Agenzia Entrate: codice tributo compensazione trattamento integrativo speciale del lavoro notturno e straordinario

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 51/E del 9 agosto 2023, istituisce il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, da parte dei sostituti d’imposta, tramite modello F24, del credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo speciale del lavoro notturno e straordinario effettuato nei giorni festivi per i dipendenti di strutture turistico-alberghiere, di cui all’articolo 39-bis del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48.

Per consentire ai sostituti d’imposta di utilizzare in compensazione il suddetto credito, si istituisce il seguente codice tributo:

  • 1702” denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del trattamento integrativo speciale del lavoro notturno e straordinario effettuato nei giorni festivi – articolo 39-bis del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nei campi “rateazione/regione/prov./mese rif.” e “anno di riferimento” sono indicati, rispettivamente, il mese e l’anno in cui è avvenuta l’erogazione del trattamento integrativo speciale, nei formati “00MM” e “AAAA”.

Ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito di cui trattasi il modello F24 deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. L’utilizzo in compensazione, invece, non deve essere preceduto dalla presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito.

 

Vedasi anche la circolare n. 26/E del 29 agosto 2023

 

Fonte: Agenzia Entrate

La Redazione

Autore: La Redazione

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