Min.Lavoro: modifiche al decreto istitutivo del fondo di solidarietà bilaterale SOLIMARE

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 18 luglio 2017, il Decreto ministeriale del 17 maggio 2017, con la modifica al decreto 8 giugno 2015, n. 90401, relativo all’istituzione del fondo di solidarietà bilaterale del settore marittimo – SOLIMARE.

 

Fonte: Ministero del Lavoro

 

 


 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 17 maggio 2017 

Modifica al decreto 8 giugno 2015, n. 90401 relativo  all'istituzione
del  fondo  di  solidarieta'  bilaterale  del  settore  marittimo   -
SOLIMARE. (Decreto n. 99295).
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visti gli articoli da 26 a 40 del decreto legislativo 14  settembre
2015, n. 148, volti ad assicurare,  ai  lavoratori  dei  settori  non
coperti dalla normativa  in  materia  d'integrazione  salariale,  una
tutela in costanza di rapporto di lavoro  nei  casi  di  riduzione  o
sospensione dell'attivita' lavorativa per  le  cause  previste  dalla
normativa  in  materia  di   integrazione   salariale   ordinaria   o
straordinaria; 
  Visto l'art. 26, comma 1, del decreto legislativo n. 148 del  2015,
che prevede, per i settori non coperti  dalla  normativa  in  materia
d'integrazione salariale, che si  costituiscano,  previa  stipula  di
accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali,  da
parte    delle    organizzazioni    sindacali    e    imprenditoriali
comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale,  fondi  di
solidarieta' bilaterali con la finalita' di assicurare ai  lavoratori
una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione  o
sospensione dell'attivita' lavorativa per  le  cause  previste  dalla
normativa  in  materia  di   integrazione   salariale   ordinaria   o
straordinaria; 
  Visto l'art. 26, comma 2, del decreto legislativo n. 148 del  2015,
che stabilisce che i fondi siano istituiti presso l'INPS con  decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze; 
  Visto, l'art. 26, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015,
che  prevede  la  possibilita'  di  apportare  modifiche  agli   atti
istitutivi di ciascun fondo con le medesime modalita' di cui ai commi
1 e 2 dell'art. 26; 
  Visto l'art. 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  n.  90401
dell'8 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 17
agosto 2015, con il quale e' stato istituito il Fondo di solidarieta'
bilaterale del settore  marittimo  -  SOLIMARE  avente  lo  scopo  di
attuare interventi a tutela del reddito dei  lavoratori  marittimi  e
del personale amministrativo e di terra delle imprese armatoriali; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  n.  95933
del 23 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15
luglio 2016, con il quale, ai sensi dell'art. 26, commi  7  e  8  del
decreto legislativo n. 148 del 2015, e' stato ampliato  il  campo  di
applicazione  del  Fondo  di  solidarieta'  bilaterale  del   settore
marittimo - SOLIMARE a tutte  le  imprese  armatoriali  che  occupano
mediamente piu' di cinque dipendenti; 
  Visto l'accordo sindacale stipulato in data 9  settembre  2016  tra
Confitarma, Fedarlinea, Federimorchiatori, Assorimorchiatori  e  FILT
CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI con cui e' stato convenuto di modificare
l'art. 8, comma 3, del  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze, n. 90401 dell'8 giugno 2015, rimodulando il  limite  massimo
dell'onere a carico del Fondo di solidarieta' bilaterale del  settore
marittimo - SOLIMARE per l'erogazione della prestazione  dell'assegno
ordinario in rapporto alla contribuzione ordinaria dovuta dal singolo
datore di lavoro; 
  Ritenuto, pertanto, di modificare l'art. 8, comma 3, del decreto n.
90401  dell'8  giugno  2015,  dando  seguito   a   quanto   stabilito
nell'accordo sindacale del 9  settembre  2016,  circa  la  variazione
dell'onere a carico del  Fondo  per  l'erogazione  della  prestazione
dell'assegno ordinario; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. All'art. 8 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8
giugno 2015, n. 90401, il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. L'onere a carico del Fondo per l'erogazione  della  prestazione
di cui all'art. 6, comma 1, e' determinato in misura non superiore  a
quattro volte l'ammontare dei contributi ordinari dovuti dal  singolo
datore di lavoro a far data dalla sua  iscrizione  al  Fondo,  tenuto
conto delle prestazioni gia' deliberate a qualunque titolo  a  favore
dello stesso datore di lavoro. In via transitoria, il predetto limite
e' modificato come segue: nessun limite per  le  prestazioni  erogate
nell'anno 2016; dieci volte  nell'anno  2017;  otto  volte  nell'anno
2018; sette volte nell'anno 2019; sei volte nell'anno 2020  e  cinque
volte nell'anno 2021.». 
  Il presente  decreto  e'  trasmesso  agli  organi  di  controllo  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 17 maggio 2017 
 
                                             Il Ministro del lavoro   
                                            e delle politiche sociali 
                                                    Poletti           
 
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze 
         Padoan 

Registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 2017 
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute  e  Min.
lavoro, foglio n. 1641 
La Redazione

Autore: La Redazione

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