INPS: importo dei contributi per i lavoratori domestici – anno 2020

L’INPS ha emanato la circolare n. n. 17 del 6 febbraio 2020 con la quale comunica gli importi dei contributi dovuti per l’anno 2020 per i lavoratori domestici a seguito della variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

 

2. Importo dei contributi. Decorrenza dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020

1.  A.    Senza contributo addizionaledi cui all’articolo 2, comma 28, della L. n. 92/2012 e ss.mm.ii.

 

RETRIBUZIONE ORARIA  IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO
Effettiva Convenzionale Comprensivo quota CUAF Senza quota CUAF (1)
fino a €  8,10

oltre   €  8,10 – fino a €  9,86

oltre  €  9,86

€  7,17

€  8,10

€  9,86

 €  1,43 (0,36) (2)

€  1,62 (0,41) (2)

€  1,97 (0,49) (2)

€  1,44 (0,36) (2)

€  1,63 (0,41) (2)

€  1,98 (0,49) (2)

Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali  €  5,22  €  1,04 (0,26) (2)  €  1,05 (0,26) (2)

(1) Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (art. 1 del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403).

(2) La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.

2.  B.    Comprensivo del contributo addizionale di cui all’articolo 2, comma 28, della L. n. 92/2012 e ss.mm.ii., da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato

 

 RETRIBUZIONE ORARIA IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO
Effettiva Convenzionale Comprensivo quota CUAF Senza quota CUAF (1)
fino a €  8,10

oltre   €  8,10 – fino a  €  9,86

oltre  €  9,86

€  7,17

€  8,10

€  9,86

 €  1,53 (0,36) (2)

€  1,73 (0,41) (2)

€  2,11 (0,49) (2)

€  1,54 (0,36) (2)

€  1,74 (0,41) (2)

€  2,12 (0,49) (2)

Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali €  5,22 €  1,12 (0,26) (2)  €  1,12 (0,26) (2)

 

(1) Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (art. 1 del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403).

 (2) La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.

3. Coefficienti di ripartizione. Dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020

A. Senza contributo addizionaledi cui all’articolo 2, comma 28, della L. n. 92/2012 e ss.mm.ii.

 

GESTIONE LAVORATORI DOMESTICI CON CUAF LAVORATORI DOMESTICI SENZA CUAF
ALIQUOTE COEFFICIENTI ALIQUOTE COEFFICIENTI
FPLD

ASpI

CUAF

MATERNITA’

INAIL

Fondo garanzia tratt. fine rapporto

TOTALE

17,4275%

1,0300%

0%

0%

1,31%

0,20%

19,9675%

0,872793

0,051584

0

0

0,065607

0,010016

1

17,4275%

1,1500%

0%

1,31%

0,20%

20,0875%

0,867579

0,057250

0

0,065215

0,009956

1

 B. Comprensivo del contributo addizionale di cui all’articolo 2, comma 28, della L. n. 92/2012 e ss.mm.ii., da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato

 

GESTIONE LAVORATORI DOMESTICI CON CUAF LAVORATORI DOMESTICI SENZA CUAF
ALIQUOTE COEFFICIENTI ALIQUOTE COEFFICIENTI
FPLD

ASpI

CUAF

MATERNITA’

INAIL

Contributo addizionale

Fondo garanzia tratt. fine rapporto

TOTALE

17,4275%

1,0300%

0%

0%

1,31%

1,40%

0,20%

21,3675%

0,815608

0,048204

0

0

0,061308

0,065520

0,009360

1

17,4275%

1,1500%

0%

1,31%

1,40%

0,20%

21,4875%

0,811053

0,053519

0

0,060966

0,065154

0,009308

1

 

 

Fonte: INPS

 

 


 

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Autore: LA REDAZIONE

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