Ministero dell'Economia: ripresa adempimenti tributari scaduti nel periodo di sospensione nelle zone colpite dal sisma del maggio 2012
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 12 del 15 gennaio 2013, il Decreto 21 dicembre 2012 con le modalità di effettuazione, da parte dei soggetti presenti nei territori dell’Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto colpiti dal terremoto del maggio 2012, degli adempimenti tributari scaduti nel periodo di sospensione 20 maggio 2012 – 30 novembre 2012.
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, che
attribuisce al Ministro delle finanze, sentito il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il potere di
sospendere o differire il termine per l'adempimento degli obblighi
tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali
ed imprevedibili;
Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con
il quale e' stato istituito il Ministero dell'economia e delle
finanze e allo stesso sono state trasferite le funzioni dei Ministeri
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle
finanze;
Visto il proprio decreto 1° giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2012 che, a seguito degli eventi
sismici del mese di maggio 2012 avvenuti nelle province di Bologna,
Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, ha sospeso i
termini dei versamenti e degli adempimenti tributari scadenti nel
periodo compreso tra il 20 maggio 2012 ed il 30 settembre 2012;
Visto il proprio decreto 24 agosto 2012, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 30 agosto 2012, n. 202, che ha prorogato al 30 novembre
2012 il termine di scadenza della sospensione dei termini dei
versamenti e degli adempimenti tributari prevista dal decreto 1°
giugno 2012;
Visto l'art. 1, comma 2, del suddetto decreto 24 agosto 2012, il
quale stabilisce che con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze sono stabilite le modalita' di effettuazione degli
adempimenti e dei versamenti tributari che scadono nel periodo di
sospensione decorrente dal 20 maggio 2012 al 30 novembre 2012;
Visto l'art. 11, comma 6, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n.
174, il quale prevede che i pagamenti dei tributi, dei contributi
previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione
obbligatoria, sospesi ai sensi dei decreti del 1° giugno 2012, del 24
agosto 2012 e dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012,
n. 74 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.
122, sono effettuati entro il 16 dicembre 2012, senza applicazioni di
sanzioni e interessi;
Considerata la necessita' di stabilire le modalita' di
effettuazione degli adempimenti tributari, diversi dai versamenti,
che scadono nel periodo di sospensione decorrente dal 20 maggio 2012
al 30 novembre 2012;
Decreta:
Articolo unico
1. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti e da quelli
indicati nel comma seguente, non eseguiti per effetto della
sospensione prevista dai propri decreti del 1° giugno 2012 e del 24
agosto 2012, sono effettuati entro il mese di aprile 2013.
2. Le dichiarazioni fiscali non presentate per effetto della
sospensione sono trasmesse, entro la data prevista al comma 1, in via
telematica, direttamente o tramite i soggetti indicati nell'art. 3,
commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22
luglio 1998, n. 322, utilizzando il modello relativo al periodo
d'imposta cui si riferiscono, approvato con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate. I predetti modelli sono resi
disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle entrate in formato
elettronico, e possono essere utilizzati e stampati rilevandoli dal
sito internet dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it.
Per le dichiarazioni riferite al periodo d'imposta 2011, nella
casella «Eventi eccezionali» deve essere indicato il codice «4».
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 21 dicembre 2012
Il Ministro: Grilli



