Agenzia Entrate: codice tributo per il versamento del trattamento integrativo speciale

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 9/E del 31 gennaio 2025, ha istituito i codici tributo per l’utilizzo, in compensazione da parte dei sostituti d’imposta, della misura a favore dei titolari di reddito da lavoro dipendente, con esclusione dei percettori di redditi da pensione, che abbiano un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro, così come previsto dall’articolo 1, comma 4, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

La somma erogata è recuperata dai sostituti d’imposta sotto forma di credito da utilizzare in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Per il modello F24:

  • 1704” denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione ai lavoratori dipendenti della somma di cui all’articolo 1, comma 4, della legge 30 dicembre 2024, n. 207

In sede di compilazione del modello F24, il codice tributo “1704” è esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il sostituto d’imposta debba procedere al riversamento della somma già erogata e poi recuperata in capo al dipendente, nella colonna “importi a debito versati”. Nei campi “rateazione/regione/prov./mese rif.” e “anno di riferimento” sono indicati, rispettivamente, il mese e l’anno in cui è avvenuta l’erogazione ovvero il recupero della somma, nei formati “00MM” e “AAAA”.

Per il modello F24 “Enti pubblici” (F24 EP):

  • 175E” denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione ai lavoratori dipendenti della somma di cui all’articolo 1, comma 4, della legge 30 dicembre 2024, n. 207”.

 In sede di compilazione del modello F24 EP, il codice tributo “175E” è esposto nella sezione “Erario” (valore F), in corrispondenza delle somme indicate nel campo “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il sostituto d’imposta debba procedere al riversamento della somma già erogata e poi recuperata in capo al dipendente, nella colonna “importi a debito versati”. Nei campi “riferimento A” e “riferimento B” sono indicati, rispettivamente, il mese e l’anno in cui è avvenuta l’erogazione ovvero il recupero della somma, nei formati “00MM” e “AAAA”.

 

Fonte: Agenzia Entrate

La Redazione

Autore: La Redazione

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