Agenzia Entrate: accordo di conciliazione e lavoro estero – tassazione parziale in Italia

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 1/E del 12 gennaio 2026, chiarisce il trattamento fiscale delle somme corrisposte a un dirigente non fiscalmente residente in Italia, in esecuzione di un accordo di conciliazione a seguito di licenziamento, distinguendo tra indennità sostitutiva del preavviso e indennità per la cessazione del rapporto di lavoro e del distacco.

 

La risposta dell’Agenzia delle Entrate

In via preliminare, si evidenzia che l’accertamento dei presupposti per stabilire l’effettiva residenza fiscale non può essere operato in questa sede, richiedendo la verifica di elementi fattuali che esulano dall’istituto dell’interpello ordinario ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 27 luglio 2000, n. 212.

Infatti, come affermato più volte nei documenti di prassi, sono escluse dall’area dell’interpello tutte quelle ipotesi che, coerentemente alla natura, alle finalità dell’istituto ed alle regole istruttorie di lavorazione delle istanze, sono caratterizzate da una spiccata ed ineliminabile rilevanza dei profili fattuali riscontrabili dalla stessa  amministrazione finanziaria solo in sede di accertamento, come le questioni involgenti problemi collegati alla residenza delle persone fisiche (Cfr. circolare 1° aprile 2016, n. 9/E e risoluzione  3 dicembre 2008, n. 471/E).

Pertanto, la seguente risposta si basa sui fatti così come prospettati nell’istanza  di interpello ­ nel presupposto di una residenza fiscale del Dirigente in Finlandia, della Società istante in Italia e dell’assenza di una base fissa della Società finlandese in Italia fermo restando, in capo al competente Ufficio finanziario, l’ordinario potere di verifica e d accertamento.

Al fine di determinare il corretto trattamento tributario delle somme che la Società istante e la Società finlandese sono tenute ad erogare al Dirigente per effetto dell’accordo di conciliazione, si specifica quanto segue.

L’articolo 17, comma 1, lettera a) del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), annovera tra i redditi soggetti a tassazione separata anche le altre indennità e le somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro dipendente, comprese le indennità di preavviso.

Tali emolumenti sono tassati secondo le modalità previste dall’articolo 19 del Tuir e assoggettati a ritenuta alla fonte a norma dell’articolo 23, comma 2, lettera d), decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del TUIR, «L’imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato […] per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato».

In particolare, ai sensi dell’articolo 23, comma 2, del TUIR «si considerano prodotti nel territorio dello Stato, se corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti:

  • le pensioni, gli assegni ad esse assimilati e le indennità di fine rapporto di cui alle lettere a), c), d), e) e f) del comma 1 dell’art. 16 [n.d.r. ora articolo 17]».

Con specifico riguardo ai soggetti non residenti in Italia, l’articolo   23, comma 2, lettera a), del TUIR stabilisce, dunque, che si considerano prodotti nel territorio italiano i redditi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), del TUIR riferibili alle altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro, comprese le indennità di preavviso, se corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti.

Applicando le disposizioni suesposte al caso di specie, solo la quota corrisposta dall’Istante, soggetto residente in Italia, a titolo di indennità sostitutiva di preavviso (pari ad euro 362.880,00), quantificata in base al periodo lavorativo che il Dirigente ha svolto presso la Società istante, deve essere assoggettata ad imposizione nel nostro Paese con le modalità sopra descritte, essendo l’Istante un soggetto residente in Italia.

Conseguentemente, l’Istante, in qualità di sostituto di imposta, è tenuto ad applicare la ritenuta a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche ai sensi dell’articolo 23, comma 2, lettera d), del d.P.R. n. 600 del 1973 sulla sopracitata quota corrisposta a titolo di indennità sostitutiva di preavviso.

Diversamente, le somme versate al Dirigente non residente, a titolo di indennità sostitutiva del preavviso (euro 57.120,00) e a titolo di indennità per la cessazione del rapporto di lavoro e del distacco (euro 930.000,00), dalla Società finlandese, che come dichiarato dall’Istante «non è residente nel territorio dello Stato italiano» ed è «priva  di una stabile organizzazione sul territorio nazionale», non sono imponibili nel nostro Paese.

Tanto chiarito sotto il profilo della normativa italiana, occorre, tuttavia, considerare le disposizioni internazionali contenute negli accordi conclusi dall’Italia con gli Stati esteri.

Il principio della prevalenza del diritto convenzionale sul diritto interno è, difatti, pacificamente riconosciuto nell’ordinamento italiano e, in ambito tributario, è sancito dall’articolo 169 del Tuir e dall’articolo 75 del d.P.R. n. 600 del 1973, oltre ad essere stato affermato dalla giurisprudenza costituzionale.

Nel caso in esame, il riferimento è alla richiamata Convenzione stipulata tra l’Italia e la Finlandia per evitare le doppie imposizioni, ratificata con legge 25 gennaio 1983, n. 38 (già, la ”Convenzione“).

Al riguardo, si osserva che la suddetta Convenzione, al pari del Modello OCSE, non reca una disposizione specifica per gli emolumenti erogati ai dipendenti al momento della cessazione dell’impiego e ciò in considerazione del trattamento, giuridicamente    e fiscalmente differenziato, che detti emolumenti ricevono nelle singole legislazioni nazionali.

Nella prassi di questa Agenzia (cfr., tra gli altri, Risposte a interpello del 11 settembre 2020, n. 343 e del 17 novembre 2021, n. 783), in coerenza con i chiarimenti resi dal Commentario al Modello OCSE, gli emolumenti corrisposti a fronte della cessazione del rapporto di lavoro sono ricondotti nell’ambito dell’articolo 15 del medesimo Modello di Convenzione.

Infatti, il Commentario all’articolo 15 fornisce utili chiarimenti interpretativi sulla riconducibilità dei pagamenti in esame all’esercizio dell’attività lavorativa.

In via di principio, il paragrafo 2.4 del Commentario all’articolo 15 del Modello OCSE chiarisce che ogni remunerazione corrisposta a seguito della cessazione di un rapporto di impiego per il lavoro svolto prima dell’interruzione si considera derivante dallo Stato in cui l’attività è stata esercitata.

Ciò posto, dal verbale di conciliazione del 9 maggio 2025 (allegato all’istanza), risulta che la quota attribuita al periodo di lavoro svolto in Italia è pari a euro 362.880 lordi.

Alla luce di tutto quanto sopra, si ritiene che, anche in applicazione delle disposizioni convenzionali, la somma attribuita come indennità sostitutiva del preavviso riferita al periodo di lavoro svolto in Italia, sia da assoggettare ad imposizione nel nostro Paese mediante ritenuta operata dal sostituto d’imposta.

 

Fonte: Agenzia Entrate

La Redazione

Autore: La Redazione

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