Agenzia Entrate: Agente sportivo – fruizione del regime speciale per lavoratori impatriati

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 315 del 31 maggio 2022, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla possibilità di potere fruire del regime speciale per lavoratori impatriati, ai sensi dell’articolo 16, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, per l’esercizio dell’attività di procuratore sportivo. Inoltre, l’Agenzia fornisce indicazioni sulla qualificazione dei redditi prodotti nell’esercizio di detta attività.

 

 

La Risposta dell’Agenzia delle Entrate

L’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 ha introdotto il ” regime speciale per lavoratori impatriati“. La citata disposizione è stata oggetto di modifiche normative, operate dall’articolo 5 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 (convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58), in vigore dal 1° maggio 2019, che trovano applicazione, ai sensi del comma 2 del citato articolo 5 del decreto legge n. 34 del 2019, come modificato dall’articolo 13-ter, comma 1, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 “a partire dal periodo d’imposta in corso, ai soggetti che a decorrere dal 30 aprile 2019 trasferiscono la residenza in Italia ai sensi dell’articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e risultano beneficiari del regime previsto dall’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147“.

Per fruire del trattamento di cui all’articolo 16 del decreto internazionalizzazione, come modificato dal decreto crescita, è necessario, ai sensi del comma 1, che il lavoratore:

  1. trasferisca la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 2 del TUIR;
  2. non sia stato residente in Italia nei due periodi d’imposta antecedenti al trasferimento e si impegni a risiedere in Italia per almeno 2 anni;
  3. svolga l’attività lavorativa prevalentemente nel territorio

In base al successivo comma 2, il cui contenuto è rimasto immutato rispetto alla versione dell’articolo 16 in vigore fino al 30 aprile 2019, sono destinatari del beneficio fiscale in esame, inoltre, i cittadini dell’Unione europea o di uno Stato extra UE con il quale risulti in vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni o un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale che:

  1. sono in possesso di un titolo di laurea e abbiano svolto “continuativamente” un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, ovvero
  2. abbiano svolto “continuativamente” un’attività di studio fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.

L’agevolazione in esame è fruibile dai contribuenti per un quinquennio a decorrere dal periodo di imposta in cui trasferiscono la residenza fiscale in Italia, ai sensi dell’articolo 2 del TUIR, e per i quattro periodi di imposta successivi (cfr. articolo 16, comma 3, decreto legislativo n. 147 del 2015).

In relazione alle modifiche normative che hanno ridisegnato il perimetro di applicazione del suddetto regime agevolativo a partire dal periodo di imposta 2019, con particolare riferimento ai requisiti soggettivi ed oggettivi per accedere all’agevolazione, ai presupposti per accedere all’ulteriore quinquennio agevolabile, all’ambito temporale di applicazione della sopra richiamata disposizione, alle modifiche normative concernenti il requisito dell’iscrizione all’anagrafe degli Italiani residenti all’estero (c.d. AIRE) per fruire dell’agevolazione fiscale in esame sono stati forniti puntuali chiarimenti con circolare n. 33/E del 28 dicembre 2020, cui si rinvia per una completa disamina degli aspetti di carattere generale della normativa in esame. Con riferimento alla attività di agente sportivo, il decreto legislativo 28  febbraio 2021, n. 37, in attuazione dell’articolo 6, della legge 8 agosto 2019, n. 86, allo scopo di garantire imparzialità, indipendenza e trasparenza nell’attività degli agenti sportivi, reca le misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo che, per espressa previsione recata dall’articolo 15-bis, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023.

L’articolo 3, comma 1, del citato d.lgs. n. 37 del 2021, definisce l’agente sportivo come «il soggetto che, in esecuzione del contratto di mandato sportivo, mette in contatto due o più soggetti operanti nell’ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dal CONI e dal CIO, nonché dal CIP e dall’IPC, siano essi lavoratori sportivi o Società o Associazioni Sportive, ai fini della conclusione, della risoluzione o del rinnovo di un contratto di lavoro sportivo, del trasferimento della prestazione sportiva mediante cessione del relativo contratto di lavoro, del tesseramento di uno sportivo presso una Federazione Sportiva Nazionale, fornendo servizi professionali di assistenza, consulenza e mediazione».

La riportata definizione afferma che l’agente sportivo fornisce servizi professionali di assistenza, consulenza e mediazione, il che implica che egli, nell’esercizio della sua attività, attinga a specifiche competenze professionali, riguardanti lo speciale settore dell’ordinamento giuridico sportivo, che valgono a rendere rilevante l’apporto personale dell’agente nella prestazione di assistenza professionale resa al cliente.

L’articolo 4 del medesimo decreto prevede che per svolgere la professione l’agente sportivo deve essere iscritto in apposito Registro nazionale, istituito presso il CONI, previo superamento di un esame di abilitazione diretto ad accertarne l’idoneità.

Il procedimento per l’iscrizione al suddetto Registro nazionale degli agenti sportivi, la durata e le modalità di rinnovo, nonché le regole e le modalità di svolgimento dell’esame di abilitazione, da articolarsi in più prove, saranno disciplinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità politica da esso delegata in materia di sport (articolo 12, comma 1).

In attesa dell’emanazione della predetta disciplina attuativa e integrativa, l’articolo 14, comma 1, stabilisce che continuano ad applicarsi le disposizioni del d.m. 24 febbraio 2020, facendo salva (articolo 12, comma 2) la validità dei titoli abilitativi all’esercizio della professione di agente sportivo già rilasciati.

Inoltre, in base a quanto previsto dal successivo articolo 5 del medesimo decreto, il contratto di mandato sportivo deve essere redatto per iscritto a pena di nullità e contenere un termine di durata non superiore a due anni, può essere stipulato dall’agente sportivo con non più di due soggetti da lui assistiti e può contenere una clausola di esclusiva in favore dell’agente sportivo, in assenza della quale si intende a titolo non esclusivo.

Relativamente ai compensi conseguiti dal procuratore nell’esercizio della propria attività, l’articolo 8, comma 1, del d.lgs. n. 37 del 2021 prevede che gli stessi sono stabiliti dalle parti in misura forfettaria o in termini percentuali sul valore della transazione, in caso di trasferimento di una prestazione sportiva, oppure sulla retribuzione lorda complessiva del lavoratore sportivo risultante dal relativo contratto di lavoro sportivo sottoscritto con l’assistenza dell’agente sportivo.

Quanto sopra evidenzia come l’esercizio dell’attività di agente sportivo costituisca esercizio di una libera professione che il legislatore ha inteso compiutamente regolamentare, perfino nella definizione di parametri per la determinazione dei relativi compensi.

Dalle suddette disposizioni emerge, infatti, l’intenzione di declinare l’attività svolta dall’agente sportivo alla stregua di una “professione”.

Nella stessa direzione militano le disposizioni che regolamentano in modo compiuto l’accesso alla professione di agente sportivo e, in particolare, quelle che prevedono l’iscrizione all’apposito Registro nazionale degli agenti sportivi, previo superamento di un esame di abilitazione, articolato in più prove, diretto ad accertarne l’idoneità.

Si tratta di un vero e proprio «titolo abilitativo all’esercizio della professione di agente sportivo», avente carattere «permanente», «personale e incedibile» (cfr. articolo 4 del d.lgs. n. 37 del 2021).

Tenuto conto del suddetto quadro normativo, si ritiene che i redditi conseguiti nell’esercizio di tale attività, senza vincolo di subordinazione, costituiscano redditi di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 53 del Tuir.

Con riferimento al caso di specie, nel presupposto che l’Istante, soddisfi tutti i requisiti previsti per l’accesso al regime speciale per lavoratori impatriati, non oggetto di esame in questa sede, si ritiene che i redditi di lavoro autonomo prodotti nell’esercizio dell’attività di agente/procuratore sportivo svolta nel territorio dello Stato concorreranno alla formazione del reddito complessivo nella misura ridotta del 30 per cento, dal 2022, periodo d’imposta di trasferimento della residenza fiscale in Italia, e per i quattro periodi d’imposta successivi.

Resta fermo che la verifica della sussistenza dei presupposti per stabilire l’effettiva residenza fiscale di un soggetto riguarda elementi di fatto che, come precisato con circolare n. 9/E del 1° aprile 2016, non possono essere oggetto di istanza di interpello ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 212 del 2000.

 

Fonte: Agenzia Entrate

La Redazione

Autore: La Redazione

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