Min. lavoro: interpello 41/2010 – Collocamento obbligatorio e computo del personale dipendente del settore assicurativo

La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 41 del 5 novembre 2010, ha risposto ad un quesito dell’ANIA, (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici), in merito alla corretta interpretazione delle disposizioni di cui gli artt. 3 e 11 della L. n. 68/1999, recante norme sul collocamento obbligatorio. In particolare, l’istante chiede se sia possibile escludere, in tutto o in parte, dal computo della base occupazionale, ai fini del calcolo della quota di riserva ex art. 3 sopra citato, il personale dipendente non dirigente, appartenente alla categoria dei “produttori” del settore assicurativo.

 La risposta in sintesi:

“…Alla luce di quanto sopra, in risposta al quesito avanzato, il personale dipendente con la qualifica di produttore del settore assicurativo, non può essere escluso dalla base di computo di cui all’art. 4, salvo i casi di assunzione mediante l’utilizzo delle tipologie contrattuali tassativamente indicate dalla legge.
Si ritiene, tuttavia, che al fine di ottemperare agli obblighi del collocamento mirato nel suddetto contesto produttivo sia comunque possibile stipulare con gli Uffici competenti, su base provinciale, le convenzioni di cui agli artt. 11 e ss. della L. n. 68/1999, considerate strumento maggiormente idoneo a perseguire la finalità previste dalla legge.
È opportuno sottolineare che il contenuto delle convenzioni, volte alla progressiva copertura della quota di riserva, deve prevedere una durata legata ad una serie di parametri. Tra questi rientra in primo luogo la valutazione da parte del datore di lavoro della possibile occupabilità del soggetto diversamente abile in attività di tirocinio, di orientamento e di formazione territoriale (v. Conferenza Unificata – Linee programmatiche per la stipula delle convenzioni – seduta del 22-02- 2001).
Per quanto concerne l’eventuale fruibilità dell’esonero parziale di cui all’art. 5, comma 3, si evidenzia che il suddetto esonero, disciplinato dal D.M. n. 357/2000, si configura come uno strumento meramente residuale rispetto alle diverse possibilità di avviamento al lavoro offerte dalla L. n. 68/1999. La concessione di tale istituto risulta, peraltro, condizionata dalla sussistenza in concreto di almeno una delle tre caratteristiche, di cui all’art. 3 D.M., rappresentate dalla “particolarità, faticosità o pericolosità dell’attività lavorativa svolta”.
Inoltre, relativamente alla corretta interpretazione da attribuire al requisito della “particolare modalità di svolgimento dell’attività lavorativa svolta dal datore di lavoro richiedente l’esonero parziale” ex art. 5, comma 3, L. n. 68/1999, si sottolinea che la valutazione della stessa, di competenza del singolo Servizio provinciale, deve adeguatamente tener conto della situazione organizzativa del datore di lavoro e del tipo di attività lavorativa svolta.”.

 

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Autore: La Redazione

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