numero di giorni lavorativi all’anno sia da 64 a 71, sia da 72 a 77, si applica il beneficio previsto per l’attività svolta per il periodo di tempo più lungo nell’ambito del periodo dei 7 anni negli ultimi 10 anni di attività lavorativa.

 

Il medesimo comma 7 disciplina, altresì, i casi in cui il lavoratore notturno, che presta attività in turni per un numero di giorni inferiori a 78 l’anno, abbia svolto anche una o più delle seguenti attività:

  • lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti;
  • lavoratori addetti alla cosiddetta “linea catena”;
  • conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo;
  • lavoratori che svolgono attività notturna per un numero di giorni all’anno pari o superiore a  78;
  • lavoratori notturni che prestano attività per almeno tre ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per periodi di durata pari  all’intero anno lavorativo.

In quest’ultimo caso si applica il beneficio previsto per i lavoratori che abbiano prestato attività in turni inferiori a 78 giorni l’anno solo se, prendendo in considerazione il periodo complessivo in cui sono state svolte le predette attività, il lavoro da turnista con meno di 78 notti sia stato svolto per un periodo superiore alla metà.

 

 

Fonte: Inps

La Redazione

Autore: La Redazione

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