Agenzia Entrate: servizio di “Car Sharing”- reddito di lavoro dipendente

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L’Agenzia delle Entrate ha emanato la risoluzione n. 83 del 28 settembre 2016, con la quale fornisce alcuni chiarimenti in merito alla rilevanza, nell’ambito dei redditi di lavoro dipendente, del rimborso spese per il servizio di Car Sharing utilizzato dal dipendente in occasione di trasferte nell’ambito del territorio comunale ove è ubicata la sede di lavoro.

 

La risposta dell’Agenzia delle Entrate:

Per dare risposta al quesito, occorre valutare tale fattispecie alla luce dell’articolo 51, comma 5, del TUIR, il quale, in relazione alle trasferte effettuate nel medesimo comune ove è ubicata la sede di lavoro, dispone che “Le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell’ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto, comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito”. Ciò diversamente da quanto previsto dal medesimo comma per le trasferte fuori del territorio comunale, per le quali non concorrono a formare il reddito del lavoratore le indennità, entro una determinata soglia, nonché i rimborsi analitici delle spese di viaggio, anche sotto forma di indennità chilometrica, e di trasporto, sempreché tali spese siano rimborsate sulla base di idonea documentazione.

Pertanto, nell’ipotesi in cui la trasferta o missione si svolga all’interno del comune ove è ubicata la sede di lavoro, sono esclusi da tassazione i soli rimborsi delle spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, mentre sono da assoggettare a tassazione le indennità e i rimborsi di altre spese di viaggio (cfr., tra l’altro, circ. n. 326 del 1997, ris. n. 232 del 2002, ris. n. 38 del 2014).

La ratio sottesa al differente regime fiscale riconosciuto alle indennità ed ai rimborsi spese in ragione del luogo in cui è svolta la trasferta, è da ricercarsi nella finalità di evitare che le indennità o i rimborsi spese per spostamenti poco rilevanti e che non trovino riscontro nella documentazione rilasciata da terzi – nello specifico, dal vettore trattandosi di ipotesi di spese di trasporto – possano sostituire la retribuzione ordinaria assoggettata a tassazione.

Per quanto concerne il servizio di Car Sharing, dall’esame della documentazione prodotta dalla società istante, a seguito di apposita richiesta da parte della scrivente, si rileva che la fattura emessa dalla Società di Car Sharing nei confronti del dipendente individua il destinatario della prestazione, il percorso effettuato, con indicazione del luogo di partenza e luogo di arrivo, la distanza percorsa nonché la durata ed, infine, l’importo dovuto. Tali informazioni, presenti nel documento rilasciato dalla società che fornisce il servizio, risultano idonei ad attestare l’effettivo spostamento dalla sede di lavoro e l’utilizzo del servizio da parte del dipendente, analogamente ai documenti provenienti dal vettore.

In ragione di tale puntuale documentazione, può ritenersi, ai fini in esame, che il servizio di Car Sharing rappresenti, soprattutto nelle aree urbane, una evoluzione dei tradizionali sistemi di mobilità considerati dall’art. 51 del TUIR, e conseguentemente, i rimborsi delle relative spese in favore dei dipendenti in trasferta nel territorio comunale, documentate nei modi indicati, possano essere ricondotti nella previsione esentativa di cui al comma 5 del medesimo art. 51.

Ad analoghe conclusioni si perviene anche nell’ipotesi in cui la società/datore di lavoro è intestataria della fattura emessa dalla società di Car Sharing ed al lavoratore è rimborsata la spesa sostenuta per l’utilizzo del veicolo (cd. “utilizzo incrociato”).

 

Fonte: Agenzia delle Entrate

La Redazione

Autore: La Redazione

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